ricostituzione trattamenti pensionistici in regime di pro rata estero

Ricostituzione trattamenti pensionistici in regime di pro rata estero, la questione relativa all'applicazione del beneficio perequativo di cui all'art. 10 della legge n 160 del 1975 
 


Una questione che ha interessato e continua ad interessare la giurisprudenza di merito e legittimità è quella che riguarda le richieste di ricostituzione del trattamento pensionistico avanzate, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 160 del 1970, da pensionati titolari di trattamenti pensionistici in regime di pro rata estero e che, con riferimento alla sola quota a carico dell'ente previdenziale italiano, non superino l'importo del trattamento minimo.
 
La legge n 160 del 1975, art. 10, stabilisce che: "A decorrere dal 1° gennaio 1976 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974. Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni".
 
Dalla piana lettura della norma emerge come il riconoscimento del beneficio perequativo sia condizionato al fatto del godimento di un trattamento superiore al trattamento minimo; ne consegue il problema accennato in premessa se ai fini della verifica di detta condizione debba aversi riguardo al complessivo trattamento riconosciuto in regime di pro rata estero ovvero alla sola quota a carico dell'ente previdenziale italiano.
 
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la perequazione automatica prevista dalla legge n 160 del 1975, art. 10, La perequazione automatica prevista dall'art. 10 della l. 3 giugno 1975 n. 160 "compete anche a colui che fruisca di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, con il pro-rata corrisposto da un istituto assicuratore estero, atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro-rata, coerente con il principio (già enunciato dall'art. 51 del trattato di Roma del 25 marzo 1957, Istitutivo della CEE, e poi disciplinato dal regolamento comunitario 14 giugno 1971 n. 1408) del cumulo o totalizzazione - ai fini della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali - di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto" (in termini si veda Cass 3671/1990, conf Cass 2883/1995).
 
Deve, peraltro, ricordarsi, sempre sul tema, che la Suprema Corte ha escluso che sussista un onere di esperire l'azione giudiziale nel termine di decadenza triennale di cui al d.p.r. n. 639 del 1970 in quanto il beneficio della perequazione doveva essere riconosciuto d'ufficio dall'INPS.

Cass Civ Sez Lav n 3671/1990


Passando, ora, all'esame del ricorso, il ricorrente, denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge n. 160-75; dell'art. 8, 3 comma, legge n. 153-69, nonché degli artt. 18, 45, 46, 47, 51 ed altri del Regolamento di Sicurezza Sociale della C.E.E. n.1408 del 14-6-1971 e dell'art. 51 del Trattato di Roma, nonchè vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale non ha ritenuto, erroneamente applicando la norma di cui al denunziato art. 8, legge n. 153-69, "in combinazione con l'art. 10 della legge n. 160 del 1975", che ai "fini della perequazione si debba tener conto del pro rata estero per superare il trattamento minimo".
Ma a prescindere dalla violazione di cui sopra, il Tribunale ha violato l'art. 51 del Trattato di Roma, il quale stabilisce che si deve effettuare il cumulo dei periodi di contribuzione negli Stati C.E.E. "per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste". Così come non ha considerato che tutte le denunziato norme del regolamento, peraltro erroneamente interpretate, e altra ancora, comportano necessariamente che ai fini dell'art. 10 legge del 1975 si doveva tener conto anche del pro-rata tedesco. Il principio, d'altra parte, è insito in tutta la normativa comunitaria e l'art. 8 della Legge del 1969 ne fa applicazione.
Nè le predette norme risultano correttamente interpretate, specie per quanto riguarda il concetto di "importo teorico" ed "effettivo", mentre la motivazione sull'importo ritenuto "inferiore al trattamento minimo" è viziata.
La censura merita accoglimento.
Come già affermato da questa Corte (sent. N.3908 del 1987 e 5833 del 1988), è certo che, nella nostra legislazione, vige il principio del cumulo (o totalizzazione) di tutti i periodi assicurativi presi in considerazione dalle leggi nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto, e ciò tanto per il sorgere e la conservazione del diritto alla prestazione (art. 8, 3 comma legge n.153 1969), quanto per il calcolo e le misure di queste.
Tale principio, infatti, specie per quanto riguarda i paesi della Comunità Europea, risponde ad analogo principio espressamente enunciato dall'art. 51 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della predetta Comunità, attuato, poi, e disciplinato dalla normativa di cui agli artt. 46 e 45 del Regolamento comunitario 14 giugno 1971 n.1408. In base alla predetta normativa, così, l'Istituto assicuratore, oltre che determinare la pensione c.d. "virtuale", che sarebbe spettata al lavoratore ove tutta la sua posizione assicurativa maturata in Italia o in Stati Comunitari fosse maturata solamente sotto la legislazione italiana, deve computare la pensione effettiva o pro-rata, riducendo l'importo della pensione teorica o virtuale in proporzione al periodo di assicurazione italiana rispetto al periodo totale di assicurazione. Nel calcolo della pensione virtuale il relativo ammontare deve essere in ogni caso, eventualmente integrato al minimo, prescindendo dalla pensione liquidata dagli altri Stati, salvo i casi in cui l'esclusione dalla integrazione debba avvenire per effetto del godimento di altra prestazione liquidata nell'assicurazione italiana.
I criteri innanzi indicati delineano, pertanto, un trattamento pensionistico contraddistinto, stante la frazionabilità del suo importo, da un carattere necessariamente unitario, il che realizza, in particolare nell'ambito dei Paesi della C.E.E. la piena tutela del lavoro italiano all'estero, come affermato dall'art. 35 comma 4 ult. parte della Costituzione, per cui anche ai fini previdenziali il lavoro prestato all'estero deve essere equiparato, a tutti gli effetti, a quello svolto in Italia. È perciò evidente, nella fattispecie, che, essendo stata la quota italiana integrata al minimo, la pensione del ricorrente, con il "pro rata" costituito dall'Istituto assicuratore estero, è venuta a superare il minimo, con conseguente diritto dello stesso alla richiesta perequazione automatica, di cui all'art. 10 legge n.160 del 1975.
 



RICHIEDI CONSULENZA