Il regime della prescrizione a seguito della mancata opposizione di cartella esattoriale o di avviso di addebito, si applica il termine quinquennale dell'originario credito contributivo o il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.?
Si è posta la questione se, a seguito della notifica di cartella esattoriale che non sia opposta, il termine prescrizionale relativo ai crediti portati dalla cartella debba essere quello originario previsto per lo specifico credito recato dalla cartella o qullo ordinario decennale.
La giurisprudenza di merito appare attualmente divisa in quanto, a fronte di un orientamento che ritiene applicabile il termine prescrizionale previsto per lo specifico credito portato dalla cartella non opposta e, quindi, in materia contributiva il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995, si contrappone un orientamento, che ha trovato il recente conforto di una sentenza della Suprema Corte (sent. n. 4338 del 2014), che ritiene, invece, applicabile l'ordinario termine decennale.
L'orientamento che ritiene applicabile il termine prescrizionale previsto per il credito portato dalla cartella opposta si fonda, essenzialmente, sull'argomento che il mutamento del termine prescrizionale è previsto espressamente dall'art. 2953 c.c. in caso di sentenza passata in giudicato e sul rilievo che la mancata opposizione alla cartella esattoriale non produce effetti assimilabili a quelli del giudicato.
L'orientamento che, invece, ritiene applicabile il termine decennale, si fonda sull'assunto che la cartella esattoriale innoverebbe il titolo creditorio che non sarebbe più costituito dall'originario credito ma dalla cartella esattoriale non opposta e che, dunque, dovrebbe essere applicato il generale termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. avente ad oggetto l'azione volta ad ottenere il pagamento del credito portato dalla cartella non opposta.
Si è, in proposito, osservato che la cartella esattoriale non opposta determinerebbe una novazione oeggttiva dell'obbligazione cosicchè la prescrizione non potrebbe seguire la disciplina dell'originario titolo creditorio non più esistente.
Si è anche argomentato dal fatto che la prescrizione quinquennale è prevista in relazione a crediti che maturano periodicamente mentre la cartella esattoriale determina una cristallizzazione di tali crediti nell'ambito di un unico titolo con la conseguenza che gli stessi non sono più distinti ma unificati e che, con riferimento ad essi, va dunque applicato un unico termine prescrizionale ordinario a decorrere dalla notificazione della cartella.
In effetti, sussiste una qualche contraddizione nel ritenere applicabile l'originario termine bereve di prescrizione laddove si consideri che, in mancanza di opposizione, non è possibile fare valere successivamente la prescrizione che fosse già interamente decorsa prima della notifica della cartella esattoriale non opposta. In tale ipotesi, la tesi che ritiene applicabile l'originario termine di prescrizione ai crediti portati da una cartella esattoriale non opposta non appare, in linea logica, compatibile con il fatto che, però, non è possibile, in mancanza di opposizione alla cartella esattoriale, eccepire la prescrizione che fosse già interamente maturata prima della notifica della cartella esattoriale.
In tale ipotesi, infatti, essendo la prescrizione già maturata, la notificazione della cartella non potrebbe determinare alcun effetto interruttivo ed allora sembra essere contraddittorio, da una parte, ritenere che il titolo creditorio non sia mutato per effetto della cartella non opposta e, dall'altro, fare decorrere un nuovo termine prescrizionale dalla notifica della cartella esattoriale nonostante questa non abbia interrotto alcun termine di prescrizione essendo, questo, già interamente decorso al momento della sua notificazione.