La previdenza dei lavoratori autonomi dell'agricoltura

La gestione previdenziale per i lavoratori dell'agricoltura presso l'INPS - i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo

 


Coloro che gestiscono un'impresa agricola sono soggetti, a determinate condizioni, all'obbligo assicurativo presso l'apposita Gestione previdenziale costituita presso l'INPS.

In particolare, sono soggetti all'obbligo assicurativo:

 

a) i coloni;


b) i coltivatori diretti;


c) gli imprenditori agricoli professionali;


d) i mezzadri.

 

Sono soggetti all'assicurazione anche i familiari del titolare che prestano abitualmente lavoro nell'impresa con più di 14 anni d'età. Sono considerati familiari i parenti e gli affini del titolare entro il 4° grado. 

Per il titolare e per i familiari, affinchè si concretizzi l'obbligo di assicurarsi e contribuire alla gestione per i lavoratori dell'agricoltura presso l'INPS, debbono ricorrere i seguenti presupposti in via congiunta:

1) occupazione abituale e prevalente alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame;

2) fabbisogno di manodopera superiore a 104 giornate annue di lavoro.

L'imprenditore agricolo professionale è colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, svolge le attività agricole direttamente o come socio di società, dedicandovi almeno il 50% del proprio tempo e ricavando almeno il 50% del proprio reddito di lavoro. I predetti requisiti sono ridotti al 25% per gli imprenditori agricoli che operano nelle aree svantaggiate.

L'attività agricola svolta in forma associata (società di persone, capitali e cooperative) comporta l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo nel rispetto di una serie di condizioni tra cui:

a) per le società di persone se almeno un socio (socio accomandatario per l'accomandita) sia in possesso dei requisiti indicati;

b) per le società di capitali se almeno un amministratore abbia la qualifica di imprenditore agricolo;

c) per le cooperative se almeno un quinto dei soci sia in possesso della predetta qualifica.

Non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte nell'ambito dell'impresa agricola sia del coltivatore  diretto che dell'imprenditore agricolo, da parenti e affini entro il 3° grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi.

 

Normativa di riferimento

L. 1047/1957 artt. 1 e 2

Art. 1.

L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame.


L 233/1990

ARTICOLO N.13

Imprenditori agricoli a titolo principale.


1. A decorrere dal 1° luglio 1990 le disposizioni della L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'art. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153.

2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in deroga prevista dall'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.


L 153/1975

Art. 13.

 

Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché i soci ritraggano dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreché entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge; i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale.

Sempreché il piano di sviluppo sia stato approvato dalla regione, il piano può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonché le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

 

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