sospensione prescrizione contributi covid

 

L’art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

L’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.

In base a tali disposizioni, dovendo, ad esempio, stabilire se un credito di cui ad avviso di addebito notificato nel 2015 sia prescritto o meno al momento di notificazione di intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nel mese di ottobre 2021, dovrebbe tenersi conto di tali 311 giorni di sospensione (129 + 182).

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, ritiene, nei molteplici giudizi che la vedono interessata, doversi applicare l’art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

L’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.

In sostanza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per effetto del combinato disposto delle disposizioni richiamate, vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l’intero periodo compreso tra l’8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021.

La tesi, tuttavia, non convince in quanto l’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell’8 marzo 2020.

Come noto, infatti, allorchè l’ente impositore o Agenzia delle Entrate si attivano per la riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale, lo fanno con atti, quale gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento.

Ed allora, la norma sembra chiara nel disciplinare esclusivamente tale fattispecie, prevedendo che i termini, non ancora scaduti, siano sospesi per l’intero periodo dall’8 marzo al 31 agosto del 2021.

Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato.

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