Tra le peculiarità del sistema previdenziale dei Consulenti del Lavoro, è la previsione del requisito dell’attualità di iscrizione all’ente di previdenza per poter conseguire: la pensione d’inabilità (nel qual caso sia lo stato inabilitante che la domanda debbono essere presentate in costanza di iscrizione), la prestazione pensionistica indiretta (nel qual caso è il decesso che deve avvenire in costanza di rapporto assicurativo) e la restituzione dei contributi soggettivi in favore dei superstiti (ancorata ai medesimi presupposti della pensione indiretta).
Tali previsioni sono state oggetto d’attenzione da parte della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, sotto il profilo della loro denunciata irragionevolezza e della conseguente contestata conformità a Costituzione sotto il profilo del possibile contrasto con l’art. 3 della Carta.
In particolare la sentenza n. 9941/2004 aveva ad oggetto la richiesta di corresponsione della pensione d’inabilità non concessa dall’Enpacl stante il difetto del presupposto dell’attualità dell’iscrizione al momento della presentazione della domanda da parte del pensionando, in contrasto con quanto previsto, ai fini dell’accesso al trattamento, dall’art. 4 della L. n. 249/91.
La Corte, in tale occasione, ha avuto modo di chiarire come non avessero fondamento i dubbi di costituzionalità sollevati in riferimento alla presunta irragionevolezza della norma, posto che le norme che limitano le prestazioni previdenziali trovano la loro giustificazione nel principio secondo cui i sistemi previdenziali dei liberi professionisti sono informati ad autonomia in relazione alle peculiarità di ogni categoria ed alle esigenze di equilibrio finanziario delle relative gestioni.
In tale occasione la Suprema Corte ha, peraltro, avuto modo di sottolineare come la fattispecie costitutiva del diritto a pensione d’inabilità sia di natura complessa e come, tra i presupposti della medesima, vi sia anche la presentazione della domanda d’inabilità.
In tale prospettiva la Corte ha ritenuto che la disciplina applicabile, in ragione del tempo, alla pensione d’inabilità dovesse essere quella vigente al momento del perfezionamento di tutti i presupposti e non già quella, eventualmente diversa, vigente al momento del verificarsi dell’evento, così come richiedeva il Dottore che avrebbe così potuto beneficiare della previgente disciplina che non prevedeva il requisito dell’attualità dell’iscrizione.
Con la sentenza n. 404/2000 la Corte Costituzionale ha, invece, affrontato la questione della legittimità costituzionale dell’art. 21 della L. n. 249/91 che disciplina l’istituto della restituzione dei contributi soggettivi in favore dei superstiti richiedendo, come già accennato, il requisito della costanza del rapporto assicurativo al momento del decesso.
La condizione della costanza del rapporto assicurativo è stata considerata dal Giudice remittente irragionevole e, per l’effetto, contrastante con l’art. 3 della Costituzione anche in considerazione delle diverse soluzioni normative presenti in analoghi ordinamenti previdenziali dei liberi professionisti con riferimento al medesimo istituto.
La Corte Costituzionale nel respingere le censure sollevate ha avuto modo di ripercorrere alcuni dei principi cardine enucleati dalla giurisprudenza della Corte con riferimento all’istituto della restituzione dei contributi, innanzitutto sottolineando come si tratti di previsione normativa eccezionale e derogatoria dell’opposto principio di carattere generale nell’ambito previdenziale dell’acquisizione, alla gestione previdenziale d’appartenenza, dei contributi legittimamente versati.
In secondo luogo la Corte ha sottolineato come i sistemi previdenziali dei liberi professionisti abbiano natura solidaristica e come l’istituto della restituzione dei contributi non implica necessariamente la corrispettività tra contributi e pensioni, ma soltanto una particolare configurazione dei doveri di solidarietà comunque posti a carico degli iscritti.
La Corte ha, poi, ulteriormente precisato come, al fine di garantire gli equilibri finanziari del sistema, non possa non restare affidato alla discrezionalità del legislatore stabilire in quale misura l’interesse dei singoli alla restituzione dei contributi sia suscettibile di contemperamento con il principio della solidarietà.
In relazione, infine, alla censura fondata sui diversi presupposti per l’insorgenza del diritto in diversi sistemi previdenziali, la Corte ha ribadito il principio più volte espresso dell’autonomia dei diversi sistemi di previdenza obbligatoria in relazione alle peculiarità di ogni categoria e considerate le rispettive esigenze d’equilibrio finanziario.
Tra le ulteriori pronunce meritevoli di menzione, si richiama la n. 480/2001 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro che, con particolare riferimento alla problematica dei riflessi previdenziali del ricorrerre di fattispecie d’incompatibilità in capo al professionista, ha sottolineato come, a prescindere dalla sussistenza di norme di diritto positivo che prevedano l’inutilizzabilità a fini previdenziali di periodi assicurativi maturati in condizioni di incompatibilità, tale conseguenza sia un principio immanente di ogni sistema previdenziale, dovendosi ritenere inoperativa la garanzia di cui all’art. 38 Cost. in presenza di violazioni di norme poste a tutela di interessi generali.
La pronuncia è particolarmente rilevante in quanto offre una prima ricostruzione sistematica della Giurisprudenza formatasi sul tema offrendo un’ipotesi di composizione dei contrapposti orientamenti di legittimità.