Corte Costituzionale sentenza n 61 del 1999

 

SENTENZA N.61

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), promossi con ordinanze emesse l’8 gennaio 1997 dal Pretore di Cagliari, il 24 gennaio 1997 dal Pretore di Modena ed il 15 maggio 1997 dal Pretore di Milano rispettivamente iscritte ai nn. 90, 165 e 468 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica nn. 10, 15 e 30, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Cadoni Consolata Maria Giuseppa, di Saetti Franco, dell’INPS, di Muci Luigi, della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali e dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi gli avvocati Maurizio Cinelli per Saetti Franco e Muci Luigi, Carlo De Angelis per l’INPS, e l’avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Consolata Cadoni contro l’INPDAI e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il Pretore di Cagliari, con ordinanza emessa l’8 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti).

L’art. 1 della legge n. 45 del 1990 prevede la facoltà di chiedere la ricongiunzione, nella gestione di attuale afferenza, di tutti i periodi di contribuzione maturati presso forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti cui il lavoratore, dipendente o autonomo, sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa. Si tratta di una ricongiunzione onerosa, poichè la gestione presso la quale si effettua pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del primo comma dell’art. 2 ("Ai fini di cui all’art. 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento").

Le disposizioni impugnate - osserva, ai fini della motivazione della rilevanza, il pretore rimettente - impongono il rigetto della domanda attrice, diretta ad ottenere l’applicazione del sistema della "totalizzazione" dei contributi, basato sulla erogazione del trattamento pensionistico "pro-rata" da parte dei diversi enti previdenziali, ciascuno dei quali interessato in proporzione alla contribuzione versata dall’assicurato.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione, la disciplina impugnata appare al giudice a quo in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo dell’entità del trasferimento imposto all’ente cedente dal primo comma dell’art. 2, irragionevolmente commisurato al mero equivalente monetario dei contributi a suo tempo versati, non rivalutato, e maggiorato di un interesse addirittura inferiore a quello legale; sia sotto il profilo della disparità di trattamento in relazione a ipotesi di ricongiunzione meno onerose per gli interessati: il rimettente richiama la legge 7 febbraio 1979, n. 29 - che riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS - secondo la quale l’onere di ricostituire la riserva matematica grava sull’assicurato nella misura del 50 per cento (art. 2, terzo comma); l’irragionevolezza dell’art. 2 della legge n. 45 del 1990 diventa ad avviso del giudice a quo "ancora più evidente in riferimento alle ipotesi di ricongiunzione che interessano i lavoratori subordinati, i quali non risultano mai penalizzati dal passaggio ad un diverso settore di attività (dal pubblico al privato e viceversa) e, dunque, da un regime previdenziale ad un altro" (oltre alla citata legge n. 29 del 1979, nell’ordinanza di rimessione si menziona la legge n. 322 del 1958 e, per il passaggio dal regime INPS a quello INPDAI, l’art. 5 della legge n. 44 del 1973).

L’onere talora insostenibile posto dalla legge n. 45 del 1990 a carico del richiedente la ricongiunzione rende, secondo il giudice a quo, la disciplina impugnata incompatibile con gli artt. 2 e 38 della Costituzione, giacchè quella che la legge "configura come una ‘facoltà’ del libero professionista si traduce, in sostanza, nell’unica strada percorribile per rendere produttivi i periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse, e viola il dettato costituzionale nel momento in cui non prevede l’alternativa opzionabilità di un meccanismo che eviti, nell’ipotesi in cui il costo della ricongiunzione non sia sostenibile, il verificarsi della sterilizzazione della contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle ipotesi, il pregiudizio della privazione del diritto stesso al trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto".

Dopo il rinvio ad una serie di ipotesi di applicazione del principio della "totalizzazione" e del criterio del "pro-rata" ad alcune categorie di lavoratori autonomi (commercianti, coltivatori diretti e artigiani ex art. 16 della legge n. 233 del 1990; imprenditori agricoli, agenti e rappresentanti di commercio ex artt. 11, legge n. 537 del 1993 e 2, comma 26, legge n. 335 del 1995; ostetriche libere professioniste; liberi professionisti forniti di albo ma sprovvisti di autonoma cassa di previdenza, ex decreto legislativo n. 103 del 1996), nell’ordinanza di rimessione si conclude per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, "nella parte in cui non prevedeno la facoltà dell’assicurato libero professionista di optare per un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa dei periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni, e tuttavia idoneo ad attribuire valenza alla suddetta contribuzione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico".

2. - Ha depositato fuori termine l’atto di costituzione nel giudizio dinanzi a questa Corte Consolata Cadoni, ricorrente nel procedimento a quo pendente di fronte al Pretore di Cagliari.

3. - Questioni parzialmente analoghe di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 45 del 1990 sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Modena con ordinanza emessa il 24 gennaio 1997, nel corso di un giudizio iniziato da Franco Saetti contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti e contro l’INPS, per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia commisurata a tutti i contributi obbligatoriamente versati in base al principio della totalizzazione, che comporterebbe l’obbligo degli enti convenuti di corrispondere al ricorrente i rispettivi pro-rata di pensione. In via subordinata, il ricorrente chiedeva che l’onere di ricongiunzione preteso dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti ex art. 2, comma 2, della legge n. 45 del 1990, fosse determinato sulla base del criterio della riserva matematica al cinquanta per cento, analogamente a quanto il terzo comma dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 dispone per gli altri lavoratori autonomi, e che fosse accertato l’obbligo dell’INPS di trasferire alla suddetta Cassa la riserva matematica nella stessa misura del cinquanta per cento, o almeno le somme versate a titolo di contributi, maggiorate da rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento alla data del trasferimento.

Il Pretore di Modena ritiene evidente la rilevanza delle questioni sollevate, "in quanto l’esistenza stessa della normativa impugnata comporta per ciò stesso il rigetto della domanda attrice".

In relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, premesso il rinvio ad una serie di testi normativi che prevedono ipotesi di totalizzazione (oltre a quelli richiamati nell’ordinanza del Pretore di Cagliari, si menzionano l’art. 5 della legge n. 44 del 1973; l’art. 17 della legge n. 1079 del 1971; la legge n. 402 del 1995; il rimettente richiama altresì l’art. 51 del Trattato CEE, nonchè l’art. 45 e seguenti del regolamento CEE n. 1408 del 1971, integrato dal regolamento n. 2001 del 1983), la questione di legittimità costituzionale sollevata é ritenuta dal Pretore di Modena non manifestamente infondata in quanto, a suo avviso, la mancata estensione del modello della totalizzazione ai soggetti contemplati dalla disciplina denunciata "viola il principio di eguaglianza, non essendo dato individuare alcuna ragione di tale diverso trattamento". L’art. 2 della legge n. 45 del 1990, in particolare, appare al rimettente in contrasto con i menzionati parametri costituzionali, "nella parte in cui non prevede la scelta per l’interessato tra totalizzazione e ricongiunzione, e cioé la facoltà di optare per un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa dei periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni e tuttavia idoneo ad attribuire valenza alla suddetta contribuzione, ai fini del diritto al trattamento pensionistico".

Non manifestamente infondata appare al giudice rimettente l’eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente nel giudizio a quo in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell’impugnato art. 2, nella parte in cui prevede modalità di calcolo degli oneri da porsi a carico dei richiedenti la ricongiunzione irragionevoli e comunque difformi senza alcuna ragione rispetto a quelli previsti dall’art. 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, a norma del quale l’onere di ricostruire la riserva grava sull’assicurato nella misura del cinquanta per cento.

Sotto il profilo della ragionevolezza, il giudice a quo condivide l’eccezione del ricorrente, che evidenziava la sperequazione tra il criterio dettato per la determinazione a carico dell’ente cedente dell’importo da trasferire (mero equivalente monetario dei contributi versati, maggiorato dall’interesse del 4,50 per cento, senza applicazione degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria) e quello dettato per la determinazione, a favore dell’ente cessionario, dell’importo da introitare (riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall’operazione).

Ad avviso del Pretore di Modena, lo "sproporzionato onere economico" derivante dall’applicazione del criterio di calcolo previsto dalla legge impugnata, viene a precludere di fatto l’esercizio del diritto alla ricongiunzione e conseguentemente ad impedire la maturazione del diritto a pensione nel caso di mancato raggiungimento in ciascuna gestione del requisito contributivo minimo, ciò che renderebbe la disciplina denunciata difficilmente conciliabile, per un verso, con gli artt. 36 e 38, per un altro verso, con gli artt. 4, 36 e 41 della Costituzione. A quest’ultimo riguardo, si legge nell’ordinanza di rimessione, la disciplina della ricongiunzione recata dalla legge n. 45 del 1990 "costituisce una limitazione alla libertà di scelta dell’attività lavorativa", ed incide sul principio dell’equa retribuzione "sia per la decurtazione di fatto del reddito prodotto che, seppure a posteriori, essa determina, sia in virtù del collegamento tra il suddetto art. 36 e l’art. 38 della Costituzione, che garantisce la permanenza di una interrelazione tra contributo lavorativo e trattamento pensionistico".

4. - Si é costituito nel giudizio davanti alla Corte costituzionale Franco Saetti, per chiedere l’accoglimento delle questioni sollevate dal Pretore di Modena e per svolgere deduzioni largamente coincidenti con quanto esposto da quest’ultimo nell’ordinanza di rimessione.

Sul criterio di riparto disparitario degli oneri di ricongiunzione tra ente previdenziale cedente ed ente previdenziale cessionario, a danno dell’assicurato, previsto dalla legge n. 45 del 1990, la parte ricorrente nel procedimento a quo aggiunge un richiamo all’art. 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che, in riferimento ai pubblici dipendenti interessati da processi di mobilità, impone al fondo cedente di trasferire al fondo di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalla riserva matematica. In merito alla mancata rivalutazione dei contributi versati presso la gestione cedente, a sostegno ed in aggiunta alle argomentazioni già contenute nell’ordinanza, Saetti ricorda che normativa previdenziale e giurisprudenza irrazionalmente riservano un trattamento più favorevole, quanto a maggiorazione per interessi, alla somma erogata all’assicurato in restituzione dei contributi non utilizzabili.

In merito all’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al meno oneroso regime di ricongiunzione previsto dalla legge n. 29 del 1979 per i lavoratori autonomi iscritti nella corrispondente gestione INPS (alla quale possono ora iscriversi anche taluni liberi professionisti, in base alle leggi, già citate, richiamate nell’ordinanza di rimessione), il ricorrente ricorda che "é principio generale dell’ordinamento previdenziale quello dell’armonizzazione dei regimi pensionistici (pur nel rispetto della pluralità degli organismi), reso ormai norma precettiva dalla legge di riforma pensionistica del 1995 (art. 1, comma 1, legge 8 agosto 1995, n. 335) e ribadito espressamente anche per i regimi previdenziali dei liberi professionisti (art. 3, comma 12)". Al Saetti appare altresì ingiustificata la differenza di disciplina rispetto alla ricongiunzione, sostanzialmente priva di oneri per l’assicurato, che interessa i lavoratori subordinati, in base a varie leggi (oltre alla già menzionata legge n. 29 del 1979, si richiamano: la legge n. 322 del 1958 e gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per il passaggio da attività di lavoro subordinato nel settore pubblico a quella nel settore privato; l’art. 5 della legge n. 44 del 1973, per il passaggio dal regime INPS a quello INPDAI, o da quest’ultimo ad altri enti; l’art. 16 della legge n. 669 del 1978, concernente il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS; l’art. 5 della legge n. 54 del 1994, per il passaggio dal regime previdenziale di altri enti a quello del fondo telefonici, gestito dall’INPS).

Quanto alla mancata estensione ai soggetti interessati dalla legge n. 45 del 1990 del sistema della totalizzazione - che non comporta oneri aggiuntivi nei confronti degli assicurati - previsto dalla legge n. 223 del 1990 e, per altri lavoratori autonomi e liberi professionisti, da una serie di leggi ulteriori (richiamate nell’atto di costituzione, e già menzionate nell’ordinanza di rimessione), secondo il Saetti il modello della totalizzazione dei contributi e della liquidazione pro-rata delle prestazioni pensionistiche, oltre a rappresentare un "principio fondamentale del diritto comunitario", avrebbe "pieno titolo per essere considerato il modello tendenzialmente generale ... dell’ordinamento previdenziale", e quindi il tertium comparationis da privilegiare.

5. - Nel giudizio di fronte a questa Corte si é costituito l’INPS per chiedere la declaratoria di infondatezza delle questioni sollevate dal Pretore di Modena.

L’INPS premette che un’eventuale introduzione tramite sentenza additiva del criterio della totalizzazione comporterebbe un aggravio delle spese previdenziali, anche in considerazione della circostanza che "ogni prestazione previdenziale é determinata secondo un proprio articolato sistema che tiene conto sia della specificità dell’attività lavorativa che quella disciplina assicurativa tende a tutelare ..., sia del criterio di determinazione della misura stessa della pensione ..., sia infine della possibilità, in deroga al principio di solidarietà categoriale, di ottenere la restituzione di tutti i contributi versati qualora non siano sufficienti a liquidare una pensione". L’ente convenuto nel procedimento a quo esclude che all’eventuale riforma del complesso e stratificato corpus normativo formatosi in questa materia possa porsi mano senza un intervento del legislatore, dovendosi "evitare di alterare inevitabilmente il complessivo sistema di valutazioni ponderate previsto in ciascuna delle ricordate leggi". Ad avviso dell’INPS, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 45 del 1990, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, appare infondata "in relazione alla specificità del fondo assicurativo in argomento, i cui oneri e le cui prestazioni, non omologabile a quelli di altri fondi e gestioni (per la diversità delle prestazioni, per il diverso numero degli utenti, etc.) ben giustificano i diversi costi ed i diversi oneri".

In merito al lamentato contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 4, 36 e 41 della Costituzione, l’INPS afferma essere "del tutto ragionevole la disciplina che pone un costo corrispettivo ai vantaggi che la ricongiunzione dei periodi assicurativi può fornire al lavoratore", e conclude sottolineando che "la posizione del lavoratore ‘statico’ non é uguale a quella del lavoratore ‘dinamico’ per il quale si pone l’esigenza della ricongiunzione".

6. - In prossimità dell’udienza, la parte privata costituita ha depositato una memoria illustrativa ad integrazione di quanto già dedotto con l’atto di costituzione.

Nella memoria illustrativa, Franco Saetti ricorda come recentemente, con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sia stata accordata la facoltà di optare per il criterio della totalizzazione, mentre agli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti sia stato attribuito il potere di riconoscere ai propri iscritti analoga facoltà, sia pure "al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall’ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non la misura di quest’ultima". Ciò avrebbe generalizzato l’istituto della totalizzazione, in alternativa all’istituto della ricongiunzione, rendendo più evidente "l’irrazionalità" della lacuna del sistema previdenziale rilevata dall’ordinananza di rimessione.

In merito alle lamentate disparità rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi, alle deduzioni già svolte con l’atto di costituzione Saetti aggiunge che, rappresentando la riserva matematica il risultato del prodotto dell’incremento pensionistico concretamente erogabile per il coefficiente di capitalizzazione stabilito nelle tabelle approvate con decreto ministeriale, "le differenze tra le varie gestioni incidono sul calcolo dell’incremento pensionistico e, dunque, sui contenuti delle tabelle". Tali differenze, pertanto, non dovrebbero incidere sulla quota della riserva matematica da porre a carico del richiedente. Anche la circostanza che l’onere della ricongiunzione non muti in relazione alla gestione presso la quale opera dimostrerebbe che la misura di tale onere "dipende dall’attività professionale del soggetto fisico che opera la ricongiunzione, non già da reali esigenze della gestione previdenziale di accorpamento".

7. - Nell’imminenza della data fissata per l’udienza pubblica anche l’INPS ha depositato una memoria illustrativa per svolgere più ampiamente deduzioni già contenute nell’atto di costituzione, attinenti all’infungibilità - in questa materia - dell’intervento legislativo; alla necessaria gradualità nell’attribuzione dei benefici di cui si tratta; all’eterogeneità e conseguente incomparabilità dei regimi previdenziali posti a raffronto; al problema della copertura finanziaria di un’eventuale estensione del principio della totalizzazione, comportando quest’ultima, si legge nella memoria dell’INPS, "l’utilizzazione di posizioni contributive altrimenti non utilizzabili".

8. - In prossimità dell’udienza, Franco Saetti, ricorrente nel giudizio a quo pendente davanti al Pretore di Modena, ha depositato una ulteriore memoria illustrativa, ad integrazione di quanto già in precedenza dedotto.

Nella predetta memoria si richiama la relazione governativa sul decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica), parzialmente modificativo del citato decreto legislativo n. 184 del 1997, che disattende l’indicazione delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato favorevole all’estensione della facoltà di totalizzazione - già riconosciuta dal decreto legislativo n. 184 del 1997 ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati con il sistema contributivo - ai lavoratori i cui trattamenti siano invece liquidati con il sistema retributivo o misto.

La difesa del Saetti contesta gli argomenti addotti dal Governo nella richiamata relazione, sottolineando, in primo luogo, che il criterio della totalizzazione "é tecnicamente applicabile ... anche nei casi di calcolo retributivo o reddituale del trattamento pensionistico"; in secondo luogo, che, contrariamente all’avviso del Governo, "é proprio la regola di computo del ‘pro rata’ sulla base del criterio dettato dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 184 del 1997 ad escludere la possibilità che la (generalizazione della) totalizzazione possa comportare oneri impropri".

9. - Nel corso di un giudizio promosso da Luigi Muci contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti (CNPR), contro l’INPS e contro l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro (ENPACL), il Pretore di Milano, con una terza ordinanza, emessa il 15 maggio 1997, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 38 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti).

Il giudice rimettente premette, in fatto, che Luigi Muci (il quale ha esposto di aver versato: in qualità di ragioniere, oltre 13 anni di contributi obbligatori alla CNPR, alla quale é attualmente iscritto; come consulente del lavoro, 14 anni di contributi all’ENPACL, dal 1979 al 1992; come lavoratore dipendente, 14 anni di contributi all’INPS) ha presentato domanda di ricongiunzione presso la gestione di attuale appartenenza, la CNPR, la quale ha comunicato al richiedente che gli oneri di ricongiunzione ammonterebbero a 149.012.448 lire, al netto di lire 45.512.610 trasferiti dall’ENPACL, e che l’incremento pensionistico annuo derivante dalla ricongiunzione ammonterebbe a lire 12.885.181.

Il ragionier Muci - si legge nell’ordinanza di rimessione - ha accettato di pagare le prime rate della ricongiunzione, ma ha agito in giudizio "confidando di poter ricongiungere le sue posizioni contributive in base a criteri equi e conformi alla contribuzione già versata". Davanti al Pretore di Milano, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art 2 della legge n. 45 del 1990.

Il giudice rimettente ritiene tale questione rilevante nel giudizio a quo, giacchè quest’ultimo, "allo stato della legislazione, dovrebbe chiudersi con una pronuncia di rigetto".

La questione é ritenuta altresì non manifestamente infondata dal Pretore rimettente, apparendo allo stesso la disposizione impugnata in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui determina l’onere della ricongiunzione per i liberi professionisti nella misura del cento per cento della riserva matematica, mentre per gli altri lavoratori autonomi lo stesso onere é stabilito, dal terzo comma dell’art. 2 della legge n. 29 del 1979, nella misura del cinquanta per cento della riserva matematica, ed é pari a zero per alcune categorie di lavoratori dipendenti (il rimettente menziona la legge n. 322 del 1958 per i dipendenti statali; la legge n. 889 del 1971 per i regimi sostitutivi; la legge n. 44 del 1973 per gli iscritti all’INPDAI).

Il giudice a quo esclude che le constatate disparità di trattamento si giustifichino in considerazione della circostanza che la ricongiunzione dei liberi professionisti va ad incidere su gestioni "privatizzate". Questo argomento - ad avviso del rimettente - non é persuasivo, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto pagare il cento per cento della riserva matematica anche se avesse ricongiunto presso l’INPS.

Il Pretore di Milano ritiene la disposizione impugnata in contrasto con l’art. 3 della Costituzione anche "nella parte in cui dispone che alla gestione di destinazione venga versata la intera riserva matematica, mentre alla gestione di provenienza consente di trasferire non la propria riserva matematica corrispondente alla posizione previdenziale del ricorrente, ma i soli contributi maggiorati dell’interesse composto del 4,50 per cento all’anno, ossia una somma non rivalutata secondo le reali dinamiche monetarie e non comprensiva dei contributi integrativi". Ad avviso del giudice a quo, "se si stabilisce che la gestione di destinazione ha diritto di ricevere la riserva matematica, sembra logico che anche la gestione di provenienza trasferisca la propria riserva matematica; se invece sembra giusto trasferire i contributi, anche la gestione di destinazione deve accontentarsi dei contributi, rivalutati nella stessa misura".

Richiamando la sentenza di questa Corte n. 508 del 1991, il rimettente, a dimostrazione del carattere abnorme dell’onere di ricongiunzione, sottolinea che quest’ultimo é tale, nel caso di specie, "da assorbire l’incremento pensionistico di oltre 20 anni" (tenuto conto anche della non deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF degli oneri di ricongiunzione).

Il giudice a quo aggiunge poi, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e la giurisprudenza comune, che "la polverizzazione del valore della posizione contributiva della gestione di provenienza, ... attraverso il trasferimento dei contributi non rivalutati, urta contro la natura previdenziale del credito che l’assicurato vanta verso la cassa di provenienza, come tale disciplinato dall’art. 429 c.p.c.", ciò che evidenzierebbe un ulteriore motivo di contrasto con il principio di eguaglianza ed altresì la violazione dell’art. 38 della Costituzione.

Un ultimo profilo d’incostituzionalità viene ravvisato dal Pretore di Milano nella non deducibilità fiscale dell’onere di ricongiunzione, a fronte dell’assoggettamento del correlativo incremento pensionistico al regime fiscale delle pensioni obbligatorie. L’importo da versare per la ricongiunzione, assume il rimettente, dovrebbe invece essere fiscalmente equiparato alla contribuzione obbligatoria cui esso inerisce, giacchè l’attuale disciplina rende irragionevolmente oneroso il costo della ricongiunzione e si pone in contrasto sia con l’art. 38 sia con l’art. 53 della Costituzione, "in quanto le somme da pagare per la ricongiunzione non possono essere incluse nel novero di quelle rivelatrici della capacità contributiva, essendo destinate alla salvaguardia della posizione previdenziale".

10. - Nel giudizio davanti a questa Corte si é costituito Luigi Muci per argomentare la fondatezza dei dubbi sollevati dal Pretore di Milano.

Sul criterio di riparto degli oneri di ricongiunzione tra ente previdenziale cedente ed ente cessionario, il ricorrente nel giudizio a quo deduce, a dimostrazione dell’irragionevolezza di tale criterio disparitario: che per tutti i regimi previdenziali interessati dall’operazione vale non già il sistema della capitalizzazione, bensì il sistema di gestione delle risorse finanziarie secondo il criterio della ripartizione, il quale non prevede che le pensioni vengano pagate con il rendimento di capitali previamente accantonati; che per tutti i predetti regimi previdenziali gli oneri pensionistici si calcolano con gli stessi criteri (art. 3, comma 11, della legge n. 297 del 1982; art. 1, commi 8 e 9, della legge n. 335 del 1995); che le medesime regole si applicano in qualunque direzione l’interessato intenda indirizzare la ricongiunzione.

Ad avviso della difesa del Muci, l’iniquità e l’irrazionalità del criterio di riparto degli oneri tra ente di provenienza ed ente cessionario - che si traduce in un onere talora insostenibile per l’assicurato - sono aggravate dall’applicazione ai contributi oggetto di trasferimento di un interesse (4,50 per cento) inferiore allo stesso interesse legale, nonchè dall’esclusione della rivalutazione monetaria che, invece, si applica tanto nel sistema retributivo che in quello contributivo di calcolo delle pensioni per riportare ai valori attuali, al momento della determinazione della pensione, rispettivamente, i ratei di retribuzione e i periodi di contribuzione (art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 29; art. 1, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La parte osserva che, ove per evitare i suddetti, sproporzionati, costi della ricongiunzione, rinunciasse a quest’ultima, "potrebbe vedersi definitivamente preclusa la possibilità di maturare il requisito pensionistico presso ciascuno degli enti presso i quali é o é stato iscritto, in quanto ciascuno di essi riconosce il diritto a pensione ... solo se nella propria gestione risultano soddisfatti requisiti contributivi minimi, di durata superiore a quella che il ricorrente, anche continuando a lavorare fino al raggiungimento dell’età pensionabile, potrà maturare". Da quanto precede, richiamandosi alla sentenza n. 508 del 1991 di questa Corte, deriverebbe ad avviso della parte privata costituita nel presente giudizio, una violazione sia dell’art. 3 - sotto il profilo del principio di razionalità - sia dell’art. 38 della Costituzione. Nell’atto di costituzione si prospetta anche un contrasto con gli artt. 4 e 41 della Costituzione, per la limitazione che deriverebbe alla libertà di scelta dell’attività lavorativa; con l’art. 36 della Costituzione, per la decurtazione della retribuzione che, sia pure a posteriori, il pagamento dell’onere della ricongiunzione determinerebbe; con l’art. 53 della Costituzione, "per il carattere sproporzionato e assolutamente non calibrato sulla capacità contributiva dell’onerato dei costi della ricongiunzione" (non deducibili a norma dell’art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

La disciplina impugnata appare al Muci incompatibile con gli artt. 2 e 3 della Costituzione anche, e specialmente, a causa della disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi, per i quali il diritto alla ricongiunzione é subordinato dalla legge al pagamento di oneri notevolmente inferiori, e rispetto ai lavoratori subordinati, in favore dei quali il legislatore ha previsto la possibilità di avvalersi di una ricongiunzione gratuita.

Quanto ai primi, il ricorrente nel giudizio a quo insiste nel rimarcare la discriminazione cui sono soggetti i liberi professionisti rispetto ai lavoratori autonomi assicurati presso l’INPS, per i quali - a norma dell’art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 - l’onere di ricongiunzione é pari al 50 per cento della riserva matematica, invariata restando la disciplina del trasferimento dei contributi dalla gestione cedente. Nell’atto di costituzione si aggiunge che nella gestione INPS per i lavoratori autonomi, implicante il diritto di ricongiunzione meno oneroso, "possono ora iscriversi anche quei liberi professionisti, cui l’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha attribuito la tutela previdenziale obbligatoria della quale in precedenza erano privi, mentre, oltre ai lavoratori parasubordinati (art. 11 della legge n. 537 del 1993), già da epoca risalente sono obbligatoriamente iscritti in quella gestione gli agenti e rappresentanti di commercio, gli imprenditori agricoli a titolo principale (legge n. 233 del 1990), le ostetriche libere professioniste (legge n. 249 del 1990)".

Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori subordinati, il Muci elenca una serie di disposizioni che prevedono per questi ultimi la ricongiunzione gratuita (art. 1 della legge n. 29 del 1979, concernente la ricongiunzione presso la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dell’INPS; legge n. 322 del 1958, art. unico, e artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per il passaggio da attività di lavoro subordinato nel settore pubblico ad attività di lavoro subordinato nel settore privato; art. 5 della legge n. 44 del 1973, concernente gli iscritti all’INPDAI; art. 16 della legge n. 669 del 1978, riguardante i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS; art. 5 della legge n. 54 del 1994, per il passaggio dal regime previdenziale di altri enti a quello del fondo telefonici, gestito dall’INPS).

Sotto un ulteriore profilo, la disciplina impugnata contrasta, ad avviso della difesa del Muci, con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, laddove - penalizzando il lavoratore "mobile" rispetto al lavoratore "statico" - esclude la facoltà di optare per la c.d. totalizzazione, prevista dall’art. 16 della legge 2 agosto del 1990, n. 233, per i lavoratori autonomi che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali ad essi destinate con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

A proposito del modello della totalizzazione la parte ricorrente nel procedimento civile a quo osserva che già l’art. 35, comma 2, lettera c, della legge 30 aprile 1969, n. 153, delegava il Governo ad "attuare il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, o figurativa, mediante l’applicazione del criterio del pro-rata". La delega non é stata esercitata - rileva il Muci - ma in una serie di settori il legislatore ha comunque introdotto il principio della totalizzazione (art. 16 della legge n. 233 del 1990; art. 5 della legge n. 44 del 1973; art. 17 della legge n. 1079 del 1971; art. 70, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attuato dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414; artt. 1, comma 12, e 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335), che rappresenta altresì un principio accolto dal diritto comunitario (art. 51 del Trattato CE; artt. 45 ss. del regolamento CEE n. 1408 del 1971, così come integrato dal regolamento CEE n. 2001 del 1983).

11. - Nel presente giudizio si é costituita anche la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali, parte convenuta nel giudizio a quo, per dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni sollevate dal Pretore di Milano.

L’inammissibilità deriverebbe dall’insindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore in ordine alle modalità ed ai tempi della ricongiunzione a fini previdenziali dei periodi assicurativi.

L’infondatezza viene invece argomentata a partire dalla premessa - desunta dalla giurisprudenza costituzionale - secondo cui i diversi sistemi previdenziali di categoria sono tra loro autonomi e non comparabili, sì che, "fino a quando il legislatore non provveda al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti di previdenza delle varie categorie di lavoratori, tra cui appunto quelle dei liberi professionisti, i vari sistemi previdenziali conservano una propria autonoma individualità, e la soluzione accolta da uno di essi non può essere valutata paragonandola con la soluzione accolta da altri".

Quanto al lamentato difetto di ragionevolezza della previsione legislativa dell’obbligo, per la gestione cedente, di trasferire a quella presso la quale il richiedente opera la ricongiunzione l’importo dei contributi da quest’ultimo versati, aumentato nella misura dell’interesse del 4,50 per cento, la Cassa osserva che si tratta di interessi composti, ciò che diminuirebbe la denunciata disparità di valore tra ciò che la gestione di destinazione é autorizzata a porre a carico del richiedente e ciò che invece la gestione di provenienza deve versare, importo comunque non corrispondente ad un credito previdenziale.

12. - Fuori termine, ha depositato le sue deduzioni l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (ENPACL).

13. - Nel presente giudizio si é costituito anche l’INPS, per chiedere che la questione sollevata dal Pretore di Milano sia dichiarata infondata.

L’INPS muove dall’assunto - affermato richiamando la giurisprudenza costituzionale - della non raffrontabilità, ai fini del sindacato alla stregua del principio di eguaglianza, di sistemi previdenziali diversi ed osserva che il meccanismo previsto dall’art. 2 della legge n. 45 del 1990 "tiene conto delle diverse esigenze finanziarie che le forme assicurative dei liberi professionisti pongono ai loro iscritti".

14. - Nel giudizio davanti a questa Corte, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

L’Avvocatura rileva innanzi tutto che se si avverte da tempo una generale esigenza di unificare o almeno rendere omogenei i vari regimi previdenziali, "ciò é anche la riprova che l’attuale ordinamento é informato invece al principio della pluralità dei sistemi previdenziali, ognuno caratterizzato da criteri particolari".

Quanto alla misura dell’onere della ricongiunzione, nell’atto di intervento si sottolinea che "le gestioni che interessano i liberi professionisti sono state recentemente privatizzate, per cui si é fatta ancor più pressante l’esigenza di conseguire il loro pareggio di bilancio", e - con richiami a precedenti decisioni di questa Corte - si aggiunge che "nell’àmbito di tali gestioni, pur riconoscendosi la sussistenza di forti elementi di solidarietà, si é sempre affermato che questi non cancellano ma si limitano ad integrare e correggere i fondamentali elementi di mutualità e corrispettività che le caratterizzano".

L’Avvocatura aggiunge che il recente decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, all’art. 1 ha previsto la ricongiunzione dei periodi contributivi, a titolo gratuito, sotto forma di totalizzazione, con riferimento ai soli periodi liquidati in base al sistema contributivo, mentre l’art. 5 ha lasciato all’autonomia degli enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo di eventuali periodi liquidati secondo il sistema retributivo, presso altre forme di previdenza, "al solo fine ... del conseguimento del requisito contributivo e non già per la misura di quest’ultimo".

In merito alla censura concernente il trasferimento dei contributi dalla gestione di provenienza a quella di destinazione, rileva l’Avvocatura che il trasferimento della riserva matematica da parte delle prime "avrebbe comportato per quelle un notevole aggravio, rispetto alle somme ricevute dal contribuente negli anni precedenti".

Quanto alla denunciata illegittimità della disciplina impugnata nella parte in cui prevede il trasferimento dei contributi senza il calcolo di interessi e rivalutazione, si osserva che "non si può assumere neppure indirettamente a parametro ... l’art. 429 c.p.c. nell’interpretazione accolta dalla giurisprudenza prevalente, tanto più ora che il legislatore é intervenuto a modificare tale assetto esegetico escludendo il c.d. cumulo con l’art. 16, comma 6, della legge 412 del 1991". Inoltre, conclude su questo punto l’Avvocatura dello Stato, "l’importo della maggiorazione del contributo (l’interesse composto del 4,50 per cento annuo) all’atto del trasferimento é frutto di un giudizio insindacabile del legislatore, in quanto calcolato in base alle disponibilità finanziarie degli enti e comunque in una misura non insignificante".

In merito alla non deducibilità fiscale dell’onere di ricongiunzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 é ritenuta infondata dall’Avvocatura, la quale deduce che il raffronto operato tra il regime fiscale dei contributi previdenziali e quello dei premi di assicurazione non appare appropriato.

15. - In prossimità dell’udienza, Luigi Muci, ricorrente nel giudizio a quo pendente davanti al Pretore di Milano, ha depositato una memoria illustrativa ad integrazione di quanto già dedotto con l’atto di costituzione.

Ad ulteriore dimostrazione dell’irrazionalità della ripartizione degli oneri di ricongiunzione secondo la disciplina impugnata, il Muci osserva che il criterio dettato dal citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per calcolare la riserva matematica "é calibrato sulle caratteristiche di un sistema di gestione ‘a capitalizzazione’, mentre viene impiegato in un sistema di gestione ‘a ripartizione’ quale é quello del vigente ordinamento pensionistico nella sua totalità (compresi, cioé, i regimi previdenziali dei liberi professionisti)".

Inoltre, si legge nella memoria, "le conseguenze discriminatorie" in danno dei liberi professionisti risultano aggravate dalla circostanza che le disposizioni censurate costringono l’interessato ad "accollarsi, per i periodi di assicurazione come lavoratore subordinato, oneri contributivi che, ai sensi della vigente legislazione, sarebbero altrimenti gravati essenzialmente sul datore di lavoro, e soltanto pro quota (minimale) su di lui".

Per ribadire la ritenuta irrazionalità del trattamento discriminatorio riservato ai liberi professionisti dalla normativa denunciata, la parte ricorrente davanti al Pretore di Milano procede nella memoria ad una elencazione riassuntiva dei vari e più favorevoli regimi di ricongiunzione o cumulo dei periodi assicurativi previsti per altre categorie di lavoratori, già evocati come tertia comparationis in sede di costituzione nel presente giudizio e nelle stesse ordinanze di rimessione.

16. - Anche l’INPS ha depositato una memoria per svolgere più ampiamente - a sostegno dell’infondatezza della questione sollevata dal Pretore di Milano - argomenti già addotti con l’atto di intervento.

Ad avviso dell’INPS sussistono "valide ragioni che giustificano il diverso trattamento dell’onere economico della ricongiunzione dei liberi professionisti rispetto alle disposizioni di cui alla legge n. 29 del 1979": sia in considerazione della circostanza che "i contributi versati dagli iscritti alle Casse professionali ... sono di gran lunga inferiori a quelli versati nell’A.G.O. per il lavoro subordinato, correlati ad una aliquota pari oggi al 32 % della retribuzione complessiva, mentre aliquote analoghe sono previste nella previdenza dei dirigenti industriali"; sia in considerazione del fatto "che nel sistema previdenziale dei professionisti é prevista la restituzione dei contributi qualora l’iscritto cessi dall’iscrizione senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione", ciò che non é consentito dalla disciplina riguardante i lavoratori dipendenti ed autonomi.

Per quanto riguarda l’invocazione dell’art. 429 cod. proc. civ., la difesa dell’INPS osserva "che le somme che i professionisti versano a titolo di contributi non hanno natura retributiva".

In ordine all’assunto secondo il quale l’introduzione del modello della totalizzazione non comporterebbe alcun onere aggiuntivo, l’INPS rileva che "ogni prestazione previdenziale é determinata secondo un proprio articolato sistema che tiene conto sia della specificità dell’attività lavorativa ... sia delle aliquote contributive", cosicchè può avvenire che, "a parità di anni per accedere alla pensione di anzianità ... due fondi prevedano aliquote di rendimento, oppure aliquote contributive, ovvero ancora criteri di determinazione della retribuzione pensionabile assolutamente diversi, per cui differenti sono i risultati a seconda che una pensione venga liquidata in un fondo anzichè in un altro". Ad avviso dell’INPS, "se una prestazione previdenziale viene liquidata nella Gestione o Fondo in cui il lavoratore é stato iscritto per ultimo, in base a variabili più vantaggiose di quelle stabilite nella Gestione o Fondo di prima iscrizione, la spesa previdenziale finale sarà tanto maggiore quanto più elevata sarà la valutazione attribuita a periodi contributivi che, nel coacervo, hanno invece una minore valenza ponderata".

L’INPS disconosce infine la portata generale del criterio della totalizzazione sia in àmbito comunitario sia nel nostro ordinamento previdenziale, sottolineando che in quest’ultimo tale criterio "trova una specifica e delimitata applicazione nell’art. 16 della legge n. 233 del 1990".

 

Considerato in diritto

 

1. - Con due distinte ordinanze, i Pretori di Cagliari e Milano hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti). Di quest’ultima legge, il Pretore di Modena ha impugnato solo l’art. 2. Le tre ordinanze prospettano questioni in parte analoghe, in riferimento a parametri costituzionali in parte comuni.

Le questioni sollevate dai giudici a quibus possono essere riformulate come segue.

Nelle ordinanze in epigrafe, in primo luogo, si dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui prevede, da un lato, che l’ente cedente trasferisca alla gestione di confluenza il mero equivalente monetario dei contributi versati, maggiorato nella misura dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento; dall’altro lato, che l’ente cessionario riceva dall’iscritto l’importo corrispondente all’intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall’operazione, al netto del trasferimento operato dall’ente cedente. Le disposizioni denunciate realizzerebbero in tal modo, ad avviso dei rimettenti, una distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell’operazione medesima.

In secondo luogo, i rimettenti dubitano, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui impongono all’assicurato di versare all’ente previdenziale di afferenza l’importo corrispondente all’intera riserva matematica, al netto del trasferimento operato dall’ente cedente, introducendo una disciplina disparitaria rispetto agli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, che pone a carico dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS l’onere della riserva matematica nella più modesta misura del 50 per cento.

In terzo luogo, ancora in riferimento all’art. 3 della Costituzione, i Pretori rimettenti censurano le disposizioni denunciate nella parte in cui prevedono un trattamento irragionevolmente diverso rispetto a quello stabilito dal primo comma dell’art. 1 della legge n. 29 del 1979, che disciplina la ricongiunzione "gratuita" per i lavoratori dipendenti.

Le ordinanze di rimessione emesse dai Pretori di Cagliari e Modena, in quarto luogo, sollevano, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’interessato, la facoltà di scelta tra totalizzazione e ricongiunzione, o comunque la possibilità di optare per un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa (questione sollevata dal Pretore di Cagliari anche in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione). I rimettenti richiamano a questo riguardo l’art. 51 del Trattato CE e talune previsioni legislative, indicate come tertia comparationis, che, in caso di maturazione di posizioni contributive presso gestioni diverse, prevedono la totalizzazione dei periodi assicurativi mediante applicazione del criterio del pro-rata, istituto che i rimettenti assumono privo di costi aggiuntivi per le gestioni interessate, chiamate ad erogare una quota di pensione commisurata al periodo di contribuzione maturato presso le medesime.

I Pretori di Cagliari e Modena prospettano poi un contrasto con l’art. 38 (e, solo il secondo, anche con l’art. 36) della Costituzione, giacchè l’onere previsto dalle disposizioni impugnate potrebbe talora rivelarsi insostenibile per il richiedente, con il rischio - in assenza di forme alternative di ricongiungimento o di cumulo dei periodi previdenziali - di vedere "sterilizzata" la contribuzione versata e, nella peggiore delle ipotesi, di vedersi precluso qualsiasi trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto (questione sollevata dal Pretore di Cagliari anche in riferimento all’art. 2 della Costituzione).

Il Pretore di Modena dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 anche in riferimento agli artt. 4, 36 e 41 della Costituzione, giacchè, qualora l’onere da essi previsto si dimostrasse insostenibile, si realizzerebbe un condizionamento ed una limitazione alla libertà di scelta dell’attività lavorativa.

Il Pretore di Milano solleva altresì, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui impone alla gestione di provenienza di trasferire alla gestione di confluenza i contributi versati dall’assicurato, rivalutati solo nella misura del 4,50 per cento all’anno, con esclusione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Ad avviso del giudice a quo, tale esclusione contrasterebbe con la ritenuta natura previdenziale del credito vantato dall’assicurato verso la gestione di provenienza che, in base ai princìpi contenuti nella sentenza di questa Corte n. 156 del 1991, richiamata nell’ordinanza di rimessione, dovrebbe essere disciplinato dall’art. 429 cod. proc. civ.

Il Pretore di Milano dubita infine, in riferimento agli artt. 38 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, in quanto aggraverebbero ulteriormente il costo della ricongiunzione attraverso la mancata previsione della sua deducibilità fiscale.

2. - Le tre ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale in gran parte coincidenti, relative alle stesse disposizioni legislative. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. - Sotto il primo profilo, la questione concernente l’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, sollevata dai giudici a quibus in riferimento all’art. 3 della Costituzione, é inammissibile.

I rimettenti censurano la previsione che impone alla gestione o alle gestioni interessate di trasferire a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento. Nel disporre che l’ente cedente trasferisca alla gestione di confluenza il mero equivalente monetario dei contributi versati, maggiorato solo nella misura indicata, e che l’ente presso il quale si concentrano i periodi previdenziali riceva dal richiedente l’importo corrispondente all’intera riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall’operazione, al netto del trasferimento operato, la disciplina impugnata realizzerebbe una distribuzione non equilibrata ed irragionevole dei costi dell’operazione.

La disciplina impugnata - sotto questo primo profilo – non può formare oggetto di una decisione di accoglimento di tipo additivo, data l’impossibilità di prefigurare una soluzione univocamente imposta dalla Costituzione, ed in considerazione della particolare complessità del necessario bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti che, nel rispetto del canone di razionalità, il legislatore é chiamato ad operare. D’altro canto, una pronuncia meramente caducatoria farebbe subentrare alla normativa denunciata una disciplina della materia ancor più lontana dai parametri costituzionali invocati, rendendo impossibile la rincongiunzione in favore dei liberi professionisti.

La disparitaria distribuzione dei costi dell’operazione che i giudici rimettenti lamentano, non si manifesta per altro ogni qual volta un soggetto intenda esercitare il diritto alla ricongiunzione di cui alle disposizioni impugnate. Gli squilibri denunciati possono al contrario presentarsi o meno, ed in misura più o meno accentuata, a seconda delle premesse di diritto e di fatto di volta in volta rilevanti per le singole posizioni assicurative.

Quanto alle prime, va ricordato che sono previsti, per le diverse gestioni in direzione delle quali si opera la ricongiunzione, criteri differenti per il calcolo della riserva matematica, la quale si ricava moltiplicando l’incremento (teorico) di pensione derivante dalla ricongiunzione per il coefficiente di capitalizzazione (corrispondente all’età, al sesso ed all’anzianità contributiva determinata tenendo conto dei periodi ricongiunti) di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell’art. 13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962.

Diversi sono i criteri sia per il calcolo dell’incremento di pensione derivante dalla ricongiunzione sia per l’individuazione del coefficiente di capitalizzazione, a seconda che si operi la ricongiunzione di cui alla legge n. 45 del 1990 presso le casse di previdenza dei liberi professionisti, presso l’INPS, presso l’INPDAI, ovvero nell’ordinamento statale.

Quanto alle premesse di fatto destinate ad incidere sui costi dell’operazione, occorre constatare che l’onere di ricongiunzione - equivalente alla differenza tra la riserva matematica ed i contributi trasferiti dalla gestione, o dalle gestioni, cedenti, rivalutati nella misura dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento - può in concreto assumere entità variabile in relazione all’età del soggetto richiedente, alla situazione reddituale al momento della richiesta ed al momento della maturazione dei requisiti, all’anzianità contributiva nella gestione di provenienza ed alla consistenza della posizione assicurativa nella gestione di confluenza.

In particolare, l’onere della ricongiunzione - dipendente dall’importo della riserva matematica, che a sua volta é calcolata tenendo conto della situazione reddituale del richiedente al momento della richiesta - potrà risultare ex post commisurato ad un incremento teorico di pensione (calcolato al momento della richiesta) eccessivo e privo di riscontro nella realtà, ove l’effettiva, e successiva, liquidazione della pensione in base al sistema retributivo sconti - ciò che non può escludersi a priori - una diminuzione del reddito negli ultimi anni dell’attività lavorativa. Per contro, in caso di aumento del reddito negli ultimi anni di attività, l’onere della ricongiunzione apparirà sostanzialmente proporzionato, quando non sottodimensionato, rispetto al reale incremento della pensione.

Si tratta, come si vede, di una materia influenzata da più variabili, di ordine sia normativo sia fattuale, suscettibili di fare apparire più o meno equilibrata la distribuzione tra i vari soggetti dell’onere della ricongiunzione, che in taluni casi ben può risultare nullo.

Quanto precede non consente un intervento da parte del giudice della costituzionalità delle leggi, volto a configurare una ripartizione dei costi della ricongiunzione diversa da quella stabilita dal legislatore e regolata dagli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990.

4. - I giudici a quibus, sotto un diverso profilo, dubitano, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui impongono all’assicurato di versare all’ente previdenziale di destinazione l’intera riserva matematica al netto del trasferimento operato dall’ente cedente, introducendo così una disciplina disparitaria rispetto agli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, che pone a carico dei lavoratori autonomi afferenti alle gestioni speciali INPS l’onere della riserva matematica nella più modesta misura del 50 per cento.

La questione non é fondata.

Nel nostro ordinamento previdenziale non mancano - come anche i rimettenti rimarcano - previsioni legislative disciplinanti forme di ricongiunzione meno onerose rispetto alla disciplina impugnata: oltre alla citata legge n. 29 del 1979, artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, invocata quale tertium comparationis, il decreto legislativo n. 103 del 1996, art. 3, lettera d), riguardante i liberi professionisti con obbligo di iscrizione ad albi o elenchi, ma sprovvisti di autonoma cassa di previdenza; la legge n. 249 del 1990, che all’art. 2 equipara ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, anche ai fini della ricongiunzione, le ostetriche esercenti la libera professione già iscritte al disciolto ENPAO; la legge n. 233 del 1990, art. 16, comma 3, riguardante ancora i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS.

L’estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per i lavoratori autonomi dagli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, non può considerarsi costituzionalmente imposta, nè ammettono procedimenti analogici le ulteriori norme sopra ricordate.

L’incomparabilità delle norme disciplinanti la ricongiunzione presso gestioni previdenziali diverse in favore di soggetti provenienti da esperienze lavorative e contributive differenti, deriva sia dalla diversa incidenza dei costi dell’operazione a seconda del numero di iscritti ad ogni singola gestione tra i quali eventualmente "ripartire" l’onere; sia dalle differenze ulteriori tra lavoratori autonomi e liberi professionisti, concernenti l’entità della contribuzione, i livelli delle prestazioni, il regime della restituzione dei contributi non utilizzati, o non utilizzabili.

Come anche poc’anzi si é osservato, peraltro, in relazione ad una serie di variabili (entità della contribuzione pregressa, situazione reddituale del richiedente al momento della ricongiunzione, ecc.) l’onere può risultare più o meno elevato e, talora, inesistente.

5. - Le considerazioni che precedono impongono, a fortiori, di dichiarare infondata anche la questione prospettata dai giudici a quibus sotto il profilo seguente.

Ancora in riferimento all’art. 3 della Costituzione, come si é anticipato, i Pretori rimettenti censurano le disposizioni denunciate nella parte in cui prevedono un trattamento irragionevolmente diverso rispetto a quello stabilito dal primo comma dell’art. 1 della legge n. 29 del 1979, che disciplina la ricongiunzione "gratuita" per i lavoratori dipendenti.

I rimettenti richiamano anche altre ipotesi legislative di ricongiunzione priva di oneri: dalla legge n. 322 del 1958, disciplinante la ricongiunzione dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti), cessati dal servizio prima del 30 aprile 1958, al d.P.R. n. 1092 del 1973, riguardante i dipendenti civili e militari dello Stato; dalla legge n. 44 del 1973, che all’art. 5 regola la ricongiunzione dei dirigenti di aziende industriali, alla legge n. 669 del 1978, art. 1, concernente i lavoratori dello spettacolo. Nelle ordinanze di rimessione viene richiamato altresì l’art. 5 della legge n. 58 del 1992, riguardante il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Se non che, rispetto ai lavoratori subordinati, risultano ancora più evidenti le differenze che rendono eterogenee ed incomparabili le situazioni poste a raffronto.

In ordine alla possibilità di introdurre, con sentenza additiva, la facoltà di ricongiungere nell’assicurazione generale obbligatoria periodi maturati presso gestioni per i liberi professionisti, questa Corte ha già avuto occasione in passato di chiarire che i due regimi si differenziano sia per quel che riguarda le contribuzioni sia per quanto attiene alle prestazioni sotto vari aspetti, "come ad esempio la mancanza di un intervento finanziario anche solo eventuale dello Stato, l’ambito dei rischi coperti rispetto a quelli propri dell’I.V.S., la misura dei contributi e i criteri per la loro determinazione, le modalità di liquidazione della pensione con riferimento ai contributi versati ed alla durata dei periodi assicurativi, la durata minima del periodo contributivo, il raggiungimento dell'età pensionabile" (sentenza n. 527 del 1987).

6. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’interessato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione, o comunque la possibilità di optare per un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa, sollevata dai Pretori di Cagliari e Modena (che limita l’impugnazione all’art. 2), in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione (gli artt. 2 e 38 sono stati invocati solo dal Pretore di Cagliari), é fondata nei limiti appresso precisati.

Il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consente al soggetto - in possesso dei requisiti dell’età pensionabile e dell’anzianità contributiva in virtù di una fictio iuris, potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni - di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del pro-rata, una quota della prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l’ente medesimo.

Il riconoscimento ai liberi professionisti del diritto alla totalizzazione non comporta l’impropria estensione di norme previdenziali destinate a consentire la ricongiunzione in ipotesi non comparabili con quelle in esame.

D’altro canto, l’accoglimento della questione entro i limiti di sèguito specificati é imposto dall’esigenza di neutralizzare, con l’introduzione del diritto alla totalizzazione (per il caso in cui essa rappresentasse l’unica possibilità di accesso alla prestazione pensionistica), elementi di irrazionalità ed iniquità che la disciplina impugnata evidenzia, i quali non si esauriscono nel rischio, già di per sè non giustificabile dal punto di vista costituzionale, che l’entità elevata dell’onere - qualora in nessuna delle gestioni presso le quali sono stati versati contributi siano raggiunti i requisiti necessari - comporti di fatto l’impossibilità di accedere allo stesso trattamento minimo di pensione.

Non si può, in particolare, non rimarcare come la riserva matematica venga addebitata per intero al richiedente sia che operi in direzione di una Cassa previdenziale di liberi professionisti, sia che operi in direzione di una gestione INPS (o di una diversa gestione previdenziale per lavoratori dipendenti, quale, ad esempio, l’INPDAI), e come la riserva matematica venga addebitata per intero (al netto dei contributi trasferiti) anche quando la contribuzione confluita nella gestione accentratrice (che sia una forma previdenziale obbligatoria per liberi professionisti) si riferisca a periodi di lavoro dipendente che, se ricongiunti ai sensi della legge n. 29 del 1979, non comporterebbero oneri (ove convogliati verso l’assicurazione generale obbligatoria) o richiederebbero il pagamento di oneri inferiori (se ricongiunti in una gestione speciale INPS).

Da tali elementi di irrazionalità non può prescindersi, al di là della possibilità di ravvisare nelle fattispecie sottoposte alla cognizione dei giudici a quibus quel "carattere abnorme" della copertura assicurativa e dell’onere imposto al richiedente, a fronte degli obiettivi dell’operazione (il Pretore di Milano osserva che, tenuto conto della non deducibilità fiscale, "l’onere di ricongiunzione ... é tale, nel caso di specie, da assorbire l’incremento pensionistico di oltre 20 anni") che questa Corte (sentenza n. 508 del 1991) ha ritenuto, in via di mera ipotesi, possibile motivo d’incostituzionalità della disciplina della rincongiunzione onerosa.

L’introduzione del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi - meno vantaggiosa per l’assicurato, ma per lui priva di oneri - consente di porre rimedio alla situazione denunciata dalle ordinanze di rimessione senza alterare il sistema discrezionalmente delineato dal legislatore previdenziale, tendente a diversificare la disciplina della ricongiunzione delle posizioni previdenziali in relazione ai diversi profili professionali e sulla base di valutazioni delle compatibilità finanziarie interne alle diverse gestioni, non sostituibili in questa sede da valutazioni diverse del giudice della costituzionalità delle leggi.

La ricongiunzione così come disciplinata dalle disposizioni censurate può rimanere nell’ordinamento senza vulnerare i princìpi costituzionali invocati dai rimettenti solo se ridotta a mera opzione - più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato - alternativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi, il ricorso alla quale il legislatore deve rendere sempre possibile fino a quando in una delle gestioni dove é iscritto l’interessato non abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, e dal momento che l’onere di ricongiunzione potrebbe risultare talmente elevato da precludere l’esercizio del diritto di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990.

L’istituto di cui si tratta, contrariamente all’avviso dei giudici a quibus, può comportare costi aggiuntivi per le gestioni interessate. All’onere derivante agli enti di previdenza dalla mancata sterilizzazione della contribuzione insufficiente non può, tuttavia, annettersi alcuna rilevanza; il costo derivante alla gestione cedente dall’obbligo di corrispondere - in luogo del valore nominale dei contributi versati dall’interessato, rivalutato nella misura del 4,50 per cento all’anno - un segmento di prestazione di importo, nel lungo periodo, eventualmente più elevato é, d’altra parte, imposto dai principi costituzionali evocati nelle ordinanze di rimessione, ed in particolare dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire al lavoratore il diritto alla prestazione previdenziale.

Finalità ed effetto della ricongiunzione - come questa Corte ancora di recente ha avuto occasione di osservare - é consentire all’assicurato di concentrare presso la gestione prevedibilmente destinata ad erogare la prestazione la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore nella gestione, o nelle gestioni, di provenienza, nella sua integrale consistenza (sentenza n. 374 del 1997). La ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi solitamente presso la gestione cui l’assicurato afferisce al termine della sua attività lavorativa, garantisce, di norma, l’accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti - ma il rilievo potrebbe estendersi all’INPDAI, gestione nella quale sovente operano la ricongiunzione i liberi professionisti - che liquidano la pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e contribuzione.

La facoltà di operare la ricongiunzione presso l’ente previdenziale di attuale afferenza può rappresentare, talora, un’opportunità per il lavoratore, chiamato a contribuire all’operazione in una misura congrua e proporzionata; talaltra, l’unica via di accesso alla prestazione, subordinata al pagamento di un onere che in qualche caso può risultare non sostenibile, o tale da assorbire per diversi anni la prestazione medesima. In queste ipotesi, l’onere particolarmente gravoso della ricongiunzione può effettivamente provocare la paventata "sterilizzazione" della contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle ipotesi, la privazione del diritto al trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto.

Nonostante le anomalie e gli elementi di irrazionalità che, come si é constatato, caratterizzano la disciplina della ricongiunzione censurata dai giudici a quibus, quest’ultima - occorre ribadire - non può formare oggetto di una pronuncia meramente caducatoria, se non altro in considerazione della lesione degli stessi parametri costituzionali invocati che deriverebbe dalla conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti. Essa, d’altro canto, si appalesa incostituzionale, più che per il suo contenuto, per l’assenza di alternative in caso di eccessiva onerosità, quando l’assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni previdenziali alle quali ha contribuito.

I princìpi costituzionali impongono la previsione di un’alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l’assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale, nonostante il versamento di contributi per un numero complessivo di anni eventualmente anche superiore rispetto all’anzianità contributiva richiesta nei diversi sistemi pensionistici. L’alternativa di cui si tratta non può tuttavia essere indicata in un diverso - meno oneroso e meno vantaggioso, sotto il profilo dell’entità della prestazione - regime di ricongiunzione: la Costituzione, da un lato, come si é chiarito, non consente di estendere integralmente ai liberi professionisti la disciplina del ricongiungimento dei periodi assicurativi dettata dal legislatore per i lavoratori autonomi, nè tantomeno quella riguardante i lavoratori subordinati, sia per l’eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, sia per l’effetto di sperequazione che ne deriverebbe sul versante opposto; dall’altro lato, non consente di desumere nè una soluzione univocamente necessitata, nè princìpi e criteri da indicare al legislatore per la delineazione e la precisazione di modelli di ricongiunzione differenti ed alternativi.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi é stata concepita dal legislatore come operazione destinata a permettere la concentrazione, nella gestione di attuale afferenza, delle diverse posizioni previdenziali maturate dal lavoratore presso le gestioni alle quali sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa. La disciplina relativa ha come scopo prioritario quello di provvedere - attraverso la previsione dell’onere corrispondente ad una quota più o meno consistente della riserva matematica - alla copertura assicurativa necessaria per alimentare l’incremento di pensione derivante dall’operazione. Si tratta di normative calibrate sui diversi ordinamenti e sulle diverse gestioni di destinazione, reciprocamente non comparabili ai fini del sindacato di costituzionalità, espressione di una discrezionalità la cui ampiezza, in tema di ricongiunzione, la Corte ha già riconosciuto al legislatore previdenziale in più occasioni (v. le sentenze nn. 508 del 1991, 527 e 184 del 1987).

Esclusa la possibilità di prefigurare regole per la ricongiunzione alternative a quelle previste dalle disposizioni denunciate, non resta che indicare – allo stato - nella totalizzazione dei periodi assicurativi - principio già risultante da varie disposizioni del nostro ordinamento previdenziale - il sistema alternativo che il legislatore dovrà disciplinare affinchè l’eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponga l’assicurato - costretto nel corso della sua esistenza ad una più o meno accentuata mobilità e pertanto carente dei requisiti per accedere alla prestazione in una singola gestione - al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l’anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale.

Come poc’anzi si é detto, la totalizzazione costituisce un principio già noto alla normativa previdenziale sia interna sia comunitaria (oltre che internazionale).

Prevedono, tra le altre, forme di totalizzazione dei periodi assicurativi la legge n. 233 del 1990, all’art. 16, comma 1 e 2, che consente ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS di optarvi in alternativa alla ricongiunzione; il decreto legislativo n. 184 del 1997, art. 1, commi 1-3, che prevede la totalizzazione per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati secondo il sistema contributivo (v. art. 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995); la legge n. 153 del 1969, art. 35, lettera c), che conferisce al Governo una delega legislativa, mai esercitata, ad "attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria volontaria e figurativa mediante l’applicazione del criterio del pro-rata"; la legge n. 1079 del 1971, che all’art. 17 prevede la totalizzazione per i dirigenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private; la legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 70, lettera c), ed il decreto legislativo n. 414 del 1996, art. 3, che prevedono un’applicazione del criterio del pro-rata al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

I giudici rimettenti richiamano anche l’art. 51 del Trattato CE, riguardante i lavoratori migranti nei paesi membri dell’Unione Europea, ed il regolamento CEE n. 1408/71, che agli artt. 45 ss. disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati nei diversi ordinamenti dai lavoratori mobili in àmbito comunitario.

L’esame delle menzionate disposizioni mostra tuttavia che la disciplina della totalizzazione - principio, basato sul criterio del pro-rata, che indubbiamente possiede una sua ben delineata fisionomia - può variare, per quanto concerne taluni aspetti di dettaglio, sotto più di un profilo, specie per quanto riguarda la determinazione del reddito pensionabile ai fini del calcolo della (quota di) pensione e, più in generale, l’adattamento del principio di cui si tratta alle particolarità dei diversi regimi previdenziali.

Si presenta pertanto, nell’àmbito del modello rappresentato dalla totalizzazione dei periodi assicurativi, una pluralità di soluzioni astrattamente ipotizzabili, idonee a costituire, per l’assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla prestazione, un’alternativa alla ricongiunzione onerosa prevista dalle disposizioni denunciate, in armonia con i princìpi costituzionali, tra le quali il legislatore può operare una scelta. Il necessario intervento legislativo dovrà precisare le modalità di attuazione del principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, intesa come alternativa alla ricongiunzione che risultasse eccessivamente onerosa per il soggetto che non abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica in nessuno degli ordinamenti previdenziali ai quali ha contribuito nel corso della sua vita lavorativa.

Potrà naturalmente il legislatore disciplinare la materia in maniera diversa purchè venga comunque evitato che, a causa dell’eccessiva onerosità del sistema, risulti di fatto vanificato il diritto dell’assicurato di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

Nei limiti sopra precisati, gli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, il diritto dell’assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla pensione di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo modalità legislativamente previste, ed in conformità ai princìpi sopra indicati.

7. - Il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, una ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui prevede, a carico della gestione di provenienza, il trasferimento alla gestione di destinazione dei contributi versati, rivalutati solo nella misura del 4,50 per cento all’anno. L’esclusione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria contrasterebbe con la ritenuta natura previdenziale del credito vantato dall’assicurato verso la gestione di provenienza, che, in base ai princìpi contenuti nella sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, richiamata nell’ordinanza di rimessione, dovrebbe essere disciplinato dall’art. 429 cod. proc. civ.

La questione non é fondata.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che la sentenza n. 156 del 1991 ha fondato l’estensione della regola del cumulo di interessi e rivalutazione prevista per i crediti di lavoro "sul requisito di adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore, enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost.", con riguardo alla pensione, in quanto prestazione dotata di "una funzione sostitutiva di un reddito di lavoro cessato" (sentenza n. 361 del 1996). In questi casi si fa riferimento ad una prestazione previdenziale ormai liquida ed esigibile, non comparabile al "credito" - che, a rigore, l’assicurato può esercitare solo attraverso la richiesta di restituzione eventualmente consentita dal singolo ordinamento previdenziale - relativo ai contributi che la legge impugnata impone alla gestione cedente di trasferire a quella di destinazione, ai fini della ricongiunzione.

8. - Il Pretore di Milano dubita infine, in riferimento agli artt. 38 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, in quanto aggraverebbero ulteriormente l’onere da essi imposto attraverso la mancata previsione della sua deducibilità fiscale.

La questione é inammissibile.

Il rimettente imputa agli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 un’omissione riferibile, se mai, all’art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevando tuttavia una questione irrilevante nel procedimento a quo, non potendo venire in discussione, nell’àmbito dello stesso, la deducibilità fiscale dell’onere di ricongiunzione.


- Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali é, o é stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati in motivazione;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento agli artt. 38 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l’ordinanza in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Fernanda CONTRI

 

 

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