LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato SALAFIA ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente –
contro
S.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato e difeso dall'avvocato STORACE ISIDE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1017/04 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 08/11/04 r.g.n. 1131/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/08 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato SALAFIA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 aprile 2003 il Tribunale di Genova, accogliendo parzialmente la domanda di S.D.A., dichiarava prescritti i crediti della Fondazione Enasarco maturati nei suoi confronti (a titolo di ripetizione di integrazione al minimo non dovuta) fino al 12.3.1991; dichiarava ripetibili, nella misura ridotta di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 261, i crediti maturati dal 13.3.1991 al 31.12.1995; dichiarava irripetibili i crediti maturati successivamente; condannava l'Enasarco al pagamento delle spese processuali.
La decisione, appellata in via principale dall'Enasarco ed in via incidentale dal pensionato, veniva confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza del 22 ottobre/8 novembre 2004 I giudici di secondo grado osservavano che i commi 260 e seguenti della L. n. 662 del 1996, art. 1, si applicano anche all'Enasarco; che, per il periodo successivo al 31.12.1995, tornano ad operare le previsioni di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 6, convertito nella L. n. 638 del 1983, come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 166 del 1996; che la fondazione era in grado di conoscere, attraverso il casellario centrale delle pensioni, il numero e l'ammontare delle pensioni fruite dal pensionato; che l'esistenza di un reddito da fabbricati era nota all'ente fin dal 1986.
Il pagamento della integrazione al minimo, nonostante la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, faceva venir meno la ripetibilità della stessa.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, la Fondazione Enasarco.
S.D.A. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 11 quinquies, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonchè vizio di motivazione, la difesa della fondazione sostiene che la interpretazione di tale nonna, resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 166 del 1996, non si applica all'Enasarco, atteso che il sistema previdenziale dallo stesso gestito si regge solo sui contributi effettivamente presenti sul conto individuale dell'agente, è alimentato esclusivamente dai contributi versati dalle imprese e dai beneficiari, non percepisce alcun contributo dallo Stato, pur essendo soggetto all'obbligo dell'equilibrio di bilancio.
All'Enasarco, quindi, si applicherebbe la formulazione testuale dell'art. 6, comma 11 quinquies.
Si deduce che su tale questione, riproposta in appello, i giudici di secondo grado hanno omesso ogni motivazione.
2. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su punto decisivo, la difesa dell'Enasarco deduce di aver negato, fin dal primo grado di giudizio, che l'accesso ai dati del Casellario Centrale delle pensioni fosse sufficiente a conoscere la situazione reddituale complessiva del pensionato. Poichè il signor S. non aveva dedotto nè provato di avere adempiuto al dovere di informativa impostogli dalla L. n. 638 del 1983, art. 6, comma 4, lo stesso non poteva beneficiare della interpretazione adeguatrice introdotta dalla sentenza 166/96 della Corte Costituzionale in ordine al comma 11 quinquies, dello stesso articolo.
3. Il ricorso non è fondato.
Va preliminarmente ricordato che sulle questioni che attengono alla interpretazione di norme di legge le censure concernenti il difetto o la contraddittorietà della motivazioni non sono rilevanti, occorrendo solo accertare se la sentenza impugnata abbia correttamente applicato la norma.
4. I primi due motivi ripropongono una tesi già ripetutamente respinta da questa Corte. Con sentenza n. 30 del 21 febbraio 2000 le Sezioni Unite hanno affermato: "Il D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma 11 quinquies, convertito in L. n. 638 del 1983, prevedente, in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria, la facoltà di recuperare i versamenti indebiti anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente - peraltro oggetto di interpretazione adeguatrice da parte della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 166 del 1996, nel senso della cessazione della ripetibilità in caso di pagamenti effettuati dall'ente previdenziale in grado di accertare il superamento del limite di reddito da parte del pensionato - era applicabile, data la sua generale formulazione, anche all'Enasarco, senza che rilevi la privatizzazione di questo ente, verificatasi ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, in relazione a versamenti indebiti anteriormente verificatisi (nella specie, tra il 1984 e il 1988), poichè, in linea di principio, le fattispecie che danno luogo a ripetizione sono assoggettate alla normativa vigente al tempo del pagamento; non si applicano invece ai rapporti pensionistici intrattenuti con l'Enasarco la L. n. 88 del 1989, art. 52, e la L. n. 412 del 1991, art. 13, stante il riferimento delle relative norme - non aventi portata retroattiva - ai solo Inps ed Inaill.
Tale orientamento è stato poi confermato da Cass., 28 luglio 2000 n. 9967; 24 aprile 2001 n. 6041; 21 aprile 2001 n. 6048; 28 dicembre 2002 n. 18335.
Il Collegio non ritiene che sussistano nuove argomentazioni idonee a discostarsi dallo stesso.
5. Il terzo motivo pecca poi di genericità, atteso che non spiega quando la fondazione è venuta a conoscenza del superamento del limite di reddito stabilito per la corresponsione della integrazione al minimo e da quali redditi complessivi tale tetto sia stato superato.
Il D.L. n. 463 del 1983, art. 6, come convertito con L. n. 463 del 1983, collega il venir meno della integrazione al trattamento minimo al superamento di determinati limiti di reddito e non alla mancata presentazione della dichiarazione di cui al quarto comma. Tale dichiarazione viene presa in considerazione dal comma 11 quater: se la stessa non è conforme al vero ed ha comportato l'indebita erogazione della integrazione al trattamento minimo, ferme restando le sanzioni, l'integrazione è annullata o rideterminata nella misura spettante, e l'indebito può essere recuperato senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
6. In conclusione il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della fondazione ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, con attribuzione al difensore del resistente, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Fondazione Enasarco al rimborso, in favore del resistente, delle spese di giudizio, in Euro 20,00 per spese ed Euro 1.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale, con attribuzione all'avv. Iside B. Storace.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2008