tabelle invalidità civile

Le tabelle dell'invalidità civile, l'incidenza delle menomazioni sulla capacità lavorativa generica e specifica e l'incidenza sulla percentuale di invalidità riconoscibile, il concorso e la coesistenza di menomazioni e l'incidenza sulla verifica dell'invalidità
 
 
 
 
La tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti è stata approvata con DM 5 febbraio 1992 ed è ad essa che i medici della Commissione medica integrata debbono riferirsi ai fini della valutazione dello stato di invalidità civile.

Il ricorso alle tabelle ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile ha la funzione di rendere omogenee le valutazioni ma sconta il rischio di determinare un certo grado di rigidità delle stesse. Ad attenuare tale tipo di rischio soccorrono le norme che consentono, in caso di concorrenza di più stati invalidanti, l'effettuazione di una valutazione globale, con taluni temperamenti.

Ai fini della valutazione dell'invalidità civile, occorre aver riguardo all'incidenza sulla capacità lavorativa delle infermità invalidanti per le quali si richiede l'analisi con riferimento a ciascuna menomazione anatomo funzionale.

Gli stati invalidanti che rilevano ai fini della verifica sono quelli che producono un danno permanente incidente sulla efficienza lavorativa; la permanenza va, poi, intesa in senso relativo nel senso che non è possibile, al momento della visita della Commissione medica integrata, delimitare temporalmente l'acclarata diminuzione della capacità lavorativa. Laddove l'invalidità civile sia stata riconosciuta come rivedibile, essa risulterà strutturalmente temporalmente delimitata e successivamente sottoposta a revisione da parte della Commissione.

Come accennato, il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa da intendersi come capacità lavorativa generica cioè come potenziale validità psico fisica del soggetto.

L'incidenza  degli stati invalidanti sulla capacità lavorativa specifica o semispecifica (confacente, cioè, alle attitudini del soggetto richiedente) può determinare un incremento percentuale di 5 punti percentuali rispetto alla percentuale di invalidità che sarebbe riconosciuta sulla base delle tabelle.

Per l'individuazione della capacità lavorativa specifica, si prende in considerazione la formazione tecnico professionale dell'invalido e l'attività lavorativa eventualmente svolta.
 
Al contrario, laddove gli acclarati stati invalidanti non incidano sulla capacità lavorativa specifica, la percentuale di invalidità riconoscibile in applicazione della tabella potrà subire una riduzione di 5 punti percentuali.
 
Sempre al fine di determinare le percentuali di invalidità, può darsi il caso che concorrano più menomazioni che insistano sullo stesso organo o apparato ovvero che coesistano menomazioni che interessano organi e apparati distinti.

Per quel che riguarda il concorso di menomazioni sullo stesso organo o apparato, la tabella, in taluni casi, li contempla espressamente attribuendogli una determinata percentuale di invalidità; ove la tabella nulla preveda al riguardo, il concorso determinerà una percentuale di invalidità che non deve consistere nella mera somma aritmetica delle singole percentuali ma in un valore percentuale proporzionale a quello stabilito per la perdita totale anatomo funzionale dell'organo o dell'apparato.
 
In caso di coesistenza di menomazioni interessanti diversi organi o apparati, verrà effettuata la valutazione percentuale di ciascuna delle menomazioni e si eseguirà il c.d. calcolo riduzionistico mediante l'applicazione di specifiche formule.

Sulla determinazione del grado di invalidità incide anche la possibilità di applicare apparecchi protesici in quanto tale accertata possibilità, previa verifica della tollerabilità della protesi e della sua incidenza sulla capacità lavorativa generica o specifica. può determinare una riduzione della percentuale di invalidità riconosciuta in applicazione delle tabelle.
 
 
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