Solo i redditi professionali soggetti a contributo

Con la sentenza n. 4057 del 2008, la Suprema Corte di cassazione, Sezione Lavoro, torna ad occuparsi, dopo tre anni, di un profilo previdenziale particolarmente delicato e, cioè, quello dell'individuazione della base imponibile di reddito sulla quale commisurare il contributo soggettivo ed il contributo integrativo.

La questione assume una particolare rilevanza in considerazione delle conseguenze applicative in tema di iscrizione agli enti previdenziali dei liberi professionisti in quanto, nella maggior parte di essi, l'esercizio della professione è presupposto dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione, prima ancora che dell'obbligazione contributiva.

In tal senso ricondurre redditi e volumi d'affari all'interno dell'attività professionale ed assoggettarli a contribuzione (soggettiva e integrativa) comporta anche, in molti casi, l'insorgenza o meno dell'obbligo di iscrizione all'ente di previdenza.

A livello pratico, molti casi si presentano nel sistema previdenziale di ingegenri e architetti, stante la prassi operativa adottata negli ultimi anni da Inarcassa di procedere con  le iscrizioni d'ufficio sulla base dei dati risultanti dall'amministrazione finanziaria.

Cass. n. 4057 del 2008, nell'ambito del sistema previdenziale della Cassa Geometri, allineandosi alle analoghe conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte con le sentenze nn.  11154 del 11 giugno 2004, 3468/2005 e 3064/2001, ha affermato il principio per il quale rientrano nella base imponibile della contribuzione soggettiva ed integrativa solo i redditi derivanti dall'esercizio della professione e non tutti i redditi denunciati fiscalmente come professionali.

Secondo la Suprema Corte, dunque: "la nozione di reddito professionale netto di cui all'art. 10 comma 1 della Legge n. 773/1982 deve intendersi come reddito derivante dalla professione di geometra, mentre la successiva dicitura quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef indica l'ammontare che va preso a base della commisurazione del contributo ma non significa che tutti i redditi professionali, comunque conseguiti, siano attratti nella base contributiva".

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze svolte dalla Cassa Geometri secondo cui l'attività svolta dal geometra all'interno del consiglio d'amministrazione ed il relativo reddito conseguito sarebbe stato assoggettabile a contribuzione in considerazione del fatto che il bagaglio culturale del geometra avrebbe favorito l'assunzione e lo svolgimento della carica.

Al riguardo, ha ribadito le conclusioni della Corte d'Appello, ritenute esenti da censure, secondo cui solo le mansioni tipiche del geometra debbono essere assoggettate a contributo e  secondo cui le mansioni connesse con la carica di presidente del consiglio d'amministrazione di una società immobiliare non sono tipiche della professione di geometra e, pertanto, non determinano nè l'assoggettamento a contribuzione previdenziale nè, come conseguenza implicita, l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione ove si tratti degli unici redditi del professionista.

RICHIEDI CONSULENZA