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GESTIONE SEPARATA E PROFESSIONISTI
Gli iscritti alla Gestione separata Inps hanno titolo a percepire, in relazione ai periodi di iscrizione alla predetta gestione, pensioni di vecchiaia, pensioni d'inabilità, assegni d'invalidità e pensioni ai superstiti calcolate secondo il metodo contributivo di cui alla L. n. 335/95 nonchè, per quanti versino il contributo nella misura piena, l'indennità di maternità, gli assegni per il nucleo familiare e l'indennità per la degenza ospedaliera.
La pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, spetta con almeno 57 anni d'età e 5 anni di contributi (purchè in tal caso l'ammontare della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) oppure, a prescindere dal suddetto importo minimo, al compimento del 65° anno d'età. La pensione di vecchiaia spetta anche, a prescindere dal requisito anagrafico, nel caso in cui si possa vantare un'anzianità contributiva, presso la gestione separata, pari o superiore a 40 anni.
L'assegno ordinario d'invalidità
L'assegno d'invalidità a carico della Gestione separata viene corrisposto ove l'assicurato presenti una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini per infermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della domanda. Al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime della Gestione separata, l'assegno d'invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, viene trasformato in pensione di vecchiaia.
La pensione d'inabilità
La pensione d'inabilità a carico della Gestione separata viene corrisposto ove l'assicurato presenti una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa per infermità fisica o mentale e sia in possesso di almeno 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della domanda.
Le pensioni ai superstiti
Ai superstiti del pensionato o dell'assicurato della Gestione separata sono riconosciute la pensione di reversibilità (nel primo caso) e la pensione indiretta (nel secondo) a condizione, in quest'ultimo caso, che l'assicurato possa vantare un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre anni nei cinque precedenti al decesso ovvero i requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia.
Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino in particolari condizioni reddituali, compete un'indennità una tantum.
La pensione supplementare
Se il titolare di posizione assicurativa presso la Gestione separata non raggiunge i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma ma consegue la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'Ago, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di quelle obbligatorie dei liberi professionisti ha diritto alla liquidazione di una pensione supplementare sempre che abbia compiuto i 57 anni d'età.
I supplementi di pensione
I contributi versati nella Gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo alla liquidazione di un primo supplemento di pensione dopo che siano decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
Il calcolo delle pensioni
dirette ed indirette a carico della Gestione separata si effettua mediante il sistema contributivo trasformando in rendita mediante uno specifico coefficiente di trasformazione il montante dei contributi individuali. Tale montante contributivo, a sua volta, si ottiene applicando, di anno in anno, l'aliquota di computo (di 2 punti percentuali più alta dell'aliquota contributiva di finanziamento) alla base imponibile nei casi che danno luogo a versamenti ad accrediti o ad obblighi contributivi e capitalizzando l'importo del montante, di anno in anno, sulla base della variazione media quinquennale del Pil.
Per le pensioni di vecchiaia conseguite con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni senza aver compiuto il 57° anno d'età così come per le pensioni d'invalidità e d'inabilità erogate a beneficiari che non abbiano ancora compiuto il 57° anno d'età s'applica il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni.
Identico coefficiente di trasformazione s'applica nel caso di pensione ai superstiti erogata dalla Gestione separata qualora l'iscritto sia deceduto prima del compimento del 57° anno d'età.
Ai pensionati d'inabilità è riconosciuta una maggiorazione convenzionale della contribuzione utile per il calcolo della pensione.
L'indennità di maternità
Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo pieno hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a condizione che, in favore delle stesse, risultino accreditati nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, tre mensilità contributive.
La misura giornaliera dell'indennità è pari all'80% di 1/365 del reddito imponibile in favore della Gestione separata per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per determinare l'ammontare dell'assegno, occorre riferirsi al reddito assoggettato a contributi in favore della Gestione separata nei dodici mesi che precedono la nascita del bambino, applicare l'80%, dividere per dodici e moltiplicare per cinque.
L'assegno per il nucleo familiare
Agli iscritti alla Gestione separata dell'Inps viene estesa la disciplina relativa all'assegno per il nucleo familiare. La condizione per poter beneficiare del predetto assegno è che la somma dei redditi provenienti dall'attività di lavoro autonomo del richiedente non risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
L'indennità di degenza ospedaliera
A decorrere dal 1° gennaio 2000, agli iscritti alla gestione separata presso l'Inps è dovuta un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera. E' richiesto, per poter beneficiare dell'indennità:
che nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero risultino accreditati almeno tre mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla Gestione separata;
che, nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo nella predetta Gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all'art. 2 c. 18 della L. n. 335/95.
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