La nuova pensione anticipata art. 24 DL 201 2011, nuovi requisiti di accesso e penalizzazioni in caso di pensionamenti anticipati
Il decreto Monti ha previsto nuovi requisiti di accesso per i trattamenti pensionistici con calcolo misto o contributivo che matureranno a decorrere dal 1.1.2012.
Sono previste esclusivamente due forme di pensionamento e viene abbandonato il regime delle quote introdotto dalla c.d. Riforma Maroni (L. n. 243 del 2004) che dovrebbe continuare a valere con riferimento alla pensioni con calcolo retributivo (salvo per le anzianità contributive successive al 31.12.2011 che saranno calcolate comunque con metodo contributivo per effetto del medesimo art. 24 del Decreto Legge n 201 del 2011).
La pensione di vecchiaia è stata approfondita in altro articolo cui si rinvia ; val la pena ricordare che il requisito anagrafico generale di accesso a tale trattamento pensionistico è stato innalzato sia per gli uomini che per le donne, almeno nella fase a regime - a decorrere dal 1.1.2018 - a 66 anni.
Sono previste esclusivamente due forme di pensionamento e viene abbandonato il regime delle quote introdotto dalla c.d. Riforma Maroni (L. n. 243 del 2004) che dovrebbe continuare a valere con riferimento alla pensioni con calcolo retributivo (salvo per le anzianità contributive successive al 31.12.2011 che saranno calcolate comunque con metodo contributivo per effetto del medesimo art. 24 del Decreto Legge n 201 del 2011).
La pensione di vecchiaia è stata approfondita in altro articolo cui si rinvia ; val la pena ricordare che il requisito anagrafico generale di accesso a tale trattamento pensionistico è stato innalzato sia per gli uomini che per le donne, almeno nella fase a regime - a decorrere dal 1.1.2018 - a 66 anni.
A decorrere dal 1.1.2012, tutti i soggetti che abbiano pensioni da calcolarsi con sistema misto o contributivo potranno accedere alla pensione con requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli previsti per la pensione di vecchiaia
solo se:
avranno maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne per i trattamenti che matureranno nel corso del 2012;
avranno maturata
un'anzianità contributiva di 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne per i trattamenti che matureranno nel corso del
2013;
avranno maturata
un'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne per i trattamenti che matureranno nel corso del
2014.
Con riferimento all'anzianità anagrafica vengono previste delle penalizzazioni, in termini percentuali, per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età di sessantadue anni.
Segnatamente il trattamento sarà ridotto di un punto percentuale per ogni anno di anticipo sino a due; oltre i due anni di anticipo, il trattamento subirà una riduzione di ulteriori due punti percentuali per ogni anno di anticipo (ad esempio un trattamento pensionisitico che decorra il primo mese del 59° anno subirà una decurtazione di 4 punti percentuali).
Con riferimento alle pensioni che siano calcolate integralmente con sistema contributivo (lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 1.1.1996), è prevista la possibilità di accedere alla pensione anticipata con età anagrafica di 63 anni e anzianità contributiva pari a venti anni ma solo a condizione che l'importo della pensione risulti pari al livello soglia di 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni e integrazioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 (2).
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi (6).
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 (2).
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi (6).
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.