ENPAIA Circolare n1 del 4 febbraio 2008 sugli obblighi contributivi e previdenziali delle Aziende

 

 

 

 

CIRCOLARE 4 FEBBRAIO 2008 N°1

Informazioni su obblighi contributivi e previdenziali delle Aziende Agricole


Si conferma che la Legge Enpaia 1655/1962 continuerà a regolare le norme contributive delle aziende agricole.
Pertanto, rimangono invariati gli obblighi derivanti dalla predetta legge e inerenti il Trattamento di Fine Rapporto, il Fondo di Previdenza, l’Assicurazione contro gli Infortuni professionali ed extraprofessionali e le malattie professionali.

INFORMAZIONI PRELIMINARI


• Aliquote contributive:
11% per gli impiegati e 12% per i dirigenti e sono così suddivise:
Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) pari al 6% della retribuzione lorda mensile ed è a totale carico del datore di lavoro.
Fondo di Previdenza pari al 4% della retribuzione lorda mensile, di cui l’1,50% a carico del dipendente.
Assicurazione Infortuni professionali ed extra-professionali pari all’1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti) ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

Le suindicate aliquote riguardano anche il lavoro flessibile. Per i lavoratori utilizzati come impiegati o dirigenti agricoli mediante contratto di somministrazione (D. Lgs. 276/03 – Legge Biagi), fermo restando che il rapporto intercorre sempre fra agenzia e lavoratore, è obbligatoria l’iscrizione presso l’INPS e l’ENPAIA; quest’ultima sostituisce, anche in questo caso, l’INAIL ai sensi dell’articolo 6, 25° comma, della legge 29 febbraio 1988 n° 48.
Sul totale dei contributi è dovuta dal datore di lavoro l’addizionale del 4%, prevista dal penultimo comma dell’articolo 2 della legge 1655/62, per le spese di accertamento e di riscossione.

• Contributo di solidarietà:
i contributi versati all’Enpaia, in quanto afferenti a forme di previdenza obbligatoria, non sono soggetti al contributo di solidarietà dovuto all’INPS nella misura del 10%. Viceversa, le somme a carico dei datori di lavoro destinate a forme pensionistiche complementari (es. Agrifondo aliquota 1,2%) sono soggette a tale contributo di solidarietà ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. 252/2005 e sono esenti dalla contribuzione ordinaria.

• Corrispondenza con la Fondazione:
per qualsiasi tipo di richiesta deve essere sempre indicato il numero di posizione aziendale e il numero di matricola del dipendente interessato.
Tutte le aziende devono comunicare all’ENPAIA la propria e.mail ed eventuali cellulari di servizio per consentire comunicazioni più veloci e puntuali.

• i moduli, il testo della legge, dei regolamenti e delle circolari Enpaia, possono essere scaricati direttamente dal sito www.enpaia.it


DENUNCE E MODULISTICA

• Denuncia di apertura posizione assicurativa:
la richiesta tramite Modello AP/01, sottoscritto dal titolare dell’azienda, va inviata allegando tutta la documentazione richiesta.

• Denuncia di assunzione:
la comunicazione tramite l’apposito modulo ISCR/01, sottoscritto anche dal dipendente, deve essere inviata alla Fondazione entro 15 gg dalla data di assunzione.

• Denuncia mensile telematica e modalità di pagamento:
deve essere trasmessa entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di competenza. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dei relativi contributi tramite:
o M.Av. bancario: la conferma dati dell’autodenuncia contributiva attiva un tasto che consente l’elaborazione e la stampa del M.Av., pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. L’utilizzo permette una riconciliazione immediata dell’incasso ricevuto ed è privo di costi per l’utente. E’ inoltre possibile il pagamento del M.Av. a mezzo internet Banking digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca;
o Bonifico bancario: deve essere appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17. E’ necessario indicare nella causale del bonifico il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento;
o Bollettino di c/c postale: da utilizzare solo nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo del M.Av..

• Denuncia di variazioni:
i dati anagrafici relativi all’azienda, al legale rappresentante e al dipendente devono essere trasmessi entro 30 gg. Dalla variazione con il modello VAR/01.

• Denuncia di sospensione del rapporto di lavoro:
l’invio del modello SOSP/01 è obbligatorio per la Cassa Integrazione e per la malattia (di cui all’art. 36 del CCNL quadri e impiegati agricoli del 27 maggio 2004), che vanno debitamente documentate. Le sospensioni devono essere indicate per l’intero periodo e non con riferimento al singolo mese di denuncia retributiva.

• Denuncia di cessazione del rapporto di lavoro:
la comunicazione tramite l’apposito modello PREV/01, sottoscritto anche dal dipendente, deve essere trasmesso alla Fondazione entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione. Non può essere comunicata on line.

• Denuncia di infortunio:
in caso denuncia di infortunio professionale ovvero in itinere la denuncia si trasmette tramite il modello PREV/05 alla Fondazione e all'Autorità di Pubblica Sicurezza; per infortuni determinati da incidente stradale in itinere o extraprofessionale e da eventi extralavorativi si deve compilare il modello PREV/37; alla ripresa dell'attività lavorativa bisogna inviare il modello PREV/50; in caso di infortunio in itinere il modello QUEST/IT e il modello MAL/PROF per la richiesta di riconoscimento di malattia professionale.

• Denuncia chiusura posizione aziendale:
utilizzare il modello CHP/01 sia per la chiusura temporanea che per quella definitiva.

• Comunicazioni obbligatorie telematiche:
si ritiene opportuno rammentare che in data 11/1/2008 è entrato in vigore il decreto interministeriale del 30/10/2007 il quale ha introdotto una nuova modulistica per le comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro devono trasmettere ai Centri per l’Impiego. Tale modulistica, a decorrere dall’1/3/2008, dovrebbe essere trasmessa esclusivamente per via telematica. In seguito saranno fornite le opportune informazioni e precisazioni sull’incidenza per l’Enpaia.

ULTERIORI INFORMAZIONI

• Note di rettifica:
le denunce mensili dei contributi confermate possono essere modificate esclusivamente dall’ufficio contributi, che provvede all’emissione e all’invio delle note di rettifica. Le note a debito, cui è sempre allegato il M.Av, non comportano obbligo di versamento se le differenze contributive sono già state pagate, ma attestano l’avvenuta rettifica e non devono pertanto essere restituite all’Ente.

• Notifiche d’ufficio:
per le aziende che non hanno inviato le denunce mensili, saranno emesse le notifiche d’ufficio con l’applicazione delle sanzioni previste per omessa denuncia di retribuzione (vedi sistema sanzionatorio). La notifica sarà effettuata sulla base dell’ultimo aggiornamento del rapporto di lavoro e, comunque, con riferimento ai minimi contrattuali vigenti. In caso di contestazione della notifica d’ufficio, dovranno essere inoltrati copia della denuncia mensile e il relativo pagamento effettuati nei termini.

Sistema sanzionatorio:
Omesso o ritardato versamento dei contributi: TUR (tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5,5 punti, in ragione d’anno, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti.

Evasione contributiva (mancata o ritardata denuncia del rapporto di lavoro o della retribuzione mensile):
o Mancata denuncia: 30% annuo, fino ad un massimo del 60% dei contributi dovuti.
o Ritardata denuncia: TUR più 5,5 punti, in ragione d’anno, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti.
Ritardata denuncia del rapporto di lavoro o di elementi di esso a causa di incertezze interpretative sulla sussistenza dell’obbligo contributivo: TUR più 5,5 punti, in ragione d’anno, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti.
Ritardato versamento dei contributi per tardivo finanziamento pubblico di enti non aventi fine di lucro, incertezze interpretative particolarmente rilevanti, fatto doloso di terzo, crisi aziendale documentata, procedure concorsuali: il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso più elevato fra quello di rivalutazione annua del TFR e quello di rivalutazione annua del Fondo di Previdenza;
attualmente il tasso corrisponde al 4% (Delibera C.d.A. n. 5 del 16 aprile 2004).
Interessi di differimento e dilazione: TUR vigente al momento del pagamento con la maggiorazione di 6 punti, in ragione d’anno.
Con l’occasione, si ritiene opportuno evidenziare che, in base a quanto disposto dal comma 1172 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro agricolo sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è configurato come reato e, pertanto, perseguibile penalmente.

• Regolarità contributiva:
l’attestazione di regolarità contributiva, che finora è stata necessaria nei casi di aggiudicazione di appalti, è ora indispensabile anche per poter
accedere a finanziamenti comunitari. In particolare, per le imprese agricole è previsto dall’articolo 1-bis comma 2 della legge 12 luglio 2006 n°228, ai fini dell’accesso a finanziamenti comunitari, l’obbligo della certificazione di regolarità contributiva relativamente alle prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. L’azienda può farne richiesta anche a mezzo fax ai numeri 06/5914444 – 06/5458385.

• Sospensioni contributive per calamità naturali:
come disposto con delibera consiliare n. 3 dell’11 marzo 2004, in caso di provvedimenti di necessità emanati a seguito di calamità naturali o emergenze sanitarie, questa Fondazione può accordare sospensioni del pagamento dei contributi solo per la parte afferente l’assicurazione contro gli infortuni (aliquota 1% per gli impiegati; 2% per i dirigenti). Si rammenta nello stesso tempo che, in considerazione del carattere integrativo delle proprie forme previdenziali, essa non può concedere alcuna riduzione di contributi a fronte di provvedimenti legislativi (art.8 c.9 L.407/90, art.11 c.27 L.537/93, ecc.) che prevedono sgravi contributivi.

• Estratto conto individuale:
entro il 30 giugno di ogni anno ciascun iscritto all’ENPAIA riceverà l’estratto conto del TFR, che verrà trasmesso in copia anche all’Azienda, e l’estratto conto del Fondo di Previdenza.

• Delega a terzi:
nel caso in cui l’azienda deleghi Confederazioni Datoriali, Sindacati, Consulenti etc. a trasmettere le denunce inerenti la gestione ENPAIA, deve compilare il modello DELEGA/01.

• Contributo di assistenza contrattuale:
dovuto nella misura mensile di euro 1,72 per ciascun dipendente, viene addebitato per tutti i Quadri e gli Impiegati per i quali è applicato il C.C.N.L. per i Quadri e gli Impiegati Agricoli. Esso è riscosso dall’ENPAIA per conto delle Organizzazioni firmatarie del succitato contratto. Tale contributo, al cui pagamento provvede integralmente il datore di lavoro, grava per il 50% sul dipendente e per il restante 50% sull’azienda.

• Rivista “Previdenza Agricola”:
illustra diffusamente le modalità innovative di lavoro che si attuano per garantire un miglior servizio agli iscritti, comunica gli adempimenti delle aziende e dei lavoratori e le modalità per ricevere le prestazioni. Dedica alle forme pensionistiche complementari particolare attenzione con approfondimenti, dibattiti e proposte e offre una finestra ragionata sulle problematiche agricole attuali.
La quota mensile dell’abbonamento alla rivista, pari ad euro 0,65 (1/12 della quota annua di euro 7,75) per ciascun iscritto e per ciascuna azienda, verrà addebitata automaticamente al momento dell’iscrizione all’Enpaia.

• Agrifondo:
è il fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati, a cui si aggiungono altre categorie per effetto di accordi. Agrifondo ha lo scopo di costituire, per gli aderenti, una pensione complementare a quella obbligatoria di base. Per il lavoratore iscritto all'Enpaia, può essere versato ad Agrifondo un contributo pari all'1,2% a suo carico e l'1,2% a carico dell'azienda. Si ricorda che sul sito www.agrifondo.it sono disponibili tutte le informazioni, anche quelle necessarie per procedere all'adesione.
Si ricorda che il D. Lgs. n. 252/2005 obbliga le aziende ad applicare le prescrizioni relative al TFR che, in caso di silenzio-assenso del lavoratore con qualifica di operaio (CCNL Operai agricoli e florovivaisti), deve essere versato ad Agrifondo.

Per qualsiasi informazione e nell’ambito della continua collaborazione fra gli operatori della Fondazione e gli utenti (Consorzi, Aziende, Iscritti, Consulenti e Associazioni) sono a disposizione i numeri verdi 800.010270 – 800.313231 – 800.242621– 800.242624 .

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