Il concetto e l'individuazione della retribuzione imponibile a fini previdenziali. Gli elementi esclusi dall'imponibile previdenziale, l'aggancio alla nozione di imponibile fiscale
La nozione di retribuzione imponibile a fini previdenziali individua quali componenti della retribuzione debbano essere assoggettate al prelievo contributivo destinato al finanziamento della previdenza sociale.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 2.9.1997, esiste un criterio oggettivo per la determinazione della retribuzione i mponibile a fini previdenziali, essendo, all'uopo, necessario riferirsi alla retribuzione imponibile a fini fiscali di cui agli artt. 49 e 51 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 22.12.1986).
L'art. 51 del TUIR stabilisce che il reddito da lavoro dipendente, è costituito da "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Per individuare il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a prelievo fiscale, occorre prendere in considerazione il reddito individuato al comma 1 dell'art. 51 ed escludere le voci individuate al comma 2 del medesimo articolo.
Per l'individuazione del reddito da lavoro dipendente da assoggettare a prelievo contributivo, occorre prendere in considerazione il reddito assoggettato a prelievo fiscale e sottrarre gli elementi tassativamente indicati all'art. 12 della L. n. 153/1969.
In particolare non formano oggetto di prelievo contributivo:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio gli incentivi all'esodo) con esclusione dell'indennità di mancato preavviso;
b) i proventi e le indennità corrisposte a titolo di risarcimento dei danni;
c) le somme provenienti da gestioni e fondi previdenziali obbligatori e le polizze assicurative nonchè i compensi erogati per conto terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
d) le somme a carico del datore di lavoro destinate al finanziamento della previdenza;
e) i trattamenti di famiglia.
Con riferimento ai premi di produzione disciplinati dalla contrattazione collettiva, l'art. 2 del D.L. n. 67/1997 aveva disposto che fossero sottoposti esclusivamente ad un prelievo contributivo del 10% a titolo di solidarietà, allorchè la loro corresponsione ed il loro ammontare fossero incerti in quanto legati a incrementi di produttività dell'impresa.
Tale norma è stata abrogata dalla Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 con decorrenza dal 1 gennaio 2008 . L'art. 1 comma 67 della L. n. 247, nell'abrogare l'art. 2 del D.L. n. 67/1997 ha previsto un nuovo sgravio contributivo relativo ai premi di produttività per il triennio dal 2008 al 2010. Tale sgravio è stato prorogato con riferimento agli anni 2011 e 2012.
Con la riforma Fornero è stato, infine, eliminato il carattere sperimentale dello sgravio contributivo previsto dalla Legge n. 247 del 2007.