LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE ENASARCO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERSIANI MATTIA, giusta delega a margine del ricorso;
D.C.A.N.;
sul ricorso n. 14941 - 2005 proposto da:
D.C.A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato MARZIOLI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FATONE SAVERIO giusta delega a margine del ricorso incidentale;
FONDAZIONE ENASARCO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERSIANI MATTIA, giusta delega a margine del ricorso;
avverso la sentenza n. 2029/2004 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/11/2004 R.G.N. 513/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2008 dal Consigliere Dott. DI NUBILA VINCENZO;
udito l'Avvocato ROSSI per delega PROIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
1. D.C.A.N., vedova dell'agente di commercio A.N., conveniva dinanzi al Tribunale di Bari l'ENASARCO per chiedere la liquidazione della pensione già spettante al marito in vita ed a questi illegittimamente negata, nonchè la pensione di reversibilità. Previa costituzione ed opposizione dell'ENASARCO, il Tribunale rigettava la domanda per carenza del requisito contributivo. Proponeva appello la D.C. e la Corte di Appello di Bari, in contraddittorio con l'ente, riformava la sentenza di primo grado così motivando: il defunto A. ha versato contributi quale agente di commercio dal 1968 al 1974, dopodichè chiedeva alla Fondazione di essere ammesso alla prosecuzione volontaria, cosa che effettuava dal 1976 al 1990;
in sede di liquidazione della pensione di vecchiaia, l'ENASARCO rilevava che l' A. aveva ripreso l'attività di agente e versato contributi dal 1976 al 1978, onde era decaduto dalla facoltà di versare contributi volontari;
secondo l'ente, l'interessato avrebbe dovuto presentare nuova domanda di prosecuzione volontaria: non avendolo fatto, tutti i contributi versati erano annullati ed offerti in restituzione; la tesi dell'ENASARCO è infondata, perchè una volta accolta la domanda di prosecuzione volontaria non è necessario presentare una seconda domanda nel caso in cui l'attività lavorativa venga ripresa;
l'iscrizione, la posizione assicurativa ed il conto individuale sono infatti unici; - in tal senso Cass. 26.5.1995 n. 5827.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'ENASARCO, deducendo un motivo. Resiste con controricorso D.C.N., la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. L'ENASARCO propone controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie integrative.
3. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.
4. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 12 del 1973, artt. 8, 10, 19, e art. 8 del Regolamento di esecuzione;
e art. 1362 c.c. e ss.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Richiamata la speciale disciplina vigente per il regime ENASARCO, trascritte le norme di legge applicabili alla fattispecie, il ricorrente deduce che la Corte di Appello ha attribuito alla norma un significato diverso da quello risultante dalla sua lettera e dalla sua "ratio". Il diritto alla contribuzione volontaria cessa qualora l'agente riprenda l'attività. La domanda di prosecuzione volontaria attiene alla cessazione o alla sospensione del lavoro; essa domanda deve essere presentata entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data cessazione o sospensione dell'attività.
Ne deriva che dopo ogni sospensione dell'attività e dopo ogni ripresa dell'attività l'agente deve presentare nuova domanda, in mancanza di che i contributi risultano indebiti. Nè ha pregio sostenere che la posizione assicurativa rimane in ogni caso la stessa.
5. Il ricorso è infondato. A sensi della L. n. 12 del 1973, art. 8, gli agenti e rappresentanti di commercio che dichiarino di avere cessato temporaneamente o definitivamente l'attività possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa qualora l'agente riprenda l'attività. La domanda di prosecuzione deve essere presentata entro due anni decorrenti dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attività.
6. Secondo la tesi dell'ENASARCO, la domanda di prosecuzione volontaria decade ogni qual volta l'agente riprenda l'attività e deve quindi essere presentata nuova domanda. Secondo la tesi dell'attrice, una volta presentata una domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione, questa cessa (temporaneamente) di avere effetto per il periodo in cui viene versata la contribuzione obbligatoria, ma non decade: essa consente la ripresa della contribuzione volontaria in caso di nuova cessazione dell'attività lavorativa.
7. Sul problema di diritto posto dalla presente controversia si rinviene il precedente di questa Corte di Cassazione 14.6.1996 n. 5453: "In tema di iscrizione all'ENASARCO degli agenti e dei rappresentanti di commercio - che ha carattere obbligatorio - non è necessario che l'agente, dopo ogni interruzione o sospensione dell'attività professionale, rinnovi tale iscrizione, atteso che al momento della sua prima effettuazione e del primo versamento contributivo, viene costituita sia la posizione individuale contrassegnata da un numero di matricola, sia il conto individuale, sul quale vanno a confluire i versamenti fatti da uno o più preponenti, i quali ben possono cambiare nel corso della vita professionale dell'assicurato. Parallelamente, posto che, nel caso si verifichi la suddetta sospensione o interruzione dell'attività, l'iscritto ha diritto di essere ammesso alla contribuzione volontaria (non cumulabile per lo stesso periodo con quella obbligatoria) purchè possa far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, anche se non continuativa, purchè proponga la domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla fine dell'anno solare posteriore alla data in cui si è verificato uno dei suddetti eventi, e posto altresì che l'eventuale ripresa dell'attività produttiva non comporta l'estinzione del diritto alla contribuzione volontaria, anche se questo rimane temporaneamente non operativo in relazione alla suddetta non cumulabilità con la contribuzione obbligatoria, non è necessaria, al verificarsi di una nuova sospensione o interruzione di tale attività, una nuova domanda di ammissione a quella contribuzione".
8. La Corte non ritiene sussistano motivi per discostarsi dal principio dianzi affermato, che condivide. L'indicazione del termine per presentare la domanda, riferito a "ciascun" anno solare, non sembra assumere quel significato pregnante che gli attribuisce l'ENASARCO, tanto più che il riferimento non è fatto a ciascuna sospensione o cessazione, ma a ciascun anno posteriore alla sospensione, onde l'uso dell'aggettivo "ciascuno" non implica le conseguenze drastiche prospettate dall'ente. La previsione della cessazione della contribuzione volontaria alla ripresa dell'attività lavorativa non implica cessazione definitiva, potendo la cessazione essere temporanea, e risponde al principio di non cumulabilità della contribuzione obbligatoria con quella volontaria. La norma non prevede alcuna decadenza della domanda, ma solo del diritto a proseguire volontariamente la contribuzione in caso di temporanea ripresa dell'attività.
9. Col ricorso incidentale la D.C. si duole che la Corte di Appello abbia omesso di pronunciare sulla spettanza della pensione in capo al defunto marito.
10. Il motivo è fondato e va accolto, perchè la Corte di Appello si è limitata a liquidare la pensione di reversibilità, laddove la domanda attiene anche alla pensione spettante in vita all' A. e da attribuirsi "iure hereditario" alla vedova, a condizione beninteso che essa sia erede.
11. Rigettato il ricorso principale, accolto il ricorso incidentale, la sentenza di appello va cassata "in parte qua" e la causa va rimessa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2008.
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE ENASARCO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERSIANI MATTIA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente –
contro
D.C.A.N.;
- intimata –
sul ricorso n. 14941 - 2005 proposto da:
D.C.A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato MARZIOLI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FATONE SAVERIO giusta delega a margine del ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FONDAZIONE ENASARCO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERSIANI MATTIA, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2029/2004 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/11/2004 R.G.N. 513/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2008 dal Consigliere Dott. DI NUBILA VINCENZO;
udito l'Avvocato ROSSI per delega PROIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. D.C.A.N., vedova dell'agente di commercio A.N., conveniva dinanzi al Tribunale di Bari l'ENASARCO per chiedere la liquidazione della pensione già spettante al marito in vita ed a questi illegittimamente negata, nonchè la pensione di reversibilità. Previa costituzione ed opposizione dell'ENASARCO, il Tribunale rigettava la domanda per carenza del requisito contributivo. Proponeva appello la D.C. e la Corte di Appello di Bari, in contraddittorio con l'ente, riformava la sentenza di primo grado così motivando: il defunto A. ha versato contributi quale agente di commercio dal 1968 al 1974, dopodichè chiedeva alla Fondazione di essere ammesso alla prosecuzione volontaria, cosa che effettuava dal 1976 al 1990;
in sede di liquidazione della pensione di vecchiaia, l'ENASARCO rilevava che l' A. aveva ripreso l'attività di agente e versato contributi dal 1976 al 1978, onde era decaduto dalla facoltà di versare contributi volontari;
secondo l'ente, l'interessato avrebbe dovuto presentare nuova domanda di prosecuzione volontaria: non avendolo fatto, tutti i contributi versati erano annullati ed offerti in restituzione; la tesi dell'ENASARCO è infondata, perchè una volta accolta la domanda di prosecuzione volontaria non è necessario presentare una seconda domanda nel caso in cui l'attività lavorativa venga ripresa;
l'iscrizione, la posizione assicurativa ed il conto individuale sono infatti unici; - in tal senso Cass. 26.5.1995 n. 5827.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'ENASARCO, deducendo un motivo. Resiste con controricorso D.C.N., la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. L'ENASARCO propone controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie integrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.
4. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 12 del 1973, artt. 8, 10, 19, e art. 8 del Regolamento di esecuzione;
e art. 1362 c.c. e ss.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Richiamata la speciale disciplina vigente per il regime ENASARCO, trascritte le norme di legge applicabili alla fattispecie, il ricorrente deduce che la Corte di Appello ha attribuito alla norma un significato diverso da quello risultante dalla sua lettera e dalla sua "ratio". Il diritto alla contribuzione volontaria cessa qualora l'agente riprenda l'attività. La domanda di prosecuzione volontaria attiene alla cessazione o alla sospensione del lavoro; essa domanda deve essere presentata entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data cessazione o sospensione dell'attività.
Ne deriva che dopo ogni sospensione dell'attività e dopo ogni ripresa dell'attività l'agente deve presentare nuova domanda, in mancanza di che i contributi risultano indebiti. Nè ha pregio sostenere che la posizione assicurativa rimane in ogni caso la stessa.
5. Il ricorso è infondato. A sensi della L. n. 12 del 1973, art. 8, gli agenti e rappresentanti di commercio che dichiarino di avere cessato temporaneamente o definitivamente l'attività possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa qualora l'agente riprenda l'attività. La domanda di prosecuzione deve essere presentata entro due anni decorrenti dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attività.
6. Secondo la tesi dell'ENASARCO, la domanda di prosecuzione volontaria decade ogni qual volta l'agente riprenda l'attività e deve quindi essere presentata nuova domanda. Secondo la tesi dell'attrice, una volta presentata una domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione, questa cessa (temporaneamente) di avere effetto per il periodo in cui viene versata la contribuzione obbligatoria, ma non decade: essa consente la ripresa della contribuzione volontaria in caso di nuova cessazione dell'attività lavorativa.
7. Sul problema di diritto posto dalla presente controversia si rinviene il precedente di questa Corte di Cassazione 14.6.1996 n. 5453: "In tema di iscrizione all'ENASARCO degli agenti e dei rappresentanti di commercio - che ha carattere obbligatorio - non è necessario che l'agente, dopo ogni interruzione o sospensione dell'attività professionale, rinnovi tale iscrizione, atteso che al momento della sua prima effettuazione e del primo versamento contributivo, viene costituita sia la posizione individuale contrassegnata da un numero di matricola, sia il conto individuale, sul quale vanno a confluire i versamenti fatti da uno o più preponenti, i quali ben possono cambiare nel corso della vita professionale dell'assicurato. Parallelamente, posto che, nel caso si verifichi la suddetta sospensione o interruzione dell'attività, l'iscritto ha diritto di essere ammesso alla contribuzione volontaria (non cumulabile per lo stesso periodo con quella obbligatoria) purchè possa far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, anche se non continuativa, purchè proponga la domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla fine dell'anno solare posteriore alla data in cui si è verificato uno dei suddetti eventi, e posto altresì che l'eventuale ripresa dell'attività produttiva non comporta l'estinzione del diritto alla contribuzione volontaria, anche se questo rimane temporaneamente non operativo in relazione alla suddetta non cumulabilità con la contribuzione obbligatoria, non è necessaria, al verificarsi di una nuova sospensione o interruzione di tale attività, una nuova domanda di ammissione a quella contribuzione".
8. La Corte non ritiene sussistano motivi per discostarsi dal principio dianzi affermato, che condivide. L'indicazione del termine per presentare la domanda, riferito a "ciascun" anno solare, non sembra assumere quel significato pregnante che gli attribuisce l'ENASARCO, tanto più che il riferimento non è fatto a ciascuna sospensione o cessazione, ma a ciascun anno posteriore alla sospensione, onde l'uso dell'aggettivo "ciascuno" non implica le conseguenze drastiche prospettate dall'ente. La previsione della cessazione della contribuzione volontaria alla ripresa dell'attività lavorativa non implica cessazione definitiva, potendo la cessazione essere temporanea, e risponde al principio di non cumulabilità della contribuzione obbligatoria con quella volontaria. La norma non prevede alcuna decadenza della domanda, ma solo del diritto a proseguire volontariamente la contribuzione in caso di temporanea ripresa dell'attività.
9. Col ricorso incidentale la D.C. si duole che la Corte di Appello abbia omesso di pronunciare sulla spettanza della pensione in capo al defunto marito.
10. Il motivo è fondato e va accolto, perchè la Corte di Appello si è limitata a liquidare la pensione di reversibilità, laddove la domanda attiene anche alla pensione spettante in vita all' A. e da attribuirsi "iure hereditario" alla vedova, a condizione beninteso che essa sia erede.
11. Rigettato il ricorso principale, accolto il ricorso incidentale, la sentenza di appello va cassata "in parte qua" e la causa va rimessa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2008