ENPAIA Regolamento di attuazione della Fondazione

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA FONDAZIONE ENPAIA

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 Giugno1995 e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro con decreto interministeriale 2 Gennaio 1996.



Articolo 1 Tempi e modi di iscrizione.

1. L'assunzione dei dipendenti indicati all'articolo 3 comma 1 dello Statuto deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione utilizzando gli appositi moduli. Se la denuncia è presentata senza utilizzare i moduli predisposti, o, comunque, è incompleta, l'Ente invita la Ditta a regolarizzarla. Se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito dell'Ente, alla Ditta non sarà imputato alcun ritardo.
2. Le variazioni di qualifica o degli elementi costitutivi della retribuzione di ciascun dipendente debbono essere denunciate all'Ente nei trenta giorni successivi al mese in cui sono intervenute.


Articolo 2 Contributi

1. I contributi dovuti all'Ente sono determinati nella seguente misura:
a) il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dipendenti. Dell'intero contributo per il fondo di previdenza, l'aliquota 1 per cento è destinata alla copertura dei rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati. Per la sola applicazione dell'articolo 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo dovuto dal lavoratore nel conto individuale di previdenza è individuato nell'1 per cento;
b) il contributo per il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto è stabilito nella misura del 6,50 per cento della retribuzione ed è posto a totale carico dei datori di lavoro. Gli stessi potranno direttamente trattenere la quota di cui all'articolo 3, comma 16, della legge 29 maggio 1982 n. 297 in quanto dovuta per il lavoratore stesso;
c) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni è stabilito nella misura del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati dell'agricoltura. Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti e degli impiegati assicurati.
2. Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella misura del 4 per cento sull'importo dei contributi stessi.


Articolo 3 Riscossione dei contributi.

1. I datori di lavoro sono tenuti a versare all'Ente i contributi previsti all'articolo 2 sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori d'opera.
2. A partire dal 1º gennaio 1996 i contributi dovuti saranno versati mensilmente. Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. (1)
(1) A seguito della determinazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 settembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 vige il sistema di autodenuncia e versamento dei contributi entro il giorno 25 del mese successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono.


Articolo 4 Rinvio.

Il contributo dovuto da ciascun Consorzio aderente alla Convenzione di cui all'articolo 2, comma 2 dello Statuto, è regolato nella percentuale, nelle modalità di calcolo e di riscossione e in ogni altro aspetto connesso, dalla Convenzione stessa.
Articolo 5 Riscossione di contributi di assistenza contrattuale e sindacale.
Sulla base di apposita convenzione, l'ENPAIA può effettuare un servizio di riscossione del contributo di assistenza contrattuale e sindacale a favore delle Organizzazioni sindacali che rappresentano categorie di lavoratori assicurati all'Ente e di datori di lavoro

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