Cass Civ Sez Lav n 10638 2009

 

 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. DE LUCA      Michele                        -  Presidente   - 
Dott. DI NUBILA    Vincenzo                  -  rel. Consigliere  - 
Dott. LA TERZA     Maura                          -  Consigliere  - 
Dott. CURCURUTO    Filippo                        -  Consigliere  - 
Dott. BANDINI      Gianfranco                     -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5460/2006 proposto da:
D.M.L.,  domiciliato in ROMA,  PIAZZA  CAVOUR,  presso  LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso  dall'avvocato NAPOLI VINCENZO giusta mandato in calce al ricorso;

ricorrente –

contro

E.N.P.A.C.L.  ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ASSISTENZA DEI  CONSULENTI  DEL  LAVORO,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE. G. MAZZINI 140,  presso  lo  studio  dell'avvocato FORTUNATO VITALE, che lo rappresenta e  difende  unitamente  agli  avvocati  TERESA VITALE, LUCIA  VITALE,(MEMORIA  DI  COSTITUZIONE  DEL  23/03/06),  giusta  procura  speciale  atto  Notar  ANTONIO SGOBBO di Roma del 23/03/06 rep. n. 40414;

resistente con mandato –

avverso  la  sentenza n. 1705/2005 della CORTE D'APPELLO di  SALERNO,  depositata il 14/11/2005 R.G.N. 1621/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del  11/03/2009 dal Consigliere Dott. BANDINI GIANFRANCO;
udito l'Avvocato VITALE FORTUNATO;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.  FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.3.1999 avanti al Pretore di Salerno, D. M.L. convenne in giudizio l'Enpad (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza dei Consulenti del Lavoro) e premesso che:
- aveva esercitato l'attività di ragioniere e di consulente del lavoro, con iscrizione ai rispettivi albi e adempimento degli obblighi contributivi a favore sia della Cassa di Previdenza dei Ragionieri che dell'Enpad;
- alla data di entrata in vigore della L. n. 414 del 1991, avendo maturato il diritto alla pensione per inabilità/invalidità presso entrambi gli Enti, aveva formalmente comunicato alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri che intendeva mantenere entrambe le iscrizioni, con salvezza dei diritti acquisiti L. n. 414 del 1991, ex art. 34, comma 2;
- l'Enpad, con provvedimento del 23.2.1998, aveva rigettato la sua domanda di pensione di invalidità avanzata in data 27.11.1997;
- era stato altresì respinto il suo successivo ricorso innanzi al Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che aveva motivato tale reiezione sull'errato presupposto che egli avesse optato, ai sensi della L. n. 414 del 1991, art. 34, per la Cassa di Previdenza dei Ragionieri;
- l'Enpad aveva omesso di considerare che la L. n. 414 del 1991, regolava la previdenza per i ragionieri, mentre la Legge Regolatrice della previdenza dei consulenti del lavoro era la n. 249 del 1991 e che in quest'ultima non era contenuta alcuna norma che consentisse la disposta cancellazione;
- comunque la cancellazione non avrebbe potuto essere effettuata, in quanto egli aveva, all'epoca dell'entrata in vigore della L. n. 414 del 1991, già maturato il diritto alla pensione di inabilità invalidità presso entrambi gli Enti, avendo versato ben più dei cinque anni minimi previsti dalle rispettive discipline;
ciò premesso, chiese l'annullamento del provvedimento di cancellazione adottato in data 18.2.1998 e di ogni atto successivo e consequenziale ovvero, in subordine, la declaratoria di avvenuta maturazione del diritto ad ottenere la pensione di inabilità o di invalidità.
Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza dell'Enpad, il primo Giudice rigettò il ricorso.
La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 10.11.2004 - 14.11.2005, rigettò il gravame proposto dal D.M., osservando a sostegno del decisum, per ciò che ancora qui rileva, quanto segue:
- la nota inviata dal D.M. in data 22.6.1992 alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri, tenuto conto del suo contenuto alla luce della già avvenuta entrata in vigore della L. n. 414 del 1991, art. 34, (che aveva escluso la possibilità di conservare la doppia iscrizione), nonchè dell'annessa missiva inviata anche al Collegio dei Ragionieri e Periti commerciali di Salerno e ai delegati della predetta Cassa di Previdenza, doveva essere interpretata come opzione a favore della iscrizione alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri;
- una volta avuta notizia ufficiale dell'avvenuta opzione nel senso anzidetto, legittimamente l'Enpad aveva provveduto alla cancellazione del D.M. a far data dall'avvenuto esercizio dell'opzione, disponendo al contempo la restituzione dei contributi medio tempore versati;
- la domanda di pensione, avanzata in data 27.11.1997 a seguito di invalidità insorta a rapporto previdenziale già chiuso, non poteva pertanto trovare accoglimento in base al disposto della L. n. 249 del 1991, art. 5;
- a favore del D.M. neppure poteva farsi applicazione della salvezza dei diritti acquisiti disposta dalla L. n. 414 del 1991, art. 34, comma 2, posto che lo stato patologico determinante il diritto alla pensione richiesta era intervenuto successivamente all'entrata in vigore della norma suddetta;
- atteso che il D.M. già godeva delle pensione di invalidità a carico della Cassa di Previdenza dei Ragionieri, ostava altresì alla concessione della pensione richiesta il disposto della L. n. 249 del 1991, art. 7, in base al quale il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale non può dar luogo alla maturazione di pensione di inabilità o invalidità.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, D.M. L. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
L'Enpad ha depositato atto di costituzione con procura a margine, partecipando alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 249 del 1991, art. 12 e L. n. 414 del 1991, art. 34, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), deducendo che: a) la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che, con la missiva inviata alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri, esso ricorrente avesse optato per l'iscrizione a tale Cassa ai sensi della L. n. 414 del 1991, art. 34; b) quest'ultima norma non aveva una portata generale, nel mentre la L. n. 249 del 1991, art. 12, comma 4, - disciplinante la previdenza dei consulenti del lavoro - prevedeva espressamente per gli iscritti all'Enpad che fossero anche iscritti ad altra cassa di previdenza la possibilità di richiedere la riduzione alla metà del contributo soggettivo in relazione ai periodi di iscrizione ad altro ente previdenziale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 414 del 1991, art. 34, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), osservando che la predetta norma fa salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data della sua entrata in vigore, avevano già maturato il diritto alla pensione, cosicchè, se alla suddetta data di entrata in vigore della L. n. 414 del 1991, esso ricorrente aveva già maturato il diritto alla pensione di inabilità e di invalidità, tale diritto avrebbe dovuto essergli riconosciuto.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 414 del 1991, art. 34, comma 2, e L. n. 249 del 1991, art. 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che, per il riconoscimento della pensione di invalidità, a differenza che per quello della pensione di inabilità, non è richiesta l'attualità dell'iscrizione all'Enpad.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 249 del 1991, art. 7, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), osservando che la suddetta norma va letta nel senso che non ha diritto a richiedere la pensione di inabilità o invalidità soltanto chi si iscriva all'Enpad essendo già in possesso di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, e non già chi subisca un'incapacità lavorativa in corso di iscrizione.
2. Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione di un atto negoziale costituisce un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione; pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 22536/2007;
7500/2007).
Con riferimento al primo profilo del primo motivo, deve quindi rilevarsi che il ricorrente non ha rispettato tali principi, non avendo neppure indicato, a fronte di una motivazione sul punto coerente con i dati acquisiti e priva di elementi di contraddittorietà o illogicità, da quali canoni di ermeneutica contrattuale la Corte territoriale si sarebbe discostata nella interpretazione della missiva inviata dallo stesso D.M. in data 22.6.1992 alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri, limitandosi invece a prospettare una diversa lettura di tale atto (escludente il ritenuto esercizio dell'opzione ai sensi della L. n. 414 del 1991, art. 34), non consentita, come tale, in questa sede di legittimità.
Dal che, risultando ormai definitivamente acclarato, giusta l'interpretazione resa dalla Corte territoriale alla missiva anzidetta, l'avvenuto esercizio dell'opzione da parte del D.M. a favore dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri, discende l'assorbimento del secondo profilo del medesimo mezzo, essendo irrilevante, a fronte dell'intervenuta opzione nel senso anzidetto, la pretesa (astratta) possibilità del mantenimento della doppia iscrizione in base al disposto la L. n. 249 del 1991, art. 12, comma 4. Il primo motivo di gravame, nei diversi profili in cui si articola, deve pertanto essere disatteso.
3. La L. n. 414 del 1991, art. 34, (di riforma della Cassa di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali), dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo del soggetto iscritto anche ad albi di altre professioni di optare per una delle relative casse di previdenza, stabilisce al comma 2 che "Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa".
L'inequivoco tenore letterale della norma sta ad indicare che i diritti a pensione fatti salvi (nell'ipotesi in cui l'interessato opti per l'iscrizione ad altro ente previdenziale) sono quelli acquisiti dall'iscritto nei confronti della cassa a cui la legge si riferisce e, quindi, della Cassa di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali, non certo gli eventuali diritti pensionistici maturati nei confronti di altri enti di previdenza, che troveranno semmai la loro tutela nelle specifiche discipline legislative relative a tali diversi enti.
Pertanto l'invocazione della norma anzidetta, su cui si incentra il secondo motivo di ricorso, è inconferente, essendo oggetto della presente controversia il preteso diritto a pensione nei confronti dell'Enpad e non già quello, pacificamente riconosciuto, nei confronti della Cassa di Previdenza dei Ragionieri.
4. La L. n. 249 del 1991, art. 4, (di riforma dell'Ente di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro) prevede espressamente, tra i requisiti richiesti per la spettanza della pensione di inabilità, che l'evento invalidante si sia verificato e che la domanda sia stata presentata "in costanza di iscrizione all'Ente". Il successivo ari.
5, relativo alla pensione di invalidità, prevede al comma 1 che tale pensione "...spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di un terzo".
Il testuale riferimento alla qualità di "iscritto" sta tuttavia ad indicare, contrariamente all'assunto del ricorrente, che anche per il conseguimento della pensione di invalidità l'evento legittimante (ossia la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione) deve essere intervenuto durante il periodo di iscrizione dell'interessato all'Ente, circostanza che la sentenza impugnata ha, con accertamento in fatto incensurabile in questa sede, escluso.
Che tale sia la portata precettiva della norma ne offre del resto conferma il successivo comma 2, in base al quale il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando la riduzione della capacità lavorativa preesista al rapporto previdenziale, purchè vi sia stato un "successivo" (cioè dopo l'avvenuta costituzione di tale rapporto) aggravamento o siano "sopraggiunte" (cioè, ancora, dopo l'avvenuta costituzione del rapporto previdenziale) nuove infermità che abbiano determinato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
Il terzo motivo di ricorso va dunque disatteso.
5. Derivando già dalla rilevata insussistenza delle condizioni richieste dal ricordato L. n. 249 del 1991, art. 5, l'infondatezza della pretesa azionata, il quarto motivo di ricorso resta assorbito.
6. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Non è luogo a provvedere sulle spese, trovando applicazione nella presente controversia, ratione temporis, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla novella introdotta con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte: Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009
 
 
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