prescrizione e decadenza in materia di amianto

prescrizione e decadenza in materia di amianto 
 
La prescrizione e la decadenza del diritto alla supervalutazione del periodo contributivo corrispondente ai periodi di lavoro con esposizione all'amianto 
 
Con la l. 27 marzo 1992, n. 257 fu previsto che, per i lavoratori che fossero stati esposi all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, fosse moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 (cfr. art. 13 comma 8 della l. n. 257/92). Quanto ai livelli di esposizione all'amianto che legittimano la pretesa al beneficio contributivo di cui al comma 8 dell'art. 13, soccorrono le previsioni di cui al d.lgs. n. 277 del 1991 che fissa tali limiti in 100 ff/litro su otto ore al giorno.
 
Il diritto alla modificazione della posizione contributiva è stato considerato dalla Suprema Corte di Cassazione autonomo e distinto rispetto al diritto al diritto alla pensione (o alla riliquidazione del trattamento pensionistico) che ne consegue.
 
Da tale presupposto, la Corte ha tratto le ulteriori conclusioni dell'onere della presentazione della previa istanza all'Inps a pena d'inammissibilità della domanda giudiziale e quella della soggezione del diritto in questione al termine di decadenza per promuovere l'azione giudiziale di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 affermando, a più riprese che il principio che "la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione".
 
La Suprema Corte ha, poi, ulteriormente approfondito le conseguenze della ricostruzione del diritto alla modifica della posizione contributiva in modo autonomo rispetto al diritto alla pensione connesso affermando, anche in questo caso a più riprese, che tale diritto è soggetto a prescrizione decennale dal momento in cui l'assicurato abbia conoscenza dell'esposizione all'amianto e, quindi, da quando abbia la possibilità di esercitare il diritto.
 
In tal senso, la prescrizione determina l'estinzione definitiva del diritto alal rivalutazione del periodo contributivo e l'infondatezza dell'eventuale domanda di pensione o di riliquidazione della pensione che, su tale rivalutazione, eventualmente si fondi.
 
Un problema che rimane aperto è quello dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
 
In linea generale, infatti, la prescrizione del diritto inizia dal momento in cui il soggetto abbia la possibilità giuridica di esercitarlo non rilevando impedimenti di mero fatto. La giurisprudenza di merito confermata sino ad ora in Cassazione che si è pronunciata sul punto ha ritenuto di individuare il termine di decorrenza del diritto in questione nel pensionamento essendo, a tale data, conoscibile il pregiudizio previdenziale derivante dalla mancata rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto.
 
 


Cassazione civile, sez. VI, 27/05/2015,  n. 10980

L'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 non istituisce una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione. Pertanto, il lavoratore che abbia la consapevolezza di essere stato esposto all'amianto durante la sua vita lavorativa, previa domanda amministrativa, e indipendentemente dall'essere pensionato o no, può adire l'autorità giudiziaria per godere del beneficio di rivalutazione della posizione contributiva, ferma restando la prescrizione decennale.


27. In definitiva la giurisprudenza di legittimità è ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile, v. Cass., SU 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perchè nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.
28. Trattasi di situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ... non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" (così Corte cost. 376/2008).
29. Il lavoratore, ove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, a prescindere dall'essere o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto e non per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
30. In adesione a tale orientamento (confermato dalla recentissima Cass. 17941/2014), stante la differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).
31. La Corte territoriale, con motivazione in fatto che non ha formato oggetto di specifica censura da parte della ricorrente (ancorchè nella prospettiva della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti da Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014), ha ritenuto detta consapevolezza coincidente con il pensionamento (per essere già a tale data "nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva, in sussistenza delle medesime condizioni di esposizione all'amianto già accertate da questa Corte con sentenza n. 1169/2010 ed altre successive"); da tale momento, pertanto, la lavoratrice poteva agire in giudizio.
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