REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'EPAP
Articolo 1 - Oggetto (Regolamento elettorale EPAP)
1) Il presente Regolamento elettorale stabilisce le norme per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Comitati dei Delegati dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, istituito per l'erogazione del trattamento pensionistico in favore degli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, agli Ordini dei chimici, agli Ordini dei geologi, agli Ordini degli attuari che esercitano la professione ai sensi dell'art.4 dello Statuto.
2) Il Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Ente è composto da un numero di membri elettivi, corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente, suddivisi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto per Collegi elettorali in corrispondenza di ciascuna delle categorie professionali confluenti nell'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille; l'elezione avviene mediante votazione segreta.
Il Consiglio di Amministrazione, è costituito da quattro membri nominati dal Presidente dell'Ente, su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale, sulla base della designazione effettuata dal Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati della elezione indetta separatamente per ciascuna categoria contemporaneamente alle elezioni di cui all'art. 6.
3) Per ciascuna delle categorie professionali di cui all’art. 1 dello Statuto è istituito un Comitato dei Delegati, composto di tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali di cui all’art. 6, comma 2, lett. a).
Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo (Regolamento elettorale EPAP)
1) Sono titolari del diritto di elettorato attivo gli iscritti attivi all'Ente e gli iscritti pensionati diretti che risultino tali alla data di indizione delle elezioni.
2) Sono titolari del diritto di elettorato passivo gli iscritti all'Ente che risultino tali secondo quanto disposto dal precedente comma e che siano in possesso del requisito dell'onorabilità così come indicato dall'art. 13 dello Statuto dell'Ente.
Per la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente è altresì richiesto il requisito della professionalità di cui all’art. 13 comma 4 dello Statuto dell’Ente.
Articolo 3 - Convocazioni e comunicazioni elettorali (Regolamento elettorale EPAP)
1) Il Presidente dell'Ente, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Comitati dei Delegati, fissando la data di inizio delle votazioni dirette presso il Seggio elettorale, la data di chiusura dello stesso e la data di eventuale votazione suppletiva, di cui all'art. 6, comma 2, lettera h), dello Statuto, che deve essere collocata tra il quarantesimo ed il sessantesimo giorno, escluso dal computo il periodo feriale 1° agosto-15 settembre, successivo alla data di prima convocazione. Contestualmente alla delibera di indizione delle elezioni, il Presidente convalida gli elenchi dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, costituiti dai nominativi degli iscritti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
2) Il Presidente dell'Ente entro dieci giorni dalla data in cui indice le elezioni ne dà comunicazione tramite lettera raccomandata a tutti gli iscritti, ai Presidenti dei Consigli Nazionali ed ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali delle categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1.
Nella convocazione elettorale devono essere indicati:
a) luogo, giorno ed ora di apertura e chiusura del Seggio elettorale per la prima e per la seconda convocazione, disponendosi che le operazioni di voto devono svolgersi nell'arco di tre giorni per almeno otto ore al giorno e che la chiusura delle votazioni deve avvenire nel giorno e nell'ora fissati dal Presidente dell'Ente;
b) il Collegio di appartenenza degli iscritti ed il relativo numero di candidati eleggibili per quanto attiene le votazioni per il Consiglio di Indirizzo Generale;
c) le regole per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.
3) Il Presidente dell'Ente, su indicazione del Consiglio di Indirizzo Generale, nomina, contestualmente alla data di indizione delle elezioni, il Seggio elettorale cui è affidato lo svolgimento del voto diretto, la raccolta delle schede votate per corrispondenza, per lo spoglio delle schede.
4) Il Seggio elettorale è composto da quattro membri, uno per ciascuna delle categorie professionali interessate, designato dal Presidente di ciascuno dei Consigli Nazionali degli Ordini delle medesime categorie e scelti tra gli elettori, tra i quali il Presidente uscente dell'Ente sceglie il presidente. I componenti del Seggio elettorale che accettino la designazione non possono candidarsi.
5) Gli iscritti, entro quaranta giorni dall'invio da parte del Presidente dell'Ente della convocazione elettorale, possono far pervenire la propria candidatura al Seggio elettorale.
6) Il Seggio elettorale trasmette al Presidente dell'Ente l'elenco dei candidati per il Consiglio di Indirizzo Generale e, separatamente, quello dei candidati per il Consiglio di Amministrazione nonché quello dei candidati per ciascuno dei Comitati dei Delegati, suddivisi per collegi elettorali.
Articolo 4 – Predisposizione del materiale elettorale (Regolamento elettorale EPAP)
Al fine di provvedere alle operazioni di voto, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva:
a) circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione nonché dei componenti dei Comitati dei Delegati;
b) avviso di convocazione da spedire a mezzo raccomandata o Postel a ciascun elettore con la indicazione della data, del luogo e dell'orario di svolgimento delle elezioni, in prima ed in seconda convocazione;
c) numero degli eleggibili per il Consiglio di Indirizzo Generale per ciascun Collegio;
d) modalità di presentazione delle candidature;
e) modello delle schede elettorali, che devono essere di colore diverso per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale, per il Consiglio di Amministrazione e per i Comitati dei Delegati, e devono contenere sul retro un apposito campo per l'apposizione del timbro a secco dell'Ente, l'indicazione in chiara evidenza del Collegio elettorale, e la precisazione se si tratta di prima o di seconda convocazione;
f) modello di busta destinata a contenere le schede votate per corrispondenza;
g) schema del verbale per la registrazione delle operazioni di voto e di scrutinio.
Articolo 5 - Collegi elettorali (Regolamento elettorale EPAP)
Per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale il corpo elettorale è suddiviso in Collegi, che, in osservanza dell'art. 6, comma 2, lett. a) dello Statuto dell'Ente, sono così individuati:
- Collegio 1 - costituito dagli iscritti all’Ente, appartenenti agli Ordini professionali dei dottori Agronomi e dottori Forestali e dai relativi pensionati diretti;
- Collegio 2 - costituito dagli iscritti all’Ente, appartenenti agli Ordini professionali degli Attuari e dai relativi pensionati diretti;
- Collegio 3 - costituito dagli iscritti all’Ente, appartenenti agli Ordini professionali dei Chimici e dai relativi pensionati diretti;
- Collegio 4 - costituito dagli iscritti all’Ente, appartenenti agli Ordini professionali dei Geologi e dai relativi pensionati diretti.
Il numero dei candidati eleggibili per ogni Collegio è determinato, sulla base dell'art. 6, comma 2 dello Statuto dell'Ente, secondo il rapporto di uno ogni mille iscritti o pensionati diretti con l'arrotondamento all'unità superiore.
Articolo 6 - Candidature (Regolamento elettorale EPAP)
1) Tutti gli iscritti di cui all'art. 2 in possesso del requisito di onorabilità possono essere candidati alla elezione del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione nonché del pertinente Comitato dei Delegati nel Collegio elettorale di appartenenza in ragione dell'attività professionale svolta; i candidati al Consiglio di Indirizzo Generale ed al Consiglio di Amministrazione devono essere altresì in possesso del requisito di professionalità di cui all'art. 2, comma 2.
Ciascun candidato deve presentare al Presidente dell'Ordine di appartenenza un'auto-certificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti previsti per ciascun organo elettivo dal precedente capoverso e la dichiarazione di presentazione della candidatura.
Le dichiarazioni dei candidati devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione al rispettivo Ordine e di iscrizione all'Ente; devono inoltre indicare la posizione dell'iscritto in relazione all'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Il Presidente dell'Ordine di appartenenza, verificata la regolarità delle documentazioni pervenute, le trasmette al Seggio elettorale.
2) Il Presidente dell'Ente, verificata la regolarità delle candidature attraverso il Seggio elettorale, ne dà comunicazione ai candidati entro quarantotto ore tramite telegramma. Il Presidente dell'Ente numera i candidati per ciascuno degli organi collegiali secondo l'ordine alfabetico, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le candidature presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, i nominativi dei candidati con le rispettive date di nascita ed entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente, al Seggio elettorale
3) Le candidature non presentate nel rispetto dei precedenti commi non sono ammesse.
Articolo 7 - Predisposizione ed organizzazione dei locali destinati al Seggio elettorale. (Regolamento elettorale EPAP)
1) Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto il Presidente del Seggio elettorale di cui all'art. 3, comma 4, accerta che nei locali destinati dall'Ente alle votazioni sia possibile assicurare i seguenti adempimenti:
a) l'ordinato afflusso degli elettori in modo tale da dividere quanti stanno votando da coloro che sono in attesa di esprimere il voto;
b) l'esistenza di una o più cabine atte ad assicurare la segretezza del voto;
c) dodici urne vuote che vengono sigillate dai componenti del Seggio e che servono rispettivamente per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale, per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, nonché per l’elezione dei componenti dei Comitati dei Delegati, recanti una sola fessura per l'introduzione delle schede votate;
d) la custodia in un apposito contenitore delle schede elettorali e delle schede di scorta, pari al dieci per cento degli elettori;
e) la dotazione del materiale elettorale costituito dagli elenchi degli elettori e dei candidati, da matite e da quanto utile per la funzionalità delle operazioni elettorali;
Articolo 8 - Modalità per la espressione del voto diretto. (Regolamento elettorale EPAP)
1) Gli elettori possono esercitare il diritto al voto direttamente presso il Seggio elettorale predisposto a cura dell'Ente.
2) Le elezioni si svolgono a suffragio diretto nell'ambito di ciascun Collegio elettorale, mediante votazione a scrutinio segreto e senza ammissione di delega. Ciascun elettore ha il diritto di votare un solo candidato per il Consiglio di Indirizzo Generale della categoria professionale di appartenenza, ed un candidato della categoria di appartenenza per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato dei Delegati, negli appositi spazi predisposti della scheda elettorale. In caso di omonimia va indicato, oltre che il cognome del candidato, anche il nome e, per il caso di ulteriore omonimia, anche la data di nascita, ovvero il numero di iscrizione all'Albo di appartenenza. In mancanza di tale indicazione il voto sarà dichiarato nullo. Qualora si verifichino tra due o più candidati casi di omonimia verranno indicate nel manifesto elettorale le modalità per una corretta espressione del voto.
3) Il Presidente del Seggio ammette al voto l'elettore dopo averlo identificato ed avergli fatto apporre la firma a lato del suo nominativo riportato nell'elenco degli elettori. A fianco di detta firma viene apposta quella di uno scrutatore, quale formalità di registrazione del voto.
Il Presidente del Seggio consegna le schede, ed una volta votate le introduce nelle apposite urne.
Qualora l'elettore dichiari di aver commesso un errore nella votazione, può chiedere la sostituzione della scheda. In tal caso il Presidente del Seggio prende in consegna la scheda restituita chiusa, la inserisce in una busta che viene immediatamente sigillata con timbro e firma dello stesso e consegna all’elettore una nuova scheda. Tale operazione deve essere registrata a verbale.
Se all'ora di chiusura del Seggio sono ancora presenti in sala elettori che non hanno votato, il presidente del Seggio li ammette a votare.
I reclami presentati nel corso delle votazioni devono essere risolti seduta stante in via provvisoria dal Presidente, uditi gli altri componenti del Seggio elettorale in quel momento presenti e riportati, sinteticamente, sul registro dei verbali. La decisione definitiva spetta al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 9 - Modalità del voto per corrispondenza (Regolamento elettorale EPAP)
1) Al fine di consentire, in alternativa al voto diretto presso il Seggio elettorale, il voto per corrispondenza, il Presidente dell'Ente, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto presso il Seggio elettorale, fa pervenire ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali un plico contenente il materiale appresso indicato.
a) Elenco dei votanti iscritti nell’Ordine territoriale.
b) Schede di votazione per il Consiglio di Indirizzo Generale, per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato dei Delegati in numero eguale a quello dei possibili votanti.
c) Buste destinate a raccogliere le schede votate in numero eguale a quello delle schede.
d) Buste di maggiori dimensioni destinate a raccogliere per ogni elettore le tre buste contenenti le schede. Le buste di cui alla presente lettera dovranno essere in numero eguale a quello dei votanti e prevedere all'esterno la dichiarazione del votante che contengono schede di votazione. La firma della dichiarazione viene autenticata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine territoriale o un Consigliere dallo stesso delegato.
e) Matite ed un contenitore che serva per l’invio del materiale elettorale al Seggio.
f) Manifesto di dimensioni ridotte recante l'elenco dei candidati.
2) Ciascun iscritto può recarsi presso la sede dell’Ordine territoriale di appartenenza, ritirare le schede di votazione previa identificazione, esercitare il proprio diritto di voto in luogo appartato senza allontanarsi dai locali della sede, introdurre le schede nelle relative buste e poi nella busta più grande, consegnare quest'ultima al Presidente o al Consigliere delegato previa apposizione della propria firma che verrà autenticata dallo stesso.
3) Le operazioni di voto presso ciascuna sede di Ordine territoriale si svolgono perlomeno per cinque giorni anche non consecutivi e si concludono al massimo quarantotto ore prima della apertura del Seggio elettorale, e comunque in tempo utile per far pervenire al Seggio medesimo il materiale elettorale prima della sua apertura.
In tal senso è cura del Presidente del Consiglio dell’Ordine territoriale, dopo aver redatto un apposito verbale predisposto dall'Ente, provvedere alla spedizione, per corriere, del contenitore di cui al precedente comma 1, lettera e), all'indirizzo del Presidente del Seggio elettorale.
4) L'elettore può altresì richiedere, fino a quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto presso il Seggio elettorale, direttamente la scheda al Presidente del Seggio medesimo, che gliela invia, all'uopo timbrata, per raccomandata con avviso di ricevimento.
La richiesta deve essere inoltrata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Seggio elettorale tiene un protocollo di tutte le operazioni di richiesta, di consegna e di ritorno delle schede.
L'elettore per corrispondenza fa pervenire per posta la propria scheda al Presidente del Seggio elettorale, prima della data fissata per l'apertura del Seggio medesimo, in busta chiusa.
Tale busta deve contenere:
· le tre buste, all'uopo inviate, contenenti le schede votate;
· una dichiarazione del votante che le tre buste contengono la scheda di votazione, con firma autenticata da un notaio, dal segretario comunale, ovvero dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
L'elettore per corrispondenza si assume i rischi dovuti ad eventuale ritardo di consegna delle schede o al loro smarrimento.
Non sono valide le schede pervenute dopo l'orario di apertura del Seggio elettorale, anche se il timbro postale di invio è antecedente a tale orario. Le schede inviate per corrispondenza per la prima convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, non si possono considerare valide per la seconda convocazione.
5) Il Presidente dell’Ente, fino a due giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto, trasmette per fax l’elenco dei rispettivi iscritti di cui al precedente comma 4, perché siano esclusi dall’elenco dei votanti di cui al comma 1, lett. a).
Articolo 10 - Validità del voto e delle elezioni. (Regolamento elettorale EPAP)
Il voto espresso a favore di un numero di nominativi superiore a quelli da eleggere è nullo relativamente ai nominativi eccedenti, secondo l'ordine di trascrizione.
Il voto espresso è integralmente nullo qualora:
a) esso sia espresso su schede diverse da quelle predisposte dall'Ente;
b) le schede presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
c) la scheda contenga un nominativo non compreso nel Collegio elettorale del votante.
Sia per il Consiglio di Indirizzo Generale che per il Consiglio di Amministrazione e per i Comitati dei Delegati, le elezioni saranno valide al primo turno qualora abbia partecipato al voto un quarto degli aventi diritto al voto per ciascun Collegio. Nel caso che in uno o più Collegi tale quorum non sia raggiunto, si procede, limitatamente al Collegio interessato, alla seconda convocazione, risultando in tal caso valida la elezione qualunque sia il numero dei votanti.
Articolo 11 - Scrutinio delle schede elettorali (Regolamento elettorale EPAP)
1) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio entro le ventiquattro ore dalla chiusura del Seggio elettorale.
2) Le operazioni di scrutinio avvengono a cura del Seggio elettorale, nei locali allo stesso destinati.
3) Il Presidente del Seggio accerta, tramite consultazione degli elenchi dei votanti diretti e numerazione delle schede comunque giunte per corrispondenza al Seggio elettorale, il raggiungimento del quorum di cui all’art. 10.
4) Qualora il quorum non sia stato raggiunto in uno o più dei Collegi costituiti, egli ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Ente, che indice le elezioni in seconda convocazione, dandone comunicazione agli iscritti per mezzo stampa, servizio Postel o similari.
5) Qualora il quorum sia stato raggiunto, il Presidente del Seggio, immediatamente dopo la chiusura dello stesso, da inizio alle operazioni di scrutinio dei singoli plichi comunque pervenuti.
6) Il Presidente del Seggio, fatta constatare l'integrità della singola busta e verificata l’autenticità della firma del votante, procede all’apertura dei plichi stessi, estraendone le buste contenenti le schede votate; aperte le stesse ne effettua il conteggio e, senza dispiegarle, le depone nelle rispettive urne elettorali.
7) Le operazioni di scrutinio iniziano dalle schede per il Consiglio di Indirizzo Generale, per poi proseguire con quelle relative al Consiglio di Amministrazione ed infine con quelle per i Comitati dei Delegati, procedendo al relativo spoglio separatamente per ciascun Collegio.
8) Il Presidente, fatta constatare l'integrità della singola scheda, la apre e annuncia i nominativi votati.
Tali nominativi sono trascritti in apposite tabelle da due scrutatori disgiuntamente, con indicazione, a fianco di ciascun nome, del numero dei voti progressivamente espressi a suo favore.
Terminate le operazioni di scrutinio si verifica la corrispondenza dei voti registrati dai due scrutatori; in caso di difformità nel risultato dovranno essere consultate le schede elettorali solamente per i nominativi per i quali si siano verificati risultati discordanti. Conseguentemente, le schede scrutinate sono sigillate, congiuntamente ad una copia del verbale di scrutinio in apposita busta, anch’essa sigillata, tenendo distinte le schede ritenute nulle o contestate.
9) Durante le operazioni di scrutinio i componenti del Seggio elettorale possono assentarsi momentaneamente, purché alle operazioni siano sempre presenti almeno tre membri.
Articolo 12 - Verbale delle operazioni di scrutinio (Regolamento elettorale EPAP)
1) Dopo l'ultimazione dello scrutinio, il Presidente del Seggio elettorale chiude il verbale delle operazioni, redigendo e sottoscrivendo due copie dello stesso, su di un modello predisposto dall'Ente.
2) Le copie del verbale devono essere sottoscritte, in ciascun foglio, da tutti gli scrutatori. Una copia deve essere inserita nella busta contenente le schede scrutinate, la seconda consegnata al Presidente dell'Ente.
3) Altresì al Presidente uscente dell'Ente andranno trasmessi i plichi contenenti le schede votate e sarà cura dello stesso trasmettere tale materiale al Presidente entrante dell'Ente.
4) I verbali ed i plichi con le schede votate vanno conservate per dieci anni.
Articolo 13 - Proclamazione degli eletti (Regolamento elettorale EPAP)
1) Il Presidente uscente dell'Ente, dopo aver verificato la regolarità della documentazione trasmessa, proclama gli eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale e, in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 1 dello Statuto, quelli eletti nel Consiglio di Amministrazione, nonché quelli eletti nei Comitati dei Delegati, secondo il numero di voti riportati per ciascun Collegio elettorale, e forma anche la graduatoria degli eletti ai fini del successivo comma 5.
2) In caso di parità di voti all'interno di ciascun Collegio, viene proclamato eletto o designato l'iscritto con maggior anzianità d'iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il maggiore in età.
3) Per quanto riguarda il Consiglio di Indirizzo Generale e ciascuno dei Comitati dei Delegati sono proclamati eletti, nel numero previsto per ciascun Collegio e per ciascuno degli organi elettivi, gli iscritti che nell'ambito di ciascun Collegio elettorale, abbiano ricevuto il maggior numero di voti e siano inseriti nell'elenco dei candidati di cui all'art. 5, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, e sempreché confermino l’accettazione dell’incarico.
4) La facoltà di opzione di cui all'art. 8, comma 3 dello Statuto va esercitata entro quindici giorni dalla proclamazione.
5) Ai fini della sostituzione dei componenti eletti ai sensi dell'art. 6, comma 6 e dell'art. 8 comma 7 dello Statuto dell'Ente, si applica la priorità risultante dalla collocazione nella graduatoria dei candidati votati, disposta secondo il numero dei voti riportati ai sensi del comma 1.
Articolo 14 - Norme transitorie (Regolamento elettorale EPAP)
Per la prima elezione del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei Delegati valgono le seguenti disposizioni.
1) Il Comitato Fondatore dell'Ente indice le elezioni entro sei mesi a partire dalla data di completamento della prima iscrizione all'Ente.
Con lo stesso provvedimento fissa la composizione del Seggio elettorale.
Si considerano iscritti, e quindi partecipi dell'elettorato attivo, tutti coloro che siano in regola con l'iscrizione ed il versamento dei contributi, entro il 30° giorno dall’inizio della convocazione elettorale.
2) Per quanto concerne le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione esse saranno svolte dal Comitato Fondatore.
3) Il primo Consiglio di Indirizzo Generale ed il primo Consiglio di Amministrazione sono insediati dal Comitato Fondatore.
4) Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e dei Comitati dei Delegati, ogni iscritto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Consiglio di Amministrazione eletto, che decide in via definitiva nel termine di centoventi giorni dalla presentazione del ricorso stesso. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.
5) In fase di prima applicazione tutti gli adempimenti elettorali previsti in capo al Presidente dell'Ente e quelli a carico dell'Ente sono svolti dal Comitato Fondatore.