Le FAQ sulla Riforma del Tfr del D.Lgs. n. 252 2005

 

Quella che è conosciuta da tutti come la Riforma TFR, introdotta con il decreto legislativo n.252 del 2005 è entrata in vigore dal 1 gennaio 2007 e si inserisce nel più ampio contesto della riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari.Ciò che ha destato maggior clamore e ha destato l’attenzione generale è senza dubbio la parte della Riforma che riguarda la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR. Scelta che deve essere compiuta entro il 30 giugno 2007.
Come scegliere, che succede in mancanza di scelta, che vantaggi ci sono a destinare il TFR alla previdenza complementare...la Dott.ssa Cristina Laura Cecchini risponde ad alcune tra le più delicate domande sul tema della Riforma del TFR.


Riforma TFR:FAQ 1
Che cos’è la previdenza complementare?quali sono le sue finalità?
La previdenza complementare è stata istituita allo scopo di permettere, al lavoratore che aderisce, di integrare, con prestazioni pensionistiche aggiuntive, la pensione obbligatoria di base che viene corrisposta dagli Enti preposti .

Riforma TFR:FAQ 2
A che condizioni si può ottenere una pensione complementare?
A seguito della riforma hanno diritto alla pensione complementare tutti coloro che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Queste forme pensionistiche sono forme autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione(COVIP).

Riforma TFR:FAQ 2
Quali sono le forme pensionistiche complementari?
Sono forme pensionistiche complementari:
i fondi pensione negoziali;
i fondi pensioni aperti;
i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali;
i fondi pensioni preesistenti che sono stati istituiti anteriormente al novembre 1992.

Essi si dividono a seconda delle modalità di adesione in: forme pensionistiche collettive e individuali.
Le forme pensionistiche collettive vengono istituite attraverso contratti o accordi collettivi anche aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori o in alcuni casi sono previste da regolamenti di enti o aziende che individuano categorie di destinatari (lavoratori di un comparto, di una azienda, di un gruppo di aziende). Rientrano tra queste forme i fondi negoziali (o fondi chiusi) i fondi aperti ad adesione collettiva e i fondi preesistenti.
Si ha adesione in forma collettiva ai fondi pensione aperti quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, invece di istituire un fondo, stipulano un accordo di adesione ad uno o più fondi aperti.
Le forme pensionistiche individuali sono, invece, forme pensionistiche di cui ci si avvale in base esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da accordi collettivi. Rientrano tra queste forme i fondi aperti ad adesione individuale e i contratti di assicurazione sulla vita.

Riforma TFR: FAQ 4
È obbligatorio aderire ad una forma di previdenza complementare?Chi può aderirvi?
No, l’adesione a una forma pensionistica complementare rimane volontaria e personale e può essere fatta dall’elenco dei soggetti individuati dal decreto n. 252/2005 all’art 2 il quale indica come destinatari della riforma per quel che riguarda le forme pensionistiche di carattere collettivo:
-i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- i soci lavoratori di cooperative;
-i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti;
Per quel che riguarda invece l’adesione alle forme pensionistiche individuali, essa è possibile anche a soggetti diversi da quelli sopra elencati e che non hanno un reddito da lavoro .

Riforma TFR: FAQ 5
Possono aderire a forme di previdenza complementare anche i lavoratori con contratto a progetto?

Si possono aderire tutti i lavoratori che siano stati assunti con uno dei contratti di cui alla c.d. Riforma Biagi, cioè, soggetti con contratto di somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale, di apprendistato, contratto di inserimento, a progetto e di lavoro occasionale;

Riforma TFR: FAQ 6
E per i cittadini privi di un reddito di lavoro?

Per i cittadini privi di un reddito di lavoro è possibile aderire alle forme pensionistiche individuali

Riforma TFR: FAQ 7
Come e chi può istituire un fondo di pensione complementare?
I fondi pensione complementari possono essere istituiti nei modi e dai soggetti indicati all’art 3 del d.lgs. n. 252/2005 e, cioè, attraverso:
- contratti e accordi collettivi anche aziendali;
-accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai loro sindacati o associazioni;
- regolamenti di enti o aziende i cui rapporti non siano disciplinati da accordi collettivi;
- leggi regionali;
-accordi fra soci di cooperative promossi da associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;
- deliberazioni delle Casse di previdenza privata;
- decisioni di imprese di assicurazioni private autorizzate;
- contratti collettivi secondo le modalità disciplinate per il personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni.

Riforma TFR:FAQ 8


Veniamo alla questione del T.F.R.: che cos’è? E cosa c’entra con la previdenza complementare?
Il Trattamento di fine rapporto(meglio conosciuto come liquidazione) è la somma che viene corrisposta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dal datore di lavoro. Tale somma è frutto di un accantonamento annuale di una somma che è pari al 6,91% della retribuzione lorda (comprensiva, quindi, di tutte le voci corrisposte nella contribuzione durante il rapporto a meno che non si statuito diversamente dai contratto collettivi.) che viene rivalutata al 31 dicembre di ogni anno.
Con il decreto legislativo n.252 del 2005 si è stabilito che la quota di TFR maturando possa essere versata insieme con eventuali contributi a carico del lavoratore o del datore di lavoro per il finanziamento dei fondi pensione complementari.

Riforma TFR: FAQ 9
E’ obbligatorio destinare il TFR a forme pensionistiche complementari?Che scelte ha il lavoratore in merito alla destinazione del TFR?
Non è obbligatorio destinare il TFR a forme pensionistiche complementari. Le soluzioni possibili per il lavoratore sono: lasciare il TFR in azienda; destinarlo ad un fondo integrativo di categoria (nato dalla contrattazione collettiva); destinarlo ad un fondo collettivo aperto (promosso da banche o altri soggetti finanziari); destinarlo ad un Pip o piano pensionistico individuale (gestito da banche o assicurazioni). In mancanza di scelta, il TFR viene automaticamente destinato alla previdenza complementare. In sostanza è necessario manifestare espressamente il rifiuto per evitare la destinazione del TFR alla previdenza complementare.

Riforma TFR: FAQ 10
Ma la destinazione del TFR a forme pensionistiche complementari riguarda anche il TFR già accantonato o solo quello maturando?
La destinazione del TFR riguarda solo le quote maturande, gli accantonamenti già presenti in azienda restano in azienda e continuano a seguire la disciplina civilistica di cui all'art. 2120 c.c.

Riforma TFR: FAQ 11
Entro quale data deve essere manifestata la scelta?
La scelta, per tutti i lavoratori già occupati alla data del 1 gennaio 2007, deve essere effettuata entro il 30 giugno 2007, per i lavoratori assunti successivamente, entro sei mesi dalla data dell'assunzione.

Riforma TFR: FAQ 12

Quale è la principale differenza tra destinare il TFR alla previdenza complementare o rifiutare tale destinazione?

Se si rifiuta la destinazione del TFR alla previdenza complementare, non cambia nulla rispetto al passato salvo per il fatto che, per le aziende con più di 50 dipendenti, la materiale detenzione degli accantonamenti annuali passa dalla propria azienda all'INPS. Tuttavia la disciplina rimane la stessa, è possibile chiedere l'anticipo del TFR per le stesse causali del passato (spese sanitarie ed acquisto della prima casa) e la rivalutazione degli accantonamenti è pari al tasso fisso dell'1,5% + il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Il T.F.R., detratti gli anticipi eventualmente già corrisposti, viene, poi, liquidato in unica soluzione al termine del rapporto lavorativo. Nel caso in cui, invece, si decida di destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare, pur conservando alcune delle opzioni relative alla disciplina del TFR (come quella dell'anticipazione per spese mediche o per l'acquisto della casa), l'accantonamento annuale viene finalizzato all'erogazione di una pensione aggiuntiva alla pensione base. Bisogna tener presente che, in caso di cessazione del rapporto lavorativo, il TFR deve essere immediatamente versato dall'azienda o, per essa, dall'INPS mentre, in caso di adesione ad una forma di previdenza complementare, il riscatto della posizione individuale (cioè la restituzione di quanto versato, così come via via rivalutato) è possibile, nella misura del 50% soltanto nel caso di cessazione del rapporto lavorativo con un successivo periodo di inoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48. In caso di inoccupazione successiva superiore a 48 mesi è, invece, possibile richiedere il riscatto integrale (la restituzione di tutto quanto versato, così come via via rivalutato)

Riforma TFR: FAQ 13
Sotto il profilo dei rendimenti, conviene il TFR o la previdenza integrativa?
Non è facile rispondere. La differenza essenziale è che il rendimento del TFR è costante e certo, quello della previdenza complementare è legato all'andamento dei mercati finanziari anche se si ha la possibilità di scegliere profili d'investimento più o meno aggressivi. Dalla relazione della Covip, risulta che nel 2005 i fondi negoziali, nel loro insieme, hanno fatto registrare una rivalutazione del 7,4% mentre il rendimento del TFR è stato pari al 2,6%. Il rendimento dei Fondi pensione aperti è stato addirittura del 11,5%

Riforma TFR: FAQ 14
Se non si manifesta alcuna scelta nel termine assegnato cosa succede?
In linea di massima, in mancanza di scelta, il TFR viene automaticamente destinato alla previdenza complementare. Viene scelto il Fondo cui il lavoratore abbia già aderito (senza destinarvi il TFR), oppure il Fondo previsto dagli Accordi collettivi e, in caso di più Fondi previsti dagli Accordi collettivi, il Fondo che abbia raccolto il maggior numero di adesioni in azienda. In caso di assenza di Fondi di previdenza complementare previsti dagli Accordi collettivi, il TFR viene destinato alla previdenza complementare presso il Fondo residuale costituito presso l'INPS.

Riforma TFR: FAQ 15
Ci sono degli svantaggi a non manifestare alcuna scelta?
Lo svantaggio principale consiste nel fatto che il lavoratore non ha la possibilità di scegliere consapevolmente il profilo d'investimento degli accantonamenti annuali. In difetto di scelta, infatti, la destinazione automatica del TFR è verso la linea d'investimento più prudenziale che garantisce rendimenti non dissimili da quelli del TFR. Inoltre, in mancanza di scelta, non è possibile avvalersi del contributo aziendale alla previdenza complementare sovente previsto dagli Accordi collettivi. Questi ultimi, infatti, spesso prevedono che il lavoratore e l'azienda versino al Fondo di previdenza complementare un contributo, in misura percentuale della retribuzione, in aggiunta al TFR (spesso il contributo a carico dell'azienda è maggiore di quello a carico del lavoratore - le grandezze sono, comunque, dell'ordine dell'1% o del 2% della retribuzione - ad es. 1% della retribuzione a carico del lavoratore e 2% a carico dell'azienda).


Riforma TFR: FAQ 16
Esaminando più analiticamente le varie situazioni contemplate dalla riforma, quali scelte ha a disposizione il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e che non ha ancora aderito ad alcuna forma pensionistica complementare?
Se il lavoratore è di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 e non ha ancora aderito ad alcuna forma pensionistica complementare, può esclusivamente scegliere se destinare o meno l’intero TFR maturando (non potendo frazionarlo) alla previdenza complementare e può manifestare tale scelta attraverso modalità esplicite o tacite (silenzio assenso di adesione). In pratica, quindi, se il lavoratore non manifesta espressamente il proprio dissenso, il TFR viene automaticamente destinato alla previdenza complementare. La legge stabilisce, infatti, che il lavoratore può effettuare questa scelta e scegliere contestualmente la forma di previdenza cui destinarlo (vedi la FAQ n. 9). Può in alternativa scegliere di mantenere il TFR maturando in azienda e, in questo caso, se l’impresa ha meno di 50 dipendenti, il TFR rimane a sua disposizione altrimenti viene trasferito ad un fondo gestito dall’INPS (con la stessa disciplina del passato - vedi la FAQ n. 10).

Riforma TFR: FAQ 17
Cosa succede a questo lavoratore se non fa nessuna scelta entro il 30 giugno 2007 o non effettua la scelta entro il termine di sei mesi dall'assunzione?
Se il lavoratore non esprime alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine fissato dalla legge (30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio alla data del 1 gennaio 2007 ovvero sei mesi dalla data d'assunzione), il trasferimento del TFR a un fondo di previdenza complementare è automatico. In questo caso, infatti, il datore deve trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali. Qualora esistano più forme pensionistiche previste dagli accordi o contratti collettivi, il TFR maturando va trasferito, salvo diverso accordo, al fondo cui ha aderito il maggior numero di lavoratori all’interno dell’azienda. Nel caso, invece, in cui non esistano forme pensionistiche complementari previste dalle Fonti collettive, il trasferimento del TFR viene effettuato nel Fondo appositamente istituito presso l'INPS.

Riforma TFR: FAQ 18
Che scelte ha a disposizione il lavoratore, di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 che abbia già aderito al fondo di previdenza complementare previsto dal proprio contratto collettivo?
Se il lavoratore è di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 ma ha già aderito ad una forma di previdenza complementare non ha più TFR disponibile in quanto l’ha già interamente versato alla forma pensionistica a cui è iscritto.

Riforma TFR: FAQ 19
Che scelte ha a disposizione il lavoratore di prima occupazione precedente al 28 aprile 1993 che non abbia ancora aderito al fondo di previdenza complementare previsto dal proprio contratto collettivo?
Se il lavoratore è di prima occupazione precedente al 29 aprile 1993 e non ha ancora aderito all'eventuale forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo, può fare la scelta di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare nella misura del 100% oppure nella misura prevista dal contratto collettivo o, in difetto di previsioni della contrattazione collettiva, nella misura minima del 50%. Può altresì scegliere di mantenere il residuo TFR maturando in azienda. In questo caso il TFR sarà mantenuto nella materiale detenzione dell'azienda se questa conta meno di 50 dipendenti; in caso contrario sarà trasferito all'INPS mantenendo, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 2120 c.c. (si veda la FAQ 12)


Riforma TFR: FAQ 20
Cosa succede al lavoratore di prima occupazione precedente al 28 aprile 1993 che non effettui alcuna scelta nei termini legali previsti?
Se il lavoratore non effettua alcuna scelta opera la regola del Silenzio assenso. Il TFR del lavoratore sarà destinato alla forma pensionistica complementare prevista dal suo contratto collettivo. Se esistono più fondi di previdenza complementare istituiti su base collettiva il TFR va alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di lavoratori. Se non esiste alcun fondo, il TFR viene destinato alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS.

Riforma TFR FAQ 21
Che scelte ha a disposizione il lavoratore di prima occupazione precedente al 29 aprile 1993 e che abbia già aderito a forme pensionistiche complementari?
Se il lavoratore è iscritto ad un ente di previdenza obbligatoria da prima del 29 aprile 1993 ed ha già aderito ad una forma pensionistica complementare ha a disposizione le seguenti scelte:
1) destinare il TFR maturando ancora disponibile alla forma pensionistica complementare cui risulti già iscritto (e tale eventualità si verifica anche qualora il lavoratore non manifesti alcuna scelta);
2) mantenere il TFR maturando residuo in azienda. In tal caso, come sempre, la materiale detenzione degli accantonamenti annuali sarà conservata dall'azienda ove questa impieghi meno di 50 dipendenti oppure sarà trasferito all'INPS mantenendo, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 2120 c.c. (si veda la FAQ 12)

Riforma TFR: FAQ 22
La scelta sulla destinazione del TFR è irreversibile?
E’ irreversibile soltanto la scelta di destinare il TFR a una forma di previdenza integrativa mentre è in qualsiasi momento reversibile la scelta di mantenere il TFR in azienda.

Riforma TFR: FAQ 23
Come viene calcolato il numero dei 50 dipendenti ?
La dimensione dell’azienda viene considerata in relazione alla media annuale della forza lavoro nel 2006, avendo riguardo anche degli apprendisti e dei part time mentre non vanno considerati i lavoratori con contratto a termine della durata inferiore ai tre mesi e i lavoratori assunti con contratto di co.co.pro.

Riforma TFR: FAQ 24
Una volta che si è aderito ad una forma pensionistica complementare è possibile chiedere un'anticipazione in forma capitale degli accantonamenti annuali ?
Si, l’aderente a un fondo di previdenza complementare può richiedere anticipazioni della propria posizione. Tali anticipazioni possono essere richieste in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75 % per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni del titolare del diritto, del coniuge e dei figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti tali dalle competenti strutture pubbliche sanitarie.
Possono essere richieste anticipazioni anche per l’acquisto della prima casa di abitazione propria o dei propri figli ma in questo caso solo dopo che siano decorsi 8 anni dalla data di iscrizione. L’acquisto deve essere documentato con atto notarile o per la realizzazione di interventi che presentano le caratteristiche stabilite dalla legge. L’ammontare anche in questo caso non è superiore al 75 % del totale dei versamenti in cui sono comprese le quote di TFR.
Tali anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento a scelta dell’aderente.
Il decreto legislativo stabilisce poi che le anticipazioni possono essere fatte anche per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigente degli aderenti.

Riforma TFR: FAQ 25
Una volta che si è aderito ad una forma pensionistica complementare è possibile trasferire la posizione ad un'altra?

Si il decreto prevede la possibilità di trasferire la propria posizione da una forma pensionistica complementare ad un'altra una volta che siano decorsi almeno due anni dall'iscrizione alla prima di esse.

Riforma TFR: FAQ 26
Una volta che si è aderito ad una forma pensionistica complementare cosa succede quando cessa il rapporto lavorativo?

Alla cessazione del rapporto lavorativo, qualora il lavoratore abbia maturato un'anzianità di iscrizione e contribuzione al Fondo di previdenza complementare almeno quinquennale ed abbia i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, potrà scegliere se percepire la prestazione pensionistica interamente sotto forma di rendita o, per una quota non superiore al 50% in forma capitale e per la quota residua in forma di rendita. Qualora, invece, il rapporto lavorativo cessi o vengano meno gli ulteriori requisiti di appartenenza alla forma pensionistica complementare prescelta prima della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, il lavoratore potrà scegliere:

a) se trasferire la posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione a nuova attività lavorativa;
b) se riscattare parzialmente, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, la propria posizione, nel caso in cui la cessazione dell'attività lavorativa comporti inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48;
c) se riscattare totalmente la propria posizione nel caso in cui la cessazione dell'attività lavorativa comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi ovvero nel caso in cui il lavoratore sia colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Riforma TFR : FAQ 27
Una volta che si è aderito ad una forma pensionistica complementare cosa succede in caso di morte dell’aderente?
Se l’aderente al fondo muore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l‘intera posizione è riscattata dagli eredi o dai beneficiari che sono stati indicati dall’aderente stesso. In caso di morte dell'aderente nel corso della percezione della rendita, è possibile prevedere che gli eredi o ulteriori beneficiari indicati dall'aderente percepiscano in forma capitale l'intero montante residuo o che agli stessi venga erogata una rendita calcolata in base al montante residuale.

Riforma TFR: FAQ 28
Infine qualche nozione: cosa sono i fondi chiusi o negoziali?Come Funzionano?
Sono quei fondi pensione istituiti come dice il nome attraverso contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali. Si chiamano anche fondi di categoria perché ad essi possono aderire soltanto i dipendenti dei comparti imprese e gruppi di imprese destinatari del contratto. O nel caso anche lavoratori di una singola regione o provincia. I fondi pensione negoziali sono soggetti giuridici autonomi la cui attività consiste prevalentemente nella raccolta di adesioni o di contributi e nell’individuazione della politica di investimento la cui gestione però viene affidata a soggetti specializzati nella gestione finanziaria. Il fondo ha proprio organi i cui componenti devono essere dotati di specifica professionalità e onorabilità.
Il gestore finanziario (di solito si tratta di banche società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione società di gestione del risparmio) si occupa dell’investimento dei contributi raccolti e deposita le risorse presso una banca depositaria.
Il lavoratore può scegliere liberamente di aderirvi

Riforma TFR: FAQ 29
Cosa sono i fondi aperti?Come funzionano?
I fondi aperti sono invece quelli istituiti da banche, società di intermediazione mobiliare compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Vi aderiscono coloro per i quali non esistono fondi negoziali. L’adesione al fondo può avvenire su base collettiva ma anche su base individuale.
Il fondo gode rispetto al soggetto che lo istituisce di un patrimonio separato ed autonomo che è finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. La gestione finanziaria è fatta di solito dalle società che istituiscono il fondo, tuttavia come per i fondi negoziali la banca depositaria deve essere necessariamente un soggetto esterno.
Vi è un soggetto responsabile del fondo che svolge un’attività di verifica autonoma e indipendente rispetto alla società che ha lo scopo di controllare che l’amministrazione sia fatta nell’interesse degli aderenti al fondo. Tale interesse è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza la cui composizione varia a seconda della tipologia del fondo. Possono fare parte di tale organo anche rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nel caso di adesione collettiva al fondo.

Riforma TFR: FAQ 30
Cosa sono I fondi individuali previdenziali? Come funzionano?
Il Piano individuale previdenziale nome da cui deriva l’acronimo con il quale sono conosciuti (PIP) sono dei fondi ad adesione esclusivamente personale. Questo comporta che su questo fondo il soggetto aderente può decidere di versare la quota di reddito che preferisce e per i lavoratori è prevista la possibilità di versare ad esso anche le quote relative all’accantonamento annuale del TFR.
I piani previdenziali individuali vengono gestiti soltanto da assicurazioni Ad essi possono aderire anche soggetti diversi da quelli che hanno la possibilità di aderire a fondi pensioni previdenziali essendo aperti anche a coloro che un reddito da lavoro non ce l’hanno. Sono dunque uno strumento conveniente per costituire una pensione anche per i familiari a carico sprovvisti di un proprio reddito. Vengono fatti attraverso un contratto di assicurazione corredato sempre da un regolamento redatto in base alle direttive dell’Authority e da essa approvato il quale reca disposizioni sulle modalità di partecipazione , il trasferimento verso altre forme pensionistiche , la trasparenza dei costi e delle condizioni ed altre norme relative alla tutela del soggetto aderente.
La legge stabilisce che l’ammontare dei contributi di partecipazione viene stabilito al momento dell’adesione ma può essere cambiato successivamente.

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