pensioni di vecchiaia le novità del decreto Monti

 

 
Pensioni di vecchiaia le novità del Decreto Monti, in pensione a sessantasei anni, calcolo contributivo...a settanta anni se l'importo è inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale
 
L'art. 24, commi 6 e 7 del DL n 201 del 2011 c.d. decreto salva Italia ha nuovamente ed ampiamente innovato il sistema pensionistico incidendo, in particolar modo, sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps è stato previsto che, a decorrere dal 1.1.2012, l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia con calcolo, sino al 31.12.2011, misto o con calcolo integralmente contributivo (a condizione che, in quest'ultimo caso, l'importo della pensione eroganda sia almeno pari ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale) avvenga all'età di 66 anni.
 
Analogo requisito è previsto per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2018; tale nuovo requisito di accesso viene raggiunto gradualmente e segnatamente:
 
per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2013, le lavoratrici dipendenti accederanno al trattamento pensionistico con il requisito anagrafico di 62 anni mentre le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla Gestione Separata accederanno al trattamento pensionistico di vecchiaia con 63 anni e sei mesi;
 
per il periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2015 le lavoratrici dipendenti accederanno al trattamento pensionistico con il requisito anagrafico di 63 anni e 6 mesi mentre le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla Gestione Separata accederanno al trattamento pensionistico di vecchiaia con 64 anni e sei mesi;
 
dal 1.1.2016 al 31.12.2017 le lavoratrici dipendenti accederanno al trattamento pensionistico con il requisito anagrafico di 65 anni mentre le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla Gestione Separata accederanno al trattamento pensionistico di vecchiaia con 65 anni e sei mesi. 
 
Il requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia permane quello di venti anni e, tuttavia, è stato previsto che, qualora per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano il primo accredito contributivo successivo al 1.1.1996 (con calcolo della pensione, cioè, integralmente contributivo)  l'importo della pensione risulti essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, l'accesso alla pensione di vecchiaia con il requisito angrafico ordinario sia precluso.
 
Tali lavoratori potranno accedere al trattamento pensionistico, a prescindere dall'importo, solo una volta raggiunto il settantesimo anno di età.
 
Ricordiamo, con riferimento al criterio di calcolo della pensione che, per tutte le anzianità contributive maturande in epoca successiva al 31.12.2011, la relativa quota sarà liquidata con il metodo di calcolo contributivo.
 
Le nuove disposizioni sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia
 
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse (3). 
 
 
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