LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
E.N.A.S.A.R.C.O., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 68, presso lo studio dell'avvocato CARLUCCIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCARINI GIULIANO giusta delega in calce al ricorso;
E.N.A.S.A.R.C.O., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 68, presso lo studio dell'avvocato CARLUCCIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCARINI GIULIANO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente –
contro
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NEGRO GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso e giusta memoria di costituzione del 09/09/08;
- controricorrente-
avverso la sentenza n. 1055/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/06/2005 244/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2008 dal Consigliere Dott. DI NUBILA VINCENZO;
udito l'Avvocato LUCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Con ricorso depositato in data 16.1.1998, C.V. conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi l'ENASARCO ed esponeva che dal 1960 al 13.7.1985 aveva svolto il lavoro di agente di commercio, dopodichè aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia. Nel frattempo egli continuava a lavorare per la SIAE, fino al 1990. La pensione gli veniva liquidata soltanto a far tempo dal 1.8.1995, senza tenere conto di alcuni periodi lavorativi non accreditati e riferendo la contribuzione ad un triennio meno favorevole al lavoratore. Chiedeva pertanto il pagamento di somme indicate in ricorso (vedi "infra") con il supporto di un conteggio allegato.
2. Si costituiva l'ENASARCO ed eccepiva che solo a seguito di sentenza del Pretore di Roma n. 13785.1994 e di arbitrato del Ministero del Lavoro si erano potuti considerare utili i contributi SIAE in aggiunta a quelli versati come agente di commercio, e pertanto si era potuta riconoscere la pensione a far data dall'agosto 1995.
3. Il Tribunale di Brindisi accoglieva in minima misura la domanda attrice, liquidando un credito per differenza di pensione, nonchè interessi legali e rivalutazione sulla detta differenza. Proponeva appello l'attore C., deducendo che il Tribunale non aveva liquidato interessi legali e rivalutazione su tutte le somme erogate in ritardo, nonostante fosse stata proposta la domanda in tal senso.
L'ENASARCO controdeduceva che tale ultima domanda era nuova ed inammissibile. La Corte di Appello di Lecce accoglieva l'appello così motivando:
nel ricorso introduttivo, il C. fa riferimento a richiesta avanzata stragiudizialmente per interessi legali e rivalutazione su tutte le pensioni arretrate; - il periodo è quello tra il 1985 e il 1995;
nel conteggio allegato al ricorso gli accessori suddetti sono calcolati sui ratei di pensione e non sui (soli) ratei differenziali;
ciò corrisponde agli importi richiesti nella parte finale del ricorso introduttivo, in cui viene chiesta la somma di L. 20.288.232, a titolo di interessi legali;
il C. ha pertanto diritto a rivalutazione e interessi legali sulle somme via via rivalutate a decorrere dal 121 giorno successivo alla data di presentazione della domanda di pensione sino al 31.12.1991, ed ai soli interessi legali per il periodo successivo e fino alla data di liquidazione; il "quantum" viene determinato sulla base di consulenza tecnica di ufficio espletata a tal fine in appello.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione L'ENASARCO, deducendo due motivi. Resiste con controricorso C.V.. Parte ricorrente ha presentato memoria integrativa, cosi come il controricorrente.
5. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 420 c.p.c., e art. 1219 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha erroneamente accolto la domanda, che risultava invece inammissibile in quanto formulata per la prima volta dopo il deposito della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado. Non vi è cenno della domanda di interessi legali e rivalutazione sui ratei arretrati, anche tenendo conto che ogni determinazione veniva bloccata dalla causa esistente tra ENASARCO e SIAE circa la ricongiungibilità dei periodi di lavoro come agente presso la SIAE. 6. Il motivo è infondato. Costituisce principio costante in giurisprudenza che l'interpretazione del contenuto della domanda introduttiva e quindi la valutazione di "novità" o meno dell'appello costituiscono apprezzamenti in fatto, non suscettibili di riesame in Cassazione se non sotto il profilo dell'adeguatezza e coerenza della motivazione (il principio è desumibile da Cass. 16.7.2002 n. 10316, 16.6.2003 n. 9650, 10.2.2004 n. 2494). Nella specie, la Corte di Appello ha escluso la novità della domanda in appello - ed ha invece ritenuto che il ricorso introduttivo contenesse la domanda in tal senso - con riferimento a interessi legali e rivalutazione sui ratei di pensione liquidati in ritardo. Ciò ha fatto con riferimento ai conteggi allegati, alla lettera di messa in mora richiamati nel ricorso ed al contenuto del ricorso stesso, le cui cifre si riferivano non già agli accessori maturati sui soli ratei differenziali, ma su tutta la pensione. La Corte ha ritenuto che il ricorso introduttivo si riferisca non solo agli interessi legali e rivalutazione sulle differenze, ma anche agli stessi accessori sul "ritardato pagamento" dei ratei dovuti.
7. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 1218 c.c., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5:
nulla poteva addebitarsi all'ENASARCO fino alla sentenza del Pretore di Roma sopra citata, sulla cumulabilità presso l'ENASARCO dei contributi versati dalla SIAE e successivo arbitrato del Ministro del Lavoro. Non è possibile ritenere in mora l'amministrazione finchè essa espleta un complesso procedimento per accertare il diritto alla prestazione, onde non sono dovuti interessi legali e rivalutazione.
8. Il motivo è infondato.
La parte ricorrente non deduce che la computabilità di contributi SIAE costituisca la risultante di una norma sopravvenuta o di una decisione di imperio del Ministro, non deduce cioè la natura costitutiva degli interventi - giudiziale ed amministrativo - verificatisi. Esso deduce soltanto una incertezza interpretativa, che venne rimossa con una sentenza "ad hoc", non è dato sapere se di natura costitutiva (ma la natura delle sentenze in materia previdenziale appare escludere tale ipotesi) o meramente dichiarativa di un diritto al computo di una determinata contribuzione. Il fatto che i diversi enti (ENASARCO e SIAE) abbiano dovuto dirimere una controversia tra loro per stabilire se era possibile versare contributi presso il primo ente per gli agenti del secondo, non esclude che nei rapporti con l'assicurato l'ENASARCO debba considerarsi in mora, avendo omesso di decidere per dieci anni e di corrispondere la pensione, la quale era oggettivamente dovuta. Non può ipotizzarsi nella specie alcuna "causa non imputabile" che precluderebbe gli effetti della mora debendi.
9. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
La Corte Suprema Di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ENASARCO a rifondere al controricorrente C. V. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 23,00, oltre a Euro duemila/00, per onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2008.
Depositato in cancelleria il 23 gennaio 2009
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2008 dal Consigliere Dott. DI NUBILA VINCENZO;
udito l'Avvocato LUCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 16.1.1998, C.V. conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi l'ENASARCO ed esponeva che dal 1960 al 13.7.1985 aveva svolto il lavoro di agente di commercio, dopodichè aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia. Nel frattempo egli continuava a lavorare per la SIAE, fino al 1990. La pensione gli veniva liquidata soltanto a far tempo dal 1.8.1995, senza tenere conto di alcuni periodi lavorativi non accreditati e riferendo la contribuzione ad un triennio meno favorevole al lavoratore. Chiedeva pertanto il pagamento di somme indicate in ricorso (vedi "infra") con il supporto di un conteggio allegato.
2. Si costituiva l'ENASARCO ed eccepiva che solo a seguito di sentenza del Pretore di Roma n. 13785.1994 e di arbitrato del Ministero del Lavoro si erano potuti considerare utili i contributi SIAE in aggiunta a quelli versati come agente di commercio, e pertanto si era potuta riconoscere la pensione a far data dall'agosto 1995.
3. Il Tribunale di Brindisi accoglieva in minima misura la domanda attrice, liquidando un credito per differenza di pensione, nonchè interessi legali e rivalutazione sulla detta differenza. Proponeva appello l'attore C., deducendo che il Tribunale non aveva liquidato interessi legali e rivalutazione su tutte le somme erogate in ritardo, nonostante fosse stata proposta la domanda in tal senso.
L'ENASARCO controdeduceva che tale ultima domanda era nuova ed inammissibile. La Corte di Appello di Lecce accoglieva l'appello così motivando:
nel ricorso introduttivo, il C. fa riferimento a richiesta avanzata stragiudizialmente per interessi legali e rivalutazione su tutte le pensioni arretrate; - il periodo è quello tra il 1985 e il 1995;
nel conteggio allegato al ricorso gli accessori suddetti sono calcolati sui ratei di pensione e non sui (soli) ratei differenziali;
ciò corrisponde agli importi richiesti nella parte finale del ricorso introduttivo, in cui viene chiesta la somma di L. 20.288.232, a titolo di interessi legali;
il C. ha pertanto diritto a rivalutazione e interessi legali sulle somme via via rivalutate a decorrere dal 121 giorno successivo alla data di presentazione della domanda di pensione sino al 31.12.1991, ed ai soli interessi legali per il periodo successivo e fino alla data di liquidazione; il "quantum" viene determinato sulla base di consulenza tecnica di ufficio espletata a tal fine in appello.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione L'ENASARCO, deducendo due motivi. Resiste con controricorso C.V.. Parte ricorrente ha presentato memoria integrativa, cosi come il controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 420 c.p.c., e art. 1219 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha erroneamente accolto la domanda, che risultava invece inammissibile in quanto formulata per la prima volta dopo il deposito della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado. Non vi è cenno della domanda di interessi legali e rivalutazione sui ratei arretrati, anche tenendo conto che ogni determinazione veniva bloccata dalla causa esistente tra ENASARCO e SIAE circa la ricongiungibilità dei periodi di lavoro come agente presso la SIAE. 6. Il motivo è infondato. Costituisce principio costante in giurisprudenza che l'interpretazione del contenuto della domanda introduttiva e quindi la valutazione di "novità" o meno dell'appello costituiscono apprezzamenti in fatto, non suscettibili di riesame in Cassazione se non sotto il profilo dell'adeguatezza e coerenza della motivazione (il principio è desumibile da Cass. 16.7.2002 n. 10316, 16.6.2003 n. 9650, 10.2.2004 n. 2494). Nella specie, la Corte di Appello ha escluso la novità della domanda in appello - ed ha invece ritenuto che il ricorso introduttivo contenesse la domanda in tal senso - con riferimento a interessi legali e rivalutazione sui ratei di pensione liquidati in ritardo. Ciò ha fatto con riferimento ai conteggi allegati, alla lettera di messa in mora richiamati nel ricorso ed al contenuto del ricorso stesso, le cui cifre si riferivano non già agli accessori maturati sui soli ratei differenziali, ma su tutta la pensione. La Corte ha ritenuto che il ricorso introduttivo si riferisca non solo agli interessi legali e rivalutazione sulle differenze, ma anche agli stessi accessori sul "ritardato pagamento" dei ratei dovuti.
7. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 1218 c.c., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5:
nulla poteva addebitarsi all'ENASARCO fino alla sentenza del Pretore di Roma sopra citata, sulla cumulabilità presso l'ENASARCO dei contributi versati dalla SIAE e successivo arbitrato del Ministro del Lavoro. Non è possibile ritenere in mora l'amministrazione finchè essa espleta un complesso procedimento per accertare il diritto alla prestazione, onde non sono dovuti interessi legali e rivalutazione.
8. Il motivo è infondato.
La parte ricorrente non deduce che la computabilità di contributi SIAE costituisca la risultante di una norma sopravvenuta o di una decisione di imperio del Ministro, non deduce cioè la natura costitutiva degli interventi - giudiziale ed amministrativo - verificatisi. Esso deduce soltanto una incertezza interpretativa, che venne rimossa con una sentenza "ad hoc", non è dato sapere se di natura costitutiva (ma la natura delle sentenze in materia previdenziale appare escludere tale ipotesi) o meramente dichiarativa di un diritto al computo di una determinata contribuzione. Il fatto che i diversi enti (ENASARCO e SIAE) abbiano dovuto dirimere una controversia tra loro per stabilire se era possibile versare contributi presso il primo ente per gli agenti del secondo, non esclude che nei rapporti con l'assicurato l'ENASARCO debba considerarsi in mora, avendo omesso di decidere per dieci anni e di corrispondere la pensione, la quale era oggettivamente dovuta. Non può ipotizzarsi nella specie alcuna "causa non imputabile" che precluderebbe gli effetti della mora debendi.
9. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema Di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ENASARCO a rifondere al controricorrente C. V. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 23,00, oltre a Euro duemila/00, per onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2008.
Depositato in cancelleria il 23 gennaio 2009