Il sistema previdenziale dell'ENPACL

Deve preliminarmente ricordarsi che il sistema previdenziale dell'Enpacl  è stato interamente ridisegnato dalla recente riforma in vigore dall'1.1.2020 - il presente contributo quindi ha valore illustrativo di carattere, per così dire, storico. Esso è, infatti, riferito al primo regolamento di attuazione delle attività previdenziali, regolamento che, a sua volta, riproduceva essenzialmente la disciplina legale di cui alla l. n. 249 del 1991.
 

L’iscrizione a ENPACL è, in via generale, obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi.

Per quanti siano già iscritti ad altra Cassa di Previdenza e mantengano tale iscrizione e per quanti optino per altro ente previdenziale dei liberi professionisti, l’iscrizione all'ENPACL è facoltativa (cfr. art. 8 dello Statuto).

E’ previsto, a carico degli iscritti a ENPACL, un contributo soggettivo obbligatorio in misura fissa (nel 2004 pari ad Euro 2.313,73).

Il contributo per i neoiscritti all'ENPACL è ridotto alla metà per i primi quattro anni sempre che la prima iscrizione all’ente sia precedente al compimento del trentacinquesimo anno d’età.

Può versare il contributo soggettivo nella misura dimezzata anche l’iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (cfr. l’art. 40 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

E’ previsto, a carico di tutti gli iscritti all’Albo, l’obbligo di applicare una maggiorazione percentuale del 2% (contributo integrativo) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA e di versarne alla Cassa il relativo ammontare.

Per le Associazioni professionali, Società di professionisti o i Centri elaborazioni dati nelle quali il consulente figuri come associato o socio, il professionista è tenuto a versare alla Cassa il contributo integrativo anche in relazione alla quota degli utili nella società o nell’associazione. (cfr. art. 41 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

I contributi si prescrivono nel termine di cinque anni (cfr. art. 45 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

Tutti gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro devono comunicare all’ENPACL, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza, l’ammontare del volume d’affari ai fini dell’IVA sul quale viene calcolato il contributo integrativo (cfr. art. 43 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

In caso di pagamento tardivo della contribuzione soggettiva e della contribuzione integrativa, vengono applicate: la sanzione del pagamento di una somma pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti percentuali applicati sulla quota capitale dovuta, se il pagamento viene effettuato entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza, aumentato di cinque punti percentuali se il pagamento viene effettuato oltre il suddetto termine.

Sono, altresì, applicate sanzioni nel caso di ritardo nell’invio della comunicazione del volume d’affari.

Le sanzioni sono previste in misure fisse differenti a seconda se l’invio avvenga entro il termine di 90 giorni dalla scadenza (Euro 40,00) o oltre (Euro 200,00).

Sono previsti massimali in ordine a tutte le sanzioni previste in percentuale (cfr. artt. 93 e 94 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

I contributi soggettivi possono essere riscossi a mezzo ruolo o, su richiesta dell’Enpacl, mediante pagamento su c/c postale o presso gli istituti di credito incaricati dall’Ente.

I contributi integrativi, il cui pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno, sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale o presso gli istituti di credito incaricati dall’Ente.

L’Enpacl ha il diritto di riscuotere le somme dovute per contributi, sanzioni e interessi a mezzo ruoli da esso compilati e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette (cfr. art. 44 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

Per coloro che cessino o abbiano cessato dall’iscrizione all’Enpacl, senza aver maturato il diritto a pensione, ed abbiano almeno 65 anni d’età, è prevista la possibilità di conseguire la restituzione dei contributi soggettivi versati.

La restituzione è prevista anche in favore dei superstiti di soggetto deceduto in costanza di rapporto assicurativo che non abbiano titolo alla pensione indiretta (cfr. art. 47 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

L’ENPACL corrisponde pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità ed indirette. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda e, salvo che per vecchiaia, reversibilità ed indirette (che decorrono dalla data dell’evento), decorrono dalla data di presentazione della domanda (cfr. art. 1 del Regolamento di previdenza).

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o di quella in favore dei superstiti gli arretrati vengono corrisposti per un massimo di due annualità e senza interessi (cfr. artt. 1 e 3 del Regolamento d’attuazione dello Statuto) La pensione di vecchiaia è corrisposta con 65 anni d’età e 30 anni di contributi.

La misura della pensione risulta dalla somma di due addendi dei quali il primo è in misura fissa (tale misura è incrementata di 1/30 per ogni contributo eccedente le trenta annualità) ed il secondo è pari al 8% del complesso dei contributi integrativi versati.

I pensionati di vecchiaia e d’anzianità che, dopo il pensionamento, proseguano l’attività professionale hanno titolo alla percezione di un supplemento al compimento di ogni triennio di contribuzione (cfr. artt. 5 e 6 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

La misura del supplemento è pari al 8% dei contributi soggettivi ed integrativi versati (cfr. art. 5 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

La pensione d’anzianità è corrisposta, previa cancellazione dall’Albo professionale, a coloro che abbiano maturato 35 anni d’anzianità contributiva ed i requisiti anagrafici di cui alle disposizioni della L. n. 335/95 e della L. n. 449/1997.

E’, altresì, corrisposta, a prescindere dall’età, con 40 anni di contributi.

In questo ultimo caso non è richiesta la previa cancellazione dall’Albo (cfr. art. 6 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

La pensione decorre dalla domanda e si calcola come la pensione di vecchiaia. 

La pensione di inabilità è corrisposta, su domanda, previa cancellazione dall’Albo, a coloro la cui capacità all’esercizio della professione sia totalmente esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, a condizione che domanda e stato inabilitante si verifichino in costanza di iscrizione.

La pensione decorre dal momento della presentazione della domanda a condizione che l’istante possa vantare un’anzianità contributiva e di iscrizione quinquennale in caso di malattia (in caso di infortunio non sono previsti requisiti contributivi e di iscrizione minimi), che l’inabilità totale sia sopravvenuta all’iscrizione e che la domanda sia presentata in costanza di iscrizione.

Il calcolo della pensione viene effettuato come per la pensione di vecchiaia (cfr. art. 7 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

La pensione di invalidità spetta a coloro la cui capacità all’esercizio professionale, a causa di malattia o infortunio sopravvenute all’iscrizione, sia ridotta a meno di un terzo, a condizione che siano stati maturati dieci anni di iscrizione e contribuzione (in caso di malattia) o cinque in caso di infortunio e che la domanda sia presentata in costanza di iscrizione.

La misura è pari al 70% della pensione risultante dal calcolo effettuato come per una pensione di vecchiaia (cfr. art. 14 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

Le pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità ed inabilità sono reversibili, nella misura del 60% (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro), in favore del coniuge e, in assenza del coniuge, nella misura del 60% in favore in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 20% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro.

In mancanza degli indicati superstiti, le pensioni sono reversibili nella misura del 50% in favore del genitore (60% in favore dei due genitori) inabile a proficuo lavoro e con redditi inferiori alla metà dell’importo fissato di anno in anno per la pensione base.

La pensione indiretta spetta agli indicati superstiti nelle misure percentuali precisate, in caso di decesso di iscritto, in costanza di rapporto assicurativo, senza diritto a pensione che possa vantare un requisito assicurativo e contributivo almeno decennale e che sia iscritto all’ENPACL prima del 50° anno d’età (cfr. art. 21 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

Il trattamento pensionistico è integrato al trattamento minimo previsto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a favore di coloro che non posseggano redditi di importo superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo stesso (cfr. artt. 24 e ss. del Regolamento d’attuazione dello Statuto).

E’ ammesso il riscatto del periodo legale per il conseguimento della laurea e il servizio militare mediante il versamento della relativa riserva matematica.

Il professionista che possa vantare dieci anni di iscrizione e contribuzione o tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, è ammesso alla prosecuzione volontaria, mediante il versamento della contribuzione soggettiva dovuta a decorrere dalla domanda (cfr. art. 40 del Regolamento d’attuazione dello Statuto).


 
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