pensione di reversibilità e vivenza a carico

La pensione di reversibilità ed il riparto degli oneri probatori sui presupposti costitutivi del diritto ed in particolare sulla situazione di inabilità e sulla vivenza a carico
 
La pensione di reversibilità a favore del figlio ultradiciottenne inabile al lavoro, a mente dell'art. 22 della legge n 903 del 21 luglio 1965, viene riconosciuta sul presupposto della vivenza a carico del titolare della pensione diretta defunto.
 
Invero la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952 n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità od indiretta a favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento ai fini della integrazione della fattispecie costitutiva del diritto in questione, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga posteriormente a tale momento, attesa l'inapplicabilità del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (cfr. cass. 23 febbraio 1984 n.1276 cui adde Cass. 24 maggio 1988).
 
Con riferimento alla prova della cosiddetta vivenza a carico del pensionato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro, la Corte ha avuto modo di precisare come essa non si esaurisca con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984 n. 1979).

Da tali principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass Civ Sez Lav nn 3678 del 14 febbraio 2013; conf. Cass., nn. 5008/1994; 15440/2004; 11689/2005), emerge, in punto di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., che, ai fini dell'accoglimento della domanda di pensione di reversibilità, parte ricorrente risulta onerata della prova:
 
a) della situazione di inabilità esistente al momento del decesso, da fornirsi presumibilmente a mezzo di CTU;
 
b) della vivenza a carico, da fornirsi con la richiesta di espletamento di ogni mezzo istruttorio ritenuto utile. A tale ultimo riguardo, in presenza di rituale contestazione dell'INPS, deve ritenersi che il presupposto della vivenza a carico non possa desumersi, semplicemente, dalla convivenza con il titolare della pensione diretta defunto dovendosi invece provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.

Art. 22 legge n 903 del 21 luglio 1965
 
L'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:  

"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a ) e b ), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12:
a ) il 60 per cento al coniuge;
b ) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10.
Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'art. 12".


Cassazione civile  sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15440

In tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 l. 4 aprile 1952 n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 l. 21 luglio 1965 n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità. La prova del requisito della vivenza a carico, poi, non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.


Cass Civ sez. lav. 21 maggio 1994 n. 5008


 La Corte di cassazione, con sentenza in data 21 giugno 1985, n. 3748, ha stabilito che l'apporto del titolare delle pensione, poi deceduto, al mantenimento del familiare superstite, ai fini della spettanza a quest'ultimo della pensione di reversibilità, può non essere esclusivo, ben potendo il primo integrare un reddito insufficiente del familiare inabile al lavoro, a condizione che tale apporto assuma carattere prevalente e decisivo.
Vero è che il padre della Accorsi, come ha ritenuto il giudice di appello, era titolare di in reddito di pensione molto modesto di sole L. 620.440, ma è anche vero che la figlia era sostanzialmente priva di redditi propri, tanto che il Tribunale non fa cenno ad essi (la ricorrente deduce che dalla dichiarazione "mod. 740" prodotta risultava un reddito di sole L. 129.000 annue), ma si limita a sottolineare come essa avesse (genericamente) dichiarato in sede di interrogatorio formale di avere ricevuto aiuto economico del figlio (evidentemente in aggiunta al soccorso che assumeva esserle stato prestato dal padre deceduto) e fosse proprietaria di un immobile sito in San Pietro in Casale, da lei stessa occupato. È vero che tale proprietà "ridimensionava" (come rileva il giudice di appello) il di lei stato di bisogno, ma in misura certo non sensibile, restando da soddisfare tutte le altre esigenze di vita, diverse da quelle puramente abitative, per le quali era essenziale un reddito pecuniario effettivo e non la mera possidenza della causa di abitazione.
Il Tribunale ha dato atto anche della produzione da parte della ricorrente di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultava che alla data della morte di Accorsi Armando, Accorsi Luisa era con lui convivente (ed a suo completo carico).
Orbene, il primo giudice, a fronte dell'elemento della convivenza, non contestato come tale dall'INPS che si è limitato genericamente a negare, come rileva ancora il Tribunale, che la ricorrente fosse a "totale" carico del padre (mentre, come si è detto, non era neppure necessario che la "vivenza a carico fosse" totale, essendo sufficiente - come lo stesso Tribunale ha affermato - che lo fosse in modo "prevalente e decisivo") avrebbe dovuto approfondire l'indagine onde stabilire anzitutto se il pur modestissimo reddito del padre non fosse idoneo anche a far fronte in misura "prevalente e decisiva", alle esigenze della figlia, nell'ambito di un sistema di vita caratterizzato da rapporti di convivenza e di collaborazione che, secondo un criterio di normalità, meglio avrebbe consentito una utile e per la figlia essenziale condivisione delle pur magre risorse. In caso di accertamento positivo, il Tribunale avrebbe quindi dovuto accertare se nonostante il modestissimo reddito percepito dalla Accorsi, l'aiuto economico somministratole dal figlio e la possidenza della casa di abitazione, il concorso del padre al di lei mantenimento in modo prevalente e decisivo vi fosse in concreto stato.
Per contro, il giudice di appello si è limitato a negare che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale la convivenza risultava, avesse valore di prova (peraltro in punto di "vivenza a carico") nei confronti dell'INPS nell'ambito della controversia civile (altra essendo la portata delle norme che consentono la produzione di siffatta dichiarazione nelle procedure amministrative: artt. 1 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).
Pertanto, la sentenza del Presidente del Tribunale di Bologna deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Modena, il quale la deciderà, anche in punto di spese, approfondendo l'indagine e motivando, con riguardo pure all'elemento della convivenza, sul punto se Accorsi Armando all'epoca in cui venne a morte, contribuisse al mantenimento della figlia Luisa in misura, se non totale, tuttavia "prevalente e decisiva".



Cassazione civile  sez. lav. 14 febbraio 2013 n. 3678


In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della " vivenza a carico ", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore.


Cassazione civile  sez. lav. 21 novembre 2008 n. 27792


Alla stregua degli art. 84 e 85 del d.P.R. n. 1092 del 1973, regolante le pensioni degli impiegati civili dello Stato, applicabile anche ai dipendenti del Banco di Napoli, il diritto alla pensione di reversibilità spetta, in mancanza di altri aventi causa, ai fratelli del pensionato, purché abbiano un'età superiore ai sessanta anni e siano, oltreché conviventi e a carico dello stesso, nullatenenti, integrandosi il requisito della vivenza a carico quando il dante causa forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza, e il requisito della nullatenenza ove non si risulti possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un ammontare superiore, originariamente, a 960 mila annue, in seguito, ratione temporis, in lire 17.374.490, ai sensi del d.m. 20 dicembre 1991. Conseguentemente, il possesso del capitale in titoli di Stato, rientrando, questi ultimi, nel reddito imponibile soltanto a far data dall'entrata in vigore del d.lg. n. 461 del 1997, è ostativo alla condizione di nullatenenza solo da tale epoca, prima della quale, non rientrando detti titoli condizione di nullatenenza collegata, dalla legge, non già al possesso di capitali, ma esclusivamente al possesso di redditi.

Cassazione civile  sez. lav. 04 febbraio 2008 n. 2630


Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta « vivenza a carico », la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni: a) il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento; b) la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza, concetto, quest'ultimo, che richiama l'espressione «mezzi necessari per vivere» di cui all'art. 38, comma 1, Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento del diritto alla madre superstite - titolare di reddito da pensione - per l'assenza del presupposto della insufficienza dei mezzi propri di sussistenza, potendosi assegnare rilievo esclusivamente ai debiti della casa di abitazione e non anche a quelli ereditati dal marito nella gestione dell'attività commerciale dato il loro carattere eccezionale).


Cassazione civile  sez. lav. 03 luglio 2007 n. 14996


La norma, che prevede in favore dei figli maggiorenni e inabili al lavoro il diritto alla pensione di reversibilità solo ove il loro genitore prima del decesso provvedesse al loro sostentamento in maniera continuativa, si interpreta nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento del disabile non deve essere esclusivo e totale, essendo sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante e comunque prevalente; ne consegue che non costituisce ostacolo al conseguimento della pensione ai superstiti il possesso da parte dell'inabile di redditi propri inferiori a quelli richiesti dalla legge per il diritto alla pensione di inabilità.


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