Le forme di tutela giudiziaria avverso il preavviso di fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca
Sussiste l'interesse ad impugnare il "preavviso" di fermo perché tale atto contiene (oltre all'invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvederà alla iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico o dell’ipoteca presso il Registro dei beni immobiliari “senza ulteriore comunicazione”, quindi perché lo stesso vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo/ipoteca entro i successivi venti giorni, salvo pagamento .
I provvedimenti di iscrizione di ipoteca, art. 77 DPR n. 602 o di fermo, art. 86 DPR n. 602 (e i relativi preavvisi) trovano la loro esclusiva collocazione funzionale nell'ambito della procedura di riscossione coattiva del credito, salvo che la notifica e/o la conoscenza del provvedimento non costituisca solo l'occasione per impugnare la stessa pretesa creditoria ("titolo") che il concessionario intende (solo) realizzare coattivamente. Quindi, può trattarsi di opposizioni agli atti esecutivi o all’esecuzione (se la parte si limita a contestare la formalità del provvedimento o l’intervento di fatti sopravvenuti che hanno estinto il credito) ovvero anche di accertamento negativo del credito (ossia sulla sussistenza del credito).
Va affrontato il problema della necessità o meno della notifica dell’avviso di intimazione prima di procedere a iscrizione di ipoteca/fermo.
Se l’ipoteca ed il fermo vengono ritenuti azioni cautelari (così definiti da Cass. n. 26196/2011) e conservative (cioè prodromici ad una successiva attività esecutiva, non strettamente atti esecutivi) non possono ritenersi soggetti all’art. 50 DPR n. 602 (che, 1) si occupa dell’avviso che precede l’espropriazione, ossia il pignoramento; 2) inoltre, la notifica dell’avviso è solo residuale ossia prevista solamente quando sia decorso 1 anno dalla notifica della cartella). A conferma di tale orientamento va osservato che la cartella esattoriale rappresenta sia estratto del ruolo (titolo esecutivo) sia intimazione ad adempiere (svolgendo una funzione assimilabile a quella del precetto); non vi sarebbe perciò bisogno di alcun altro avviso monitorio. La Cassazione ha precisato che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata , ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa . Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, ha altresì affermato (n. 11087 del 07/05/2010) che trattasi di "atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione". La conseguenza che la Cassazione trae da queste premesse è che deve escludersi l'applicabilità al fermo amministrativo e all’ipoteca dell’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata .
In tema di riscossione delle “imposte”, la Cassazione ha precisato che l'avviso di mora assolve a due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nell'accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata; la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l'avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale.
Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli, e, in difetto, decade dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti .