Il nuovo regolamento di attuazione dello Statuto dell'ENPACL, deliberato dall'Assemblea dei Delegati nel giugno del 2008 ed integrato nel giugno del 2009, ed approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 29 ottobre 2009 ha introdotto importanti modifiche al sistema di calcolo della pensione di vecchiaia e un'interessantissima noività, sotto il profilo delle entrate contributive.
La riforma ha interessato sia la contribuzione che le pensioni dell'Enpacl. Sotto il profilo della contribuzione, è stato previsto che, oltre alla contribuzione obbligatoria, gli iscritti abbiano la facoltà di versare una quota di contribuzione aggiuntiva che darà luogo ad una seconda quota di pensione da calcolarsi con metodo contributivo.
Inoltre, è stato previsto che, a decorrere dal 1.1.2009, gli iscritti all'Enpacl versino contributi in misura diversificata in dipendenza della loro anzianità di iscrizione. Segnatamente, con decorrenza dal 1.1.2009, gli iscritti all'Enpacl con anzianità fino a 5 anni pagheranno un contributo pari a Euro 1.300 e, a decorrere dal 1.1.2014, pari a Euro 1.950; gli iscritti all'Enpacl con anzianità contributiva da 6 a 10 anni, a decorrere dal 1.1.2009 pagheranno un contributo pari a Euro 2.600 e, a decorrere dal 1.1.2014, un contributo pari a Euro 3.300; gli iscritti all'Enpacl con anzianità contributiva da 11 a 15 anni, pagheranno, a decorrere dal 1.1.2009, un contributo pari a Euro 3.300 e, a decorrere dal 1.1.2014, pari a Euro 4.950; gli iscritti all'Enpacl con anzianità contributiva da 16 a 20 anni, pagheranno, a decorrere dal 1.1.2009, un contributo pari a Euro 3.700 e, a decorrere dal 1.1.2014, pari a Euro 5.550; gli iscritti all'Enpacl con anzianità contributiva superiore a 21 anni pagheranno, a decorrere dal 1.1.2009, un contributo pari a Euro 4.300 e, a decorrere dal 1.1.2014, pari a Euro 6.450.
A partire dal sesto anno di iscrizione all'Enpacl, è prevista la possibilità, su domanda, di ottenere una riduzione dell'importo della contribuzione dovuta per quanti siano iscritti ad altra forma previdenziale mentre non è più prevista la riduzione del contributo per i neoiscritti.
Non esistono più limiti d'età per presentare le domande di riscatto del periodo di praticantato, del corso di laurea e degli anni di contribuzione ridotta. E' stata modificata la modalità di calcolo dell'onere di riscatto che oggi è effettuata con il sistema della riserva matematica.
Altra rilevante innovazione è quella che concerne la soppressione della facoltà di conseguire la restituzione dei contributi al compimento del 65° anno d'età in caso di mancata maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. L'iscritto all'Enpacl che abbia, tuttavia, maturato un'anzianità di iscrizione e contribuzione almeno triennale potrà ottenere una pensione con calcolo contributivo.
Con riferimento a quest'ultimo provvedimento, esso ricalca, in effetti, le innovazioni apportate di recente agli ordinamenti previdenziali di Inarcassa, Cassa Geometri e Cassa Forense e, analogamente, non possono non sollevarsi dubbi in merito alla sua legittimità giacchè si tratta di un provvedimento normativo di fonte secondaria che sopprime una facoltà prevista da una fonte primaria.
La pensione base erogata dall'ENPACL, già prima della riforma, prevedeva che la stessa fosse calcolata a partire da un importo in misura fissa del quale ogni anno di iscrizione rappresentava 1/30 del trattamento complessivamente spettante (in tal senso ad un'anzianità di 35 anni avrebbe corrisposto un trattamento lordo annuale pari a 35/30 di tale valore fisso). All'importo base andava poi aggiunto un importo da calcolarsi in misura percentuale rispetto alla contribuzione integrativa effettivamente versata all'ente. Tale percentuale, pari al 10% sino al 2001 è stata successivamente ridotta al 8%.
Il valore fisso necessario per il calcolo della pensione base, è stato variato in aumento a decorrere dal 1.1.2010 sino al valore di Euro 9.000,00 e, a decorrere dal 1.1.2014 sino al valore di Euro 12.000. Ciò significa che la pensione base sarà composta di tre quote:
la prima, riferibile all'anzianità maturata sino al 1.1.2010, pari a tanti trentesimi del valore di Euro 8.500,96 quanti sono gli anni di anzianità contributiva maturata anteriormente al 2010,
la seconda pari a tanti trentesimi del valore di Euro 9.000,00 quanti sono gli anni di anzianità contributiva maturati dal 1.1.2010 al 1.1.2014
la terza pari a tanti trenesimi del valore di Euro 12.000,00 quanti sono gli anni di anzianità contributiva maturati dal 2014 in avanti.
Come prima, poi, mette conto ricordare che la pensione Enpacl è incrementata dagli importi complessivamente versati a titolo di contribuzione integrativa nella misura del 10% fino al 31 dicembre 2001 e dell’8% per gli anni successivi.
Alla pensione base, maggiorata dell'importo dovuto in relazione alla contribuzione integrativa versata, sarà aggiunta una quota di pensione, da calcolarsi con sistema contributivo, in relazione all'eventuale maggiore contribuzione versata rispetto a quella pertinente alla propria fascia.
Con riferimento ai supplementi di pensione ed ai contributi dovuti successivamente al pensionamento, la riforma ha previsto che, a decorrere da 1° gennaio 2009, i pensionati che rimangono iscritti possono versare il contributo soggettivo della prima fascia e conseguono un supplemento di pensione calcolato esclusivamente nella misura percentuale dell'8% sul contributo integrativo. In tale guisa, l'Enpacl ha, in sostanza, trasformato il contributo soggettivo versato dai già pensionati in un contributo di solidarietà dissociandolo da qualsivoglia beneficio previdenziale ad esso connesso.
In difetto di tale opzione, il supplemento sarà pari al 8% della complessiva contribuzione versata al termine del triennio.
Dopo il pensionamento, in conclusione, ogni triennio sarà corrisposto su domanda un supplemento di pensione pari al 8% della contribuzione successivamente versata; nel caso in cui il diritto alla pensione sia maturato in corso d'anno, la contribuzione successivamente versata sino al 31 dicembre determinerà un ricalcolo della pensione inizialmente riconosciuta e la sua maggiorazione pari al 8% di detta contribuzione; il primo supplemento partirà, dunque, dal 1 gennaio dell'anno successivo al pensionamento.