La pensione supplementare e i nuovi requisiti di accesso

La pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge n 1338 del 1962 ed i nuovi requisiti di accesso a seguito del decreto salva Italia
 


La pensione supplementare, prevista e disciplinata dall'art. 5 della l. n. 1338 del 1962, viene liquidata, su domanda, allorchè un lavoratore, già titolare di una pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'A.G.O.:
 
abbia un'ulteriore posizione assicurativa presso una delle gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria;
 
maturi il requisito anagrafico previsto, in detta gestione, per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
 
risulti privo degli ulteriori requisiti (sostanzialmente quello contributivo) per l'accesso ad un autonomo trattamento pensionistico presso tale gestione.
 
Ora, in considerazione dell'affastellamento, negli anni recenti, di norme modificative dei requisiti anagrafici di accesso al pensionamento, occorre stabilire, in relazione alla pensione supplementare, la data cui deve aversi riguardo per determinare la norma di riferimento per l'individuazione del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia atteso che si tratta del medesimo requisito, previsto dall'art. 5 della l. n. 1338/1962, per accedere alla pensione supplementare.
 
Al riguardo, l'art. 5 della l. n. 1338 del 1962 fissa la decorrenza della pensione supplementare al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sicchè deve ritenersi che, ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, debba essere presa in considerazione proprio la data della presentazione della domanda.
 
Ciò significa che, per le domande  presentate successivamente al 1° gennaio del 2012, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione supplementare siano quelli, innovati dall'art. 24 del d.l. n. 201/2011 (c.d. decreto salva Italia), per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
 
I commi 6 e 7 del DL n 201 del 2011, in materia di requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, hanno previsto che, con riferimento ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, a decorrere dal 1.1.2012, l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia con calcolo, sino al 31.12.2011, misto o con calcolo integralmente contributivo (a condizione che, in quest'ultimo caso, l'importo della pensione eroganda sia almeno pari ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale) avvenga all'età di 66 anni.
 
Analogo requisito è previsto per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2018; tale nuovo requisito di accesso viene raggiunto gradualmente e segnatamente:
 
per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2013, le lavoratrici dipendenti accederanno al trattamento pensionistico con il requisito anagrafico di 62 anni mentre le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla Gestione Separata accederanno al trattamento pensionistico di vecchiaia con 63 anni e sei mesi;
 
per il periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2015 le lavoratrici dipendenti accederanno al trattamento pensionistico con il requisito anagrafico di 63 anni e 6 mesi mentre le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla Gestione Separata accederanno al trattamento pensionistico di vecchiaia con 64 anni e sei mesi;
 
dal 1.1.2016 al 31.12.2017 le lavoratrici dipendenti accederanno al trattamento pensionistico con il requisito anagrafico di 65 anni mentre le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla Gestione Separata accederanno al trattamento pensionistico di vecchiaia con 65 anni e sei mesi. 

 
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legge n 1338 del 12 agosto 1962

Art. 4.
I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.
I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.
I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.
La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.
L'ammontare del supplemento è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.
In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte (1).


Art. 5.

L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.
La pensione supplementare diretta:
a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente art. 4;
c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (1).
I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.
La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.
In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.
Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.
È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.
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