ENPAIA Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli impiegati dell’Agricoltura Statuto

 

STATUTO


Adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 novembre 1997 e approvato dal Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica con Decreto del 25 marzo 1998.

TITOLO PRIMO
CARATTERI E FINALITÀ

Art. 1 - Natura, definizione e sede.

1. L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati agricoli - E.N.P.A.I.A. - disciplinato dalla legge 29 novembre 1962 n. 1655, è trasformato in fondazione, senza scopo di lucro, con personalità di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs 30 giugno 1994 N° 509 e dell’articolo 1 comma 33, lettera “a” n. 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
2. L’Ente assume la denominazione di Fondazione “Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura” abbreviato in Fondazione E.N.P.A.I.A., ha sede in Roma, viale Beethoven 48, e svolge la sua attività sull’intero territorio nazionale.


Art. 2 - Finalità.


1. L’Ente, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962 N° 1655 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lo scopo di gestire, secondo le norme del presente Statuto, del Regolamento di attuazione e dei singoli Regolamenti delle gestioni, le seguenti forme di previdenza a favore dei soggetti indicati al primo comma dell’articolo 3:
a) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
b) trattamento di previdenza;
c) accantonamento del trattamento di fine rapporto.
2. L’Ente provvede alla gestione del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali secondo la disciplina della convenzione di diritto privato stipulata il 9 giugno 1971 tra l’E.N.P.A.I.A. da una parte, e l’Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (A.N.B.I.) ed il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.) dall’altra ed approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° aprile 1971 n. 3763.
3. L’E.N.P.A.I.A. provvede altresì, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 10 febbraio 1996 n°103, alla corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti - mediante specifiche gestioni separate e nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalle disposizioni regolamentari - nei confronti dei periti agrari e degli agrotecnici, che svolgono attività autonoma di libera professione, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.
4. L’Ente, sulla base dei relativi regolamenti approvati dal Consiglio d’amministrazione, concede ai soggetti di cui all’art. 3 prestiti e mutui agevolati garantiti da ipoteca di primo grado per l’acquisto di beni immobili.
5. L’Ente gestisce le prestazioni previste dal regolamento del Fondo per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale dell’Ente ai sensi della normativa vigente.
6. a) L’Ente può gestire, per i soggetti di cui al 1° comma dell’articolo 3, nell’ambito del trattamento di previdenza, forme pensionistiche complementari secondo le norme definite nelle rispettive contrattazioni collettive nazionali e secondo quanto previsto nel decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni.
b) L’Ente inoltre può gestire per altre categorie di soggetti operanti nel settore dell’agricoltura e delle attività connesse nonché dell’agroalimentare, forme di assistenza e di previdenza integrativa, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni, istituendo gestioni autonome con contabilità separate.


Art. 3 - Soggetti beneficiari delle prestazioni.

1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 29 novembre 1962 N° 1655 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994 N° 509, l’Ente gestisce le forme di previdenza obbligatoria di cui al primo comma del precedente articolo nei confronti dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d’ordine, con qualunque rapporto assunti, anche se in prova, che prestano opera retribuita alle dipendenze:
a) degli imprenditori, siano essi singoli o associati, delle società, dei consorzi e degli enti che esercitano attività agricola o attività comunque connesse e dei proprietari dei fondi affittati;
b) degli istituti, degli enti e delle associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l’incremento della produzione agricola ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo del Capo dello Stato 31 ottobre 1947 n. 1304;
c) dei consorzi di miglioramento fondiario e dei consorzi di irrigazione;
d) dei consorzi di bonifica, limitatamente alla assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali ed al trattamento di previdenza di cui al comma 1, lettere “a” e “b” dell’articolo 2;
e) delle aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, con esclusione dei dipendenti con mansioni di dirigenti;
f) degli enti di diritto pubblico, limitatamente ai dipendenti addetti alle imprese o alle aziende agricole dagli enti stessi esercitate.
2. Possono altresì essere iscritti alle forme volontarie di cui al comma 6 lettera “b” dell’articolo 2 altri soggetti operanti nel settore dell’agricoltura e delle attività connesse nonché dell’agroalimentare.


Art. 4 - Diritti e obblighi.

1. I beneficiari usufruiscono, alle condizioni e con le modalità indicate dai relativi regolamenti, delle prestazioni indicate all’articolo 2.
2. La contribuzione al finanziamento dell’Ente avviene nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento di attuazione.

TITOLO SECONDO
ORGANI DELL’ENTE

Art. 5 - Organi.

Sono Organi dell’Ente:
a) il Presidente ed il Vicepresidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci;
d) per ciascuna Gestione Separata, il Comitato Amministratore


Art. 6 - Il Presidente.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d’Amministrazione nel suo ambito, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
2. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell’Ente;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio d’Amministrazione;
d) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e) riferisce annualmente al Consiglio d’Amministrazione in sede di bilancio preventivo e di conto consuntivo sull’andamento tecnico-amministrativo delle gestioni dell’Ente;
f) firma gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l’Ente;
g) può disporre, in caso di necessità, provvedimenti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica del Consiglio d’Amministrazione nella prima seduta utile;
h) convoca e presiede i Comitati Amministratori delle Gestioni Separate;
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge altresì, tra i suoi membri, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. In caso di mancanza o di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. Al Vicepresidente il Presidente può delegare proprie funzioni.


Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto dai seguenti membri:
a) sette rappresentanti degli impiegati assicurati, di cui tre in rappresentanza dei dipendenti dei consorzi di bonifica;
b) un rappresentante dei dirigenti assicurati;
c) sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui due in rappresentanza dei consorzi di bonifica;
d) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati dalle associazioni sindacali di categoria rispettivamente più rappresentative a base nazionale individuate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avuto riguardo alle attività della Fondazione.
3. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione su proposta del Presidente.


Art. 8 - Poteri del Consiglio d’Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell’Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell’Ente.
2. In particolare spetta al Consiglio d’Amministrazione:
a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente dell’Ente;
b) deliberare l’assunzione del Direttore Generale dell’Ente nonché il relativo trattamento normativo ed economico;
c) deliberare le modifiche allo Statuto ed al regolamento di attuazione;
d) deliberare i regolamenti delle forme di previdenza gestite dall’Ente e le relative modifiche;
e) con riguardo alle linee programmatiche di cui all’art. 26, deliberare, non oltre il 30 giugno di ogni anno, il conto consuntivo dell’Ente e delle Gestioni Separate e non oltre il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell’Ente e delle Gestioni Separate nonché, non oltre il 30 novembre, le eventuali note di variazione;
f) deliberare il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti in conformità agli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva;
g) deliberare l’organigramma dell’Ente su proposta del Direttore Generale;
h) determinare gli emolumenti, gli assegni, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, il Vicepresidente e per i componenti degli Organi dell’Ente;
i) deliberare i criteri direttivi generali per l’assetto amministrativo-contabile dell’Ente;
j) determinare i criteri di investimento e di disinvestimento stabilendone i piani annuali e pluriennali;
k) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e di legati a favore dell’Ente;
l) scegliere i soggetti, iscritti al registro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 N° 88, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali;
m) deliberare, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni di cui all’articolo 2 comma 1;
n) deliberare l’approvazione del bilancio tecnico delle Gestioni di cui all’articolo 2 comma 1 che deve essere redatto con periodicità almeno triennale, e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all’andamento economico-finanziario delle stesse;
o) deliberare, per migliorare l’efficienza organizzativa e gestionale dell’Ente al fine di consentire a quest’ultimo un migliore conseguimento delle proprie finalità istituzionali, la costituzione o la partecipazione a società nonché l’adesione ad enti, organismi ed associazioni che operino nel perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell’Ente; può, inoltre, incentivare lo studio e lo sviluppo della previdenza in agricoltura anche mediante un proprio periodico;
p) stabilire il tasso di interesse da applicare per i prestiti ed i mutui di cui all’articolo 2 comma 4;
q) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta preventivamente formulata da un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio dei Sindaci;
r) nominare il direttore responsabile del periodico;
s) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti nonché deliberare su ogni altro oggetto inerente al conseguimento degli scopi statutari.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di commissioni consiliari, nominarne i componenti, determinandone le materie di competenza ed i relativi compensi; le commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti esterni.
4. Le deliberazioni di cui alle lettere “c”, “d” ed “m” sono sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994 N° 509.
5. Le deliberazioni di cui alle lettere “e”, “i”, “j” ed “n” sono trasmesse entro 10 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro ai sensi e per gli effetti di cui ’all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 N° 509.


Art. 9- Convocazione del Consiglio d’Amministrazione.


1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi, e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio sindacale o di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
2. Alla convocazione provvede il Presidente mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente l’indicazione del luogo della riunione, del giorno, dell’ora e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso è ridotto a tre giorni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.
5. Le deliberazioni previste alle lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “i”, “m” ed “o”, dell’articolo 8, comma 2, sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti.


Art. 10 - Il Collegio dei Sindaci.

1. Il Collegio dei Sindaci è composto dai seguenti membri:
a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Tesoro;
c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza degli impiegati agricoli ed un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei datori di lavoro; i componenti del Collegio della presente lettera c), sono designati dalle rispettive associazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale individuate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avuto riguardo alle attività della Fondazione;
d) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza di ciascuna delle Gestioni Separate di cui all’art. 2, comma 3, rispettivamente designati dal Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici.
2. Per i componenti del Collegio, oltre a quanto previsto al successivo articolo 12, valgono le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile.
3. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
4. Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile.


Art. 11 - Adunanze del Comitato Amministratore e funzioni

1. Il Comitato Amministratore delle singole gestioni separate è composto:
a) dal Presidente dell’Ente, che lo presiede;
b) dal Vicepresidente dell’Ente;
c) dal rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in seno al Consiglio di Amministrazione;
d) da sei rappresentanti eletti dalla categoria;
e) dal Direttore Generale, con voto consultivo.
Il Comitato Amministratore è convocato almeno quattro volte all’anno o quando il Presidente ne ravvisi la necessità; in seduta straordinaria, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata da almeno quattro membri.
2. Il Comitato Amministratore ha le seguenti funzioni:
a) con riguardo alle linee programmatiche di cui all’articolo 26, predispone i bilanci annuali della Gestione Separata, entro il 31 ottobre quello preventivo ed entro il 31 maggio quello consuntivo, corredati da una propria relazione; predispone altresì, i bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) delibera le modifiche al Regolamento di previdenza riferito alla Gestione Separata, subordinatamente a verifiche tecnico-attuariali di compatibilità con l’equilibrio della Gestione stessa, affidate a professionista nominato dal Presidente;
c) delibera in materia di contributi e prestazioni in conformità al disposto di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n°103;
d) vigila sull’affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull’andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per assicurarne l’equilibrio;
e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
f) delibera in materia di gestione patrimoniale indicando gli impieghi patrimoniali di propria competenza che verranno poi ricompresi nei piani annuali di investimento e disinvestimento adottati dall’Ente;
g) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente; nonché delibera su ogni altro oggetto inerente gli interessi della Gestione Separata.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del presente comma sono sottoposti all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro in conformità al disposto di cui all’art .3, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 30 giugno 1994 n°509.


Art. 12 - Modalità e tempi di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci

1. Sei mesi prima della scadenza degli Organi, il Presidente chiede al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale legittimate a designare i membri di ciascun organo.
2. Ricevuta la comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Presidente invita le associazioni di cui al comma 1 a designare i membri di propria competenza nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale richiesta. Ove il termine di cui al comma precedente trascorra inutilmente, il Presidente, in applicazione dell’articolo 25 comma 1 del codice civile, chiede al Ministero vigilante di provvedere direttamente alla indicazione di quei membri dell’associazione che non abbia provveduto alla designazione.
3. Nel caso in cui debba essere sostituito prima dello scadere del mandato un membro degli organi a designazione rappresentativa, il Presidente chiede una nuova nomina alla stessa organizzazione che lo aveva espresso.
4. Il Presidente dell’Ente verifica che per i soggetti designati sussistano i requisiti di cui all’articolo 13 per l’esercizio dell’attività istituzionale. Il Presidente del Collegio sindacale procede ad analoga verifica nei confronti dei sindaci di cui alla lettera c) dell’articolo 10.
5. Il Presidente, dopo le verifiche di cui al comma precedente, nomina i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio sindacale. La nomina dei componenti di tutti gli organi decorre dalla data del primo insediamento.
6. I nuovi organi sono convocati per l’insediamento dal Presidente uscente nei quindici giorni successivi agli adempimenti di cui al comma precedente se gli organi sono già scaduti, ovvero alla scadenza degli organi stessi.


Art. 13 - Composizione dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate


I Comitati Amministratori delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici sono composti secondo le disposizioni dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione.


Art. 14 - Convocazione dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate

La convocazione di ciascun Comitato Amministratore è fatta dal Presidente mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il termine di otto giorni può essere ridotto a tre giorni.
Per la validità delle sedute di ciascun Comitato Amministratore è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Ogni componente di ciascun Comitato Amministratore ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale la parte cui accede il voto del Presidente.


Art. 15 - Rappresentanti elettivi dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate


1.I sei rappresentanti della categoria in seno al proprio Comitato Amministratore saranno eletti secondo la procedura che verrà adottata rispettivamente dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici.
2. Nella fase di prima applicazione del presente Statuto i sei rappresentanti in ciascun Comitato sono designati dai rispettivi Consigli dei Collegi Nazionali dei Periti Agrari e degli Agrotecnici.


Art. 16 - Requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale.

1. Gli amministratori, nell’espletamento delle proprie funzioni, devono comportarsi secondo regole di correttezza e di diligenza e non agire, per conto proprio o di terzi, in conflitto di interessi con l’Ente.
2. I membri degli Organi dell’Ente debbono aver maturato adeguata esperienza nel settore previdenziale, cooperativo, sindacale del comparto agricolo in generale ovvero nei settori comunque interessati all’attività svolta dalla Fondazione.
3. Sono considerate cause di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche:
a) aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 così come successivamente modificate e integrate;
b) aver riportato condanne definitive alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
c) l’essere interessato da provvedimenti considerati dall’articolo 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.


Art. 17 - Il Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale:
a) coordina la organizzazione dei servizi;
b) propone l’organigramma dell’Ente ed è a capo del personale che assegna ai vari servizi;
c) cura l’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
d) propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti ritenuti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente;
e) attua le disposizioni di legge e le delibere degli organi dell’Ente;
f) nell’ambito del contratto di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai Regolamenti di cui all’articolo 2 del presente Statuto, dal Presidente e dal Consiglio d’Amministrazione.
2. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni di cui all’articolo 8 e a quelle dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate.


Art. 18 - Verbali.

1. I verbali del Consiglio d’Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal funzionario dell’Ente cui è affidato l’incarico di svolgere le mansioni di segretario dell’organo collegiale con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. I verbali del Collegio dei Sindaci sono firmati dal Presidente, dai sindaci e dal segretario.
3. I verbali dei Comitati amministratori sono firmati dal Presidente e dal funzionario dell’Ente scelto dai Comitati Amministratori per svolgere le mansioni di Segretario dell’organo collegiale.

TITOLO TERZO
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 19 - Patrimonio.

1. Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori di proprietà dell’E.N.P.A.I.A. prima della trasformazione nonché dai crediti e dai debiti di cui lo stesso risultava titolare.
2. I beni patrimoniali, con l’indicazione del loro valore, anche ai fini del calcolo dell’eventuale riserva legale di cui all’articolo 1, comma 4 lettera “c” del decreto legislativo 30 giugno 1994 N° 509, sono descritti nell’elenco che si allega al presente Statuto.
3. Le quote del patrimonio corrispondenti all’importo delle riserve tecniche del Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali e di ulteriori gestioni costituite su base convenzionale restano destinate agli scopi dei rispettivi Fondi quali risultano dalle rispettive fonti pattizie.
4. Il patrimonio dell’Ente si incrementa per effetto di:
a) tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;
b) avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi;
c) somme introitate per lasciti, per donazioni, per elargizioni ed in genere per atti di liberalità.


Art. 20 - Autonomia patrimoniale delle diverse Gestioni

1. La valutazione dell’andamento economico dell’Ente deve essere effettuata distintamente per le diverse Gestioni. Qualora in una Gestione si dovessero riscontrare situazioni di squilibrio, i provvedimenti necessari al ripianamento del deficit devono essere individuati tenendo conto esclusivamente della situazione della Gestione interessata senza, pertanto, considerare le eventuali possibilità di copertura offerte dalla situazione economica dell’Enpaia nel suo complesso.


Art. 21 Spese delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici

1. Gravano su ciascuna delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici le spese di accertamento e di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni, relative alla rispettiva gestione nella misura comunemente ed annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dal Comitato Amministratore di ciascuna Gestione Separata ai sensi del successivo art. 26.2. Gravano altresì su ciascuna delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, le rispettive spese di funzionamento, di imputazione sia diretta che indiretta, da quantificare in sede di bilancio consuntivo.


Art. 22- Entrate ed esercizio finanziario.

1. Costituiscono entrate dell’Ente:
a) i contributi ed i proventi delle sanzioni;
b) gli interessi e le rendite del patrimonio e dei fondi;
c) ogni altra eventuale entrata finanziaria.
2. L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


Art. 23 - Riserva legale.

1. Al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni obbligatorie, è prevista una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere. Qualora, nella vita della Fondazione, l’ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento mediante opportuni accantonamenti non oltre l’esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata l’insufficienza. Ferme restando le riserve tecniche accertate al momento della trasformazione dell’Ente in Fondazione, nella fase di prima applicazione, si provvede all’eventuale adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una annualità per ogni biennio.


Art. 24- Fondo rischi.

1. Per le forme di previdenza gestite dall’Ente che non importino l’accantonamento di riserve tecniche è costituito un “fondo rischi”.
2. La misura degli accantonamenti per il fondo di cui al precedente comma è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di conto consuntivo.


Art. 25 - Investimenti.

1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità possono essere impiegate nei seguenti modi:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) in titoli di istituti esercenti il credito fondiario;
c) nell’acquisto di immobili;
d) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado per i quali il Consiglio d’Amministrazione stabilisce le modalità e le condizioni di erogazione;
e) in depositi bancari;
f) in altri modi individuati dal Consiglio d’Amministrazione che, tenendo conto dei fini istituzionali dell’Ente, coniughino l’esigenza di una buona redditività degli impieghi con quella della sicurezza degli investimenti.


Art. 26 -Linee programmatiche.

Il Consiglio di Amministrazione e i Comitati Amministratori delle Gestioni Separate si riuniscono in seduta congiunta due volte all’anno per:
a) esaminare le linee programmatiche annualmente presentate dal Presidente della Fondazione;
b) proporre gli indirizzi per la formazione dei piani di ripartizione dei costi diretti ed indiretti nonché gli indirizzi di investimento e disinvestimento connessi all’attività amministrativa delle singole Gestioni.

TITOLO QUARTO
TRASPARENZA E DIRITTO DI ACCESSO


Art. 27 - Diritto di accesso.

1.Ai beneficiari ed alle ditte contribuenti direttamente interessati, è garantita - secondo criteri analoghi a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241 - la possibilità di accedere ai verbali degli organi collegiali ed agli altri documenti in possesso dell’Ente, nel rispetto, comunque, dei principi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo per altro agli interessati la visione e l’estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Il Consiglio approverà un apposito regolamento disciplinante il diritto in questione.


Art. 28 - Diritto di informazione.


1. L’Ente dovrà attuare accorgimenti volti a fornire ai beneficiari ed alle ditte contribuenti, tutte le informazioni utili, adottando, inoltre, ogni possibile semplificazione nelle procedure di erogazione delle prestazioni.
2. L’Ente, in particolare:
a) cura la pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti i regolamenti che disciplinano l’erogazione delle forme previdenziali, assicurative e finanziarie erogate;
b) informa tempestivamente i beneficiari e le ditte contribuenti, sia mediante il proprio periodico che con altri idonei strumenti, sulle variazioni delle condizioni per l’accesso alle prestazioni;
c) costituisce un apposito ufficio per curare le relazioni con i beneficiari e le ditte contribuenti ed in particolare per fornire loro informazioni al fine di agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi.


Art. 29 - Diritto di partecipazione.


1.Per tutelare il diritto alla corretta erogazione delle prestazioni e per favorire la collaborazione con l’Ente, i beneficiari e le ditte contribuenti possono produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per migliorare i servizi resi dall’Ente. L’Ente prenderà adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni.

TITOLO QUINTO
NORME TRANSITORIE

Art. 30 - Prima costituzione degli organi della Fondazione.

1. La procedura per l’integrazione e la costituzione degli organi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 dello Statuto, viene attivata nei quindici giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta approvazione dello Statuto da parte dei Ministeri vigilanti.
2. Dalla data di approvazione della deliberazione fondativa e fino all’insediamento dei nuovi Organi, la Fondazione E.N.P.A.I.A. continuerà ad essere gestita dagli organi in carica i quali continueranno a svolgere, nella pienezza dei poteri, le proprie funzioni onde assicurare la continuità delle attività dell’Ente

RICHIEDI CONSULENZA