Cass Civ Sez Lav n 9232 2006

 


 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SCIARELLI Guglielmo                      -  Presidente   - 
Dott. CELENTANO Attilio                           -  Consigliere  - 
Dott. VIDIRI    Guido                              -  Consigliere  - 
Dott. PICONE    Pasquale                         -  rel. Consigliere  - 
Dott. BALLETTI  Bruno                             -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
ENTE  NAZIONALE  PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI  -  ENPAF  -,  in persona  del Presidente         C.E., elettivamente domiciliato  in   Roma,  Via Giuseppe Pisanelli, n. 2, presso l'avv. Angeletti Alberto, che lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;

ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in Roma,  Via  Cola  di   Rienzo,  n.  149,  presso  l'avv. Lanzilao Angelo,  difeso  dall'avv. Attardi   Sebastiano  con  procura  speciale  apposta  in  calce   al
controricorso;

resistente –

per la cassazione della sentenza  della Corte di appello di Catania n.360 in data 20 giugno 2003 (R.G. n. 512/2001);
sentiti, nella pubblica udienza del 14.2.2006:
il  Cons.  Dott.  Pasquale Picone che ha svolto  la  relazione  della causa;
l'avv. Leonardo Gnisci per delega dell'avv. Angeletti;
il   Pubblico  Ministero  nella  persona  del  Sostituto  Procuratore Generale   Dott.   Finocchi  Ghersi  Renato  che  ha   concluso   per raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, in accoglimento dell'impugnazione di B.C. e in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accertato il diritto del B., professionista farmacista cancellato dall'albo per dimissioni il 2.10.1990, alla pensione di vecchiaia, a carico dell'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti - ENPAF - con decorrenza 1 agosto 1999, pronunciando condanna al pagamento dei ratei, maggiorati da rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. Il giudice dell'appello ha ritenuto che sussistessero i requisiti di età, di iscrizione e di contribuzione, richiesti per il conseguimento del diritto alla prestazione, sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'anzianità di iscrizione doveva decorrere non dalla deliberazione di iscrizione all'albo (7 luglio 1975), ma da quella di presentazione della domanda e versamento dei contributi (giugno 1975); b) alla reiscrizione all'albo avvenuta il 15.9.1980, dopo che vi era stata cancellazione in data 18.12.1979, doveva attribuirsi effetto retroattivo; c) la proposizione della domanda nel 1996 e il compimento di 64 anni alla data del 19.7.1999 davano diritto alla pensione di vecchiaia con la decorrenza indicata, sussistendo il requisito dei 15 anni di iscrizione e contribuzione.
3. La cassazione della sentenza è domandata dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti con ricorso per tre motivi, al quale ha resistito con controricorso B.C..
Il ricorrente ha replicato con "controricorso" ed ha altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile il "controricorso" proposto dall'Ente ricorrente, siccome atto non previsto dalle norme sul processo di cassazione.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 dello Statuto dell'ENPAF approvato con D.P.R. n. 175 del 1976, D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 3, dell'art. 8 del regolamento ENPAF approvato con decreto del Ministro del lavoro 15.11.1994, unitamente al vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente.
Si deduce che, essendo iscritti di ufficio all'ENPAF, e tenuti al versamenti dei relativi contributi, tutti gli iscritti all'albo professionale dei farmacisti, l'iscrizione non poteva che coincidere con la data di adozione della deliberazione dell'organo professionale, come espressamente previsto dall'art. 3 dello Statuto in relazione alle disposizioni dell'art. 21 D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, ratificato con L. n. 561 del 1956, restando irrilevante la data della domanda di iscrizione; tra l'altro, aggiunge il ricorrente, la delibera di iscrizione era stata adottata dall'organo professionale entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda (15.4.1975), come previsto dal D.P.R. n. 221 del 1950, art. 8.
2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che alla nuova iscrizione all'albo, dopo un periodo di cancellazione dal 18.12.1979 al 15.9.1980, dovessero attribuirsi effetti retroattivi, con la conseguenza di ritenere utile, ai fini dell'anzianità di iscrizione all'Ente, anche il detto periodo. Si denuncia, al riguardo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 11, che dichiara applicabili alle reiscrizioni le stesse disposizioni che regolano reiscrizione;
nonchè vizio di motivazione, per avere omesso la Corte di Catania di accertare la causa della cancellazione, in realtà chiesta volontariamente dal Dott. B..
3. Esaminati congiuntamente i due motivi, per la connessione tra le questioni, la Corte li giudica fondati.
4. La controversia ha ad oggetto l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile prevista, per coloro che, alla data del 31 dicembre 1991, risultino dimessi dagli albi degli ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'ENPAF successive al 1 gennaio 1959 ( art. 8 del regolamento dell'Ente, nel testo approvato con Decreto Ministeriale 15 novembre 1994 (in Gazz. Uff. 5 dicembre, n. 284).
Per le ragioni esposte nei due motivi di ricorso sopra riportati, l'Ente censura la motivazione della sentenza impugnata che sorregge l'accertamento del requisito di quindici anni di iscrizione e di contribuzione.
5. Dispone il D.P.R. 6 febbraio 1976, n. 175, art. 3) - Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti -: Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 21, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561, tutti gli iscritti agli albi professionali dei farmacisti.... L'iscrizione all'albo professionale o la cancellazione da esso, producono effetto di decorrenza, ai fini della iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della relativa deliberazione da parte degli organi professionali. I contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti per l'intera annualità, quale sia la data dell'iscrizione o della cancellazione. La morosità nel pagamento dei contributi produce gli stessi effetti di quella relativa al pagamento dei contributi dovuti all'ordine dei farmacisti, ai sensi D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 11, lettera f).
6. In linea, quindi, con i principi propri del sistema previdenziale degli iscritti in albi professionali, è l'iscrizione all'albo, che consente (sia pure solo potenzialmente) l'esercizio della professione protetta, che rappresenta il presupposto per l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria. Nella specie, la disciplina della professione è dettata dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 - Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse - ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561, i cui artt. 3 e 11 demandano al consiglio direttivo dell'Ordine la tenuta dell'albo e la pronuncia delle relative cancellazioni, iscrizione nell'albo necessaria per l'esercizio della professione ( art. 8), mentre l'art. 21 dispone che gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente di previdenza ed assistenza. L'art. 28, poi, ha demandato ad un regolamento di esecuzione l'emanazione delle norme relative, tra l'altro, alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi.
Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, che, nelle parti che interessano, ha disposto: l'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Albo ( art. 3, comma 3); sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi ( art. 8, comma 1); per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni ( art. 11, u.c.).
7. La ricognizione del sistema normativo conferma il principio generale che riscrizione negli albi professionali, quale accertamento costitutivo (rectius, ricognizione cui la legge attribuisce effetti costitutivi) di uno status professionale, è di esclusiva competenza degli organi professionali e produce l'effetto tipico di consentire il legittimo esercizio dell'attività lavorativa a partire dalla data di adozione dell'atto. Ed infetti, se non si dubita dell'esistenza di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere l'iscrizione (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 213 del 1999), ciò non toglie che, prima di essa, l'esercizio professionale non è consentito, ancorchè siano posseduti i requisiti previsti dalla legge, e il fatto integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 348 c.p. (v. Cass. penale, sez. 6^, 5 marzo 2001, n. 16230); è per questa ragione che si dubita della legittimità, in linea generale, di iscrizioni disposte dagli organi professionali con effetto retroattivo (Cass., S.U. n. 4116 del 1977, n. 4467 del 1977, n. 10888 del 1990; Cass. n. 7020 del 2000, n. 13778 del 2001).
8. Pertanto, lo status professionale non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per riscrizione, nè con la domanda, nè con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa, che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica. Ne discende che la tutela dell'aspirante contro il rifiuto illegittimo di iscrizione è quella specifica (condanna dell'organo professionale a provvedere), ovvero risarcitoria del danno cagionato dal ritardo (Cass. S.U. n. 715/1993, n. 3384/1998; Cass. n. 85/1999), restando escluso che l'interessato possa legittimamente svolgere la professione in assenza di iscrizione, pur nella sussistenza di tutti i requisiti previsti.
9. Le svolte considerazioni dimostrano la manifesta infondatezza delle argomentazioni del controricorrente, secondo cui si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali la normativa di settore (sia primaria, sotto il profilo della questione incidentale di costituzionalità; sia secondaria, sotto il profilo della violazione di legge ai fini della disapplicazione), se interpretata nel senso che gli effetti dell'iscrizione non retroagiscono al momento di presentazione della domanda, che pure esaurisce l'onere a carico del richiedente.
E' sufficiente ripetere quanto già osservato: prima dell'iscrizione non è consentito svolgere attività professionale, che costituisce il presupposto del rapporto previdenziale.
10. Quanto al periodo di cancellazione dall'albo, la sentenza impugnata ha deciso dichiarando di uniformarsi al precedente della Corte (Cass. n. 1824 del 1974), secondo il quale la reiscrizione negli albi delle professioni sanitarie può, in alcune ipotesi, essere disposta con effetto retroattivo.
Ma il richiamato precedente imponeva, per la sua applicazione, accertamenti di fatto che la sentenza impugnata ha completamente omesso: in primo luogo, se l'organo professionale avesse disposto la reiscrizione con effetti retroattivi; in secondo luogo, quale fosse la causa della cancellazione, onde verificare la sua compatibilità con il ripristino retroattivo dell'iscrizione.
11. Il terzo motivo del ricorso, siccome investe il requisito dell'età pensionabile, resta assorbito nella decisione di accoglimento dei primi due motivi, concernenti la sussistenza del requisito di iscrizione e contribuzione.
12. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, perchè nel nuovo giudizio sia fetta applicazione del principio di diritto enunciato, secondo cui non può esservi iscrizione all'ente previdenziale di categoria senza iscrizione all'albo professionale e che gli effetti dell'iscrizione derivano dal relativo provvedimento e non dalla domanda, procedendo all'accertamento di fatto di cui al n. 10. Il giudice del rinvio, designato nella Corte di appello di Messina, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione (art. 385 c.p.c., comma 3).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 14 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006
 
 
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