rendita vitalizia e automaticità delle prestazioni

Il principio dell'automaticità delle prestazioni e la costituzione della rendita vitalizia in caso di prescrizione dei contributi, l'onere necessario per valorizzare periodi di contribuzione scoperta presso l'AGO

 

Nell'ambito del regime previdenziale dell'A.G.O., in base al principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., la contribuzione durante il rapporto di lavoro non versata è comunque utile ai fini della pensione se si riferisce a periodi non prescritti.

Il termine di prescrizione è di dieci anni quando l'omissione contributiva è denunciata dal lavoratore altrimenti è pari a 5 anni.

Sulla base del principio dell'automaticità delle prestazioni, infatti, l'INPS è tenuta ad accreditare la contribuzione al lavoratore anche se l'azione di recupero nei confronti dell'azienda non va a buon fine.

Ai fini della denuncia, necessaria per stabilire in dieci anni il termine prescrizionale, il lavoratore, unitamente alla denuncia, deve presentare all'INPS documentazione di data certa in grado di provare  l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo in cui si è verificata l'omissione, nonchè la retribuzione percepita (estratti di libri obbligatori, libretti di lavoro, buste paga, modello CUD, lettera di assunzione e/o lettera di licenziamento).

La prova della data dei documenti prodotti può, per prassi, essere fornita anche testimonialmente. L'INPS accetta altresì che per via testimoniale sia attestata la continuità del rapporto di lavoro.

Se il periodo contributivo che risulta scoperto è già prescritto, invece, non può soccorrere il meccanismo dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., sicchè, al fine di valorizzare il periodo a fini previdenziale dovrà essere utilizzato il meccanismo di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 che consente la costituzione di una rendita vitalizia.

Posto, infatti, che il lavoratore non può coprire il periodo assicurativo relativo ai contributi prescritti versando la contribuzione dovuta (ma non versata) dall'azienda, lo stesso sarà ammesso al versamento, in favore dell'ente previdenziale, di una somma pari alla quota di pensione che sarebbe spettata qualora, a suo tempo, i contributi fossero stati regolarmente versati.

Anche in questo caso, ai fini di essere ammesso alla costituzione della rendita vitalizia, il lavoratore dovrà fornire la prova che durante il periodo scoperto di contribuzione ha effettivamente lavorato.

La richiesta di costituzione della rendita vitalizia può, peraltro, essere presentata anche dal datore di lavoro se disponibile a sanare l'omissione contributiva. Nel caso in cui invece sia il lavoratore a provvedere in tal senso, potrà successivamente procedere giudizialmente contro il datore per ottenere il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.,2° comma.

La domanda di costituzione della rendita vitalizia può anche non riferirsi all'intero arco temporale della contribuzione omessa ma limitarsi al perioo strettamente necessario a fini previdenziali.


Per il calcolo dell'onere a carico dell'assicurato per la costituzione della rendita vitalizia occorre preliminarmente collocare temporalmente i periodi cui si riferisce l'omissione contributiva.

Fino al 31.12.1995 l'onere viene determinato secondo le regole del calcolo della riserva matematica secondo i criteri di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

Dopo il 31.12.1995, in relazione ai periodi per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere viene determinato applicando l'aliquota contributiva vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto medesimo.

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