niente contributi INPS per i porofessionisti che pagano l'integrativo: il Tribunale di Rieti ha chiarito che non vi è obbligo di contribuire alla Gestione Separata se il professionista paga anche solo il contributo integrativo
Con una recente sentenza del Tribunale di Rieti (sent. n 339 del 28 magio 2013) è stata affrontata la questione relativa alla sussistenza dell'obbligo di versare i contributi alla Gestione Separata in relazione ad attività professionali per le quali i professionisti abbiano versato il solo contributo integrativo alle relative casse di previdenza con esonero dal versamento del contributo soggettivo.
Tale eventualità, in effetti, può verificarsi in relazione a molteplici situazioni contemplate dai diversi ordinamenti previdenziali libero professionali (in Cassa Forense, ad esempio, il mancato raggiungimento di determiati limiti reddituali e di volumi d'affari impedisce l'iscrizione all'ente di previdenza e quindi esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo pur sussistendo l'obbligo di versare il contributo integrativo in relazione al fatturato di matrice professionale; analogo assetto degli obblighi previdenziali sussiste presso Inarcassa qualora l'ingegnere o architetto svolga la professione contestualmente ad attività di lavoro dipendente).
A seguito dell'entrata in vigore del DL n 98 del 2011, la Gestione Separata ha ritenuto di intraprendere una generalizzata operazione di recupero di contributi asseritamente evasi in relazione ad attività professionali relativamente alle quali i professionisti avessero versato il solo contributo integrativo con esclusione del contributo soggettivo.
Il comma 12 dell'art. 18 del citato DL, infatti, prevede che "l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti...".
Tale eventualità, in effetti, può verificarsi in relazione a molteplici situazioni contemplate dai diversi ordinamenti previdenziali libero professionali (in Cassa Forense, ad esempio, il mancato raggiungimento di determiati limiti reddituali e di volumi d'affari impedisce l'iscrizione all'ente di previdenza e quindi esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo pur sussistendo l'obbligo di versare il contributo integrativo in relazione al fatturato di matrice professionale; analogo assetto degli obblighi previdenziali sussiste presso Inarcassa qualora l'ingegnere o architetto svolga la professione contestualmente ad attività di lavoro dipendente).
A seguito dell'entrata in vigore del DL n 98 del 2011, la Gestione Separata ha ritenuto di intraprendere una generalizzata operazione di recupero di contributi asseritamente evasi in relazione ad attività professionali relativamente alle quali i professionisti avessero versato il solo contributo integrativo con esclusione del contributo soggettivo.
Il comma 12 dell'art. 18 del citato DL, infatti, prevede che "l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti...".
L'esplicita previsione dell'assoggettamento a versamento contributivo presso la Gestione Separata di attività non soggette a versamento contributivo presso gli enti di previdenza dei liberi professionisti ha indotto l'INPS a ritenere che la norma si riferisse alla sola contribuzione produttiva di effetti previdenziali (e, cioè, produttiva di aspettative pensionistiche) con esclusione della contribuzione di solidarietà e di quella integrativa.
In tale senso, nonostante i professionisti fossero obbligati al versamento del contributo integrativo sui volumi d'affari professionali prodotti, in difetto dell'obbligo del versamento del contributo soggettivo (il solo, per l'appunto, produttivo di effetti previdenziali), l'INPS ha ritenuto sussistere,a mente del richiamato comma 12, l'obbligo di versare i contributi alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge n 335 del 1995.
Tale interpretazione, cristallizzata nelle prime circolari interpretative della norma di legge, è stata sconfessata dal Tribunale di Rieti che ha ritenuto insussistenti margini per poter distinguere il contributo soggettivo dal contributo integrativo ai fini dell'integrazione dell'obbligo di contribuzione alla Gestione Separata Inps.
In tale prospettiva, secondo l'interpretazione della sentenza che si annota, ove il professionista sia obbligato al versamento della contribuzione integrativa all'ente di previdenza libero professionale, sarà escluso il suo obbligo di versare contestualmente la contribuzione alla Gestione Separata.
D'altronde, in linea con tale interpretazione, può rilevarsi come il comma 11 del medesimo art. 18 del Decreto Legge faccia esplicito riferimento al contributo soggettivo, prevedendone l'introduzione dell'obbligatorietà anche a carico dei pensionati laddove in precedenza tale obbligo fosse escluso dagli ordinamenti di categoria.
In definitiva, la specifica qualificazione del contributo come soggettivo nel comma 11, dovrebbe indurre ragionevolmente a ritenere che, nel comma 12, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di versamento del contributo alla Gestione Separata, sia sufficiente che il professionista sia obbligato a versare un qualunque tipo di contributo all'ente libero professionale.
In tale prospettiva, secondo l'interpretazione della sentenza che si annota, ove il professionista sia obbligato al versamento della contribuzione integrativa all'ente di previdenza libero professionale, sarà escluso il suo obbligo di versare contestualmente la contribuzione alla Gestione Separata.
D'altronde, in linea con tale interpretazione, può rilevarsi come il comma 11 del medesimo art. 18 del Decreto Legge faccia esplicito riferimento al contributo soggettivo, prevedendone l'introduzione dell'obbligatorietà anche a carico dei pensionati laddove in precedenza tale obbligo fosse escluso dagli ordinamenti di categoria.
In definitiva, la specifica qualificazione del contributo come soggettivo nel comma 11, dovrebbe indurre ragionevolmente a ritenere che, nel comma 12, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di versamento del contributo alla Gestione Separata, sia sufficiente che il professionista sia obbligato a versare un qualunque tipo di contributo all'ente libero professionale.