REGOLAMENTO PER IL RISCATTO DEI PERIODI PRECEDENTI
ALL’ISTITUZIONE DELL’EPAP
(art. 22 Regolamento dell’Ente, approvato con D. Interministeriale 3 agosto 1999))
Art. 1 Soggetti aventi diritto (Regolamento per il riscatto EPAP)
1. La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Ente che possono far valere almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all’Ente.
Art. 2 Periodi riscattabili (Regolamento per il riscatto EPAP)
1. Sono riscattabili in tutto o in parte i periodi di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno di iscrizione all’Albo professionale, limitatamente ai periodi che risultino privi di copertura contributiva di carattere obbligatorio, limitatamente a periodi di attività professionale documentati.
Art. 3 Domanda di riscatto (Regolamento per il riscatto EPAP)
1. La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell’iscritto o dei suoi superstiti. La domanda deve essere presentata alla sede dell’EPAP utilizzando l’apposito modulo (Mod. RISC.).
Art. 4 Calcolo della contribuzione dovuta (Regolamento per il riscatto EPAP)
1. L’onere del riscatto è determinato in modo irrevocabile dall’iscritto che può scegliere di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso tra un minimo e un massimo determinati nel seguente modo:
- misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta;
- misura massima del contributo: determinata applicando l’aliquota del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e comunicati all’EPAP (attraverso il modulo 2), riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all’importo del contributo soggettivo massimo vigente nell’anno di presentazione della domanda.
2. Il contributo così calcolato è rapportato al periodo da riscattare.
3. In caso di riscatto di frazioni di anno, si applicano le regole in materia di frazionamento di cui all’art. 5 del Regolamento dell’Ente.
4. Agli effetti del calcolo di cui al comma 1 si considerano utili anche i periodi di contribuzione volontaria di cui all’art. 20 del Regolamento EPAP.
Art. 5 Tempi del procedimento di riscatto (Regolamento per il riscatto EPAP)
1. L’Ufficio Previdenza provvede alla verifica della ricevibilità della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa e:
a) Qualora la domanda risulti completa l’Ufficio Previdenza, entro i 30 giorni successivi, provvede al calcolo del contributo minimo e di quello massimo di cui all’art. 4, comma 1, e nei successivi 15 giorni ne dà comunicazione all’iscritto per mezzo di lettera raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio. La comunicazione dovrà contenere l’assegnazione del termine di 90 giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà dichiarare l’accettazione e la misura dell’onere da versare, secondo le modalità individuate al successivo art. 6, inviando a mezzo raccomandata A/R l’apposito modello EPAP (Modello ACC.RISC.) accompagnato dal copia di avvenuto bonifico bancario attestante il versamento del relativo contributo.
b) Nei casi in cui la domanda risulti non accoglibile per mancanza dei requisiti, l’Ufficio Previdenza provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad inviare all’iscritto apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio, con esplicita menzione delle cause del rigetto della domanda.
c) Nei casi in cui la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, l’Ufficio Previdenza, entro 10 giorni, provvede a richiedere all’iscritto, per raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio, il completamento della documentazione. La richiesta di integrazione della documentazione comporta l’interruzione dei termini.
2. È comunque facoltà dell’Ente esigere dall’iscritto, all’atto della domanda di riscatto, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi. Detta richiesta comporta l’interruzione dei termini.
Art. 6 Pagamento dell'onere (Regolamento per il riscatto EPAP)
1. Il termine di 90 giorni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), è perentorio: l’eventuale mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo comporta la decadenza della domanda di riscatto.
2. Il suddetto versamento deve essere effettuato in unica soluzione. Tuttavia, quando la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione, è ammesso il pagamento rateale. In tal caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro per un periodo non superiore al periodo riscattato.
3. Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima di tale data l’operazione di riscatto deve essere quindi perfezionata con il versamento in un'unica soluzione del debito residuo.
4. Nel caso in cui il richiedente goda già del trattamento pensionistico EPAP il versamento del contributo dovrà avvenire in unica soluzione.
5. Qualora l’operazione di riscatto non sia perfezionata secondo quanto stabilito nel comma precedente saranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i periodi per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo.
Art. 7 Effetti del riscatto (Regolamento per il riscatto EPAP)
1. I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l’entità del montante contributivo o di ricalcolare l’entità della pensione.
2. Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione.
3. I versamenti dei contributi dovuti sia in soluzione unica che in forma rateale sono attribuiti sulla posizione previdenziale dell’iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dalla data in cui il pagamento è pervenuto all’Ente.
4. Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno essere corrisposti interessi di mora (Art. 9, comma 1,del Regolamento dell’EPAP).
5. La sospensione del pagamento rateale non comporta possibilità di rimborso. L’EPAP riconoscerà un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente versate.
6. L’interessato su esplicita domanda ha la possibilità di rinnovare l’esercizio del riscatto sia per periodi non compresi in riscatti precedenti, sia in caso di interruzione del riscatto di cui al comma 5. Al verificarsi di tale circostanza deve essere rideterminato l’ammontare dell’importo da versare a titolo di riscatto ai sensi dell’art. 4, comma 1.
7. Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo di riscatto.