I verbali di accertamento dell'invalidità civile, la nuova procedura di accertamento le compretenze della Commissione medica integrata ASL, del centro medico legale INP e della Commissione medica superiore
Inviati on line il certificato medico e la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile si viene convocati a visita presso la Commissione medica integrata presso la ASL ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile sulla base delle tabelle approvate con DM 5 febbraio 1992; all'esito della visita verrà emesso un verbale che potrà essere di esito positivo o negativo, definito all'unanimità o a maggioranza dei componenti della commissione integrata.
Ogni verbale di accertamento dell'invalidità civile deve essere stampato in duplice copia, firmato in originale da parte dei componenti della Commissione integrata e conservato agli atti dalla ASL e dall'INPS.
In ogni caso il giudizio definitivo di tutti i verbali di accertamento dell'invalidità civile emessi dalla Commissione medica integrata spetta alla Commissione medica superiore (CMS) secondo le Linee guida del Coordinamento generale medico-legale del 20 settembre 2010.
La nuova procedura di accertamento dell'invalidità civile prevede:
a) che i verbali di accertamento dell'invalidità civile emessi dalle Commissioni mediche integrate ASL pervengano al responsabile del centro medico legale dell'INPS (CML) che effettua il primo vaglio;
b) che, laddove il CML concordi con l'esito dell'accertamento, così come verbalizzato, lo valida inviando il verbale medesimo alla Commissione medica superiore;
c) che, laddove il CML non concordi con l'esito dell'accertamento, richieda il fascicolo alla ASL ed inviti a visita diretta il soggetto richiedente presso la Commissione medica di secondo grado. Anche il verbale di accertamento che sarà emesso dalla Commissione medica di secondo grado dovrà essere inviato alla Commissione medica superiore, senza il preventivo vaglio del CML;
d) che la Commissione medica superiore possa concordare o meno con la valutazione trasfusa nel verbale; nel primo caso il verbale sarà validato nel secondo sarà prodotto un verbale modificativo della percentuale di invalidità riconosciuta. In entrambi i casi il verbale validato o modificato dalla Commissione medica superiore diviene definitivo e può, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 42 del D.L. n. 269/2003 essere impugnato (solo) giudizialmente nel termine decadenziale di sei mesi dalla notifica senza la necessità che sia percorsa la via del gravame amministrativo (che permane per tutte le diverse tipologie di contestazione).
La Commissione medica superiore potrà formulare segnalazioni di qualsiasi tipo restituendo il verbale al responsabile del CML dell'INPS di provenienza il quale adotterà i provvedimenti opportuni al riguardo.