EPAP Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie

R E G O L A M E N T O
per l’attuazione delle attività statutarie dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale E P A P
(D. Lgs. n. 103/96; D. Interministeriale 3/8/99)
Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 16 maggio 2007


TITOLO I - ISCRITTI

Capo I - ISCRITTI


Articolo 1 - Iscritti all'Ente (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti o registrati all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
1-bis. Sono altresì iscritti o registrati i professionisti che esercitano l'attività professionale attraverso le forme della società di persone di cui ai capi II, III e IV del Titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del Titolo VI libro V del codice civile nonché nella forma delle società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V, del libro V del Codice civile e le rispettive società di appartenenza.
2. L’obbligo di iscrizione o registrazione insorge in capo al professionista quando vi sia il conseguimento di reddito di attività professionale in corrispondenza con la previsione di cui all'art. 4 dello Statuto dell'Ente.
2-bis. Ai fini del presente Regolamento gli iscritti all’Epap si distinguono in:
a) contribuenti: i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ente, sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi di cui all’art. 2-bis, c.1;
b) non contribuenti:
b.1 gli iscritti che, per effetto della cessazione di cui all’art. 7-bis, non sono più tenuti alla corresponsione dei contributi di cui all’art. 2-bis, c.1;
b.2 gli iscritti che, pur avendo interrotto la loro attività libero professionale ed essendosi cancellati dall’Albo non sono più tenuti alla corresponsione dei contributi di cui all’art. 2-bis, c. 1, ma mantengono una posizione previdenziale presso l’Ente , non avendo richiesto né la liquidazione della prestazione, né la restituzione dei contributi, né la ricongiunzione della propria posizione previdenziale;
b.3 gli iscritti anche titolati di trattamento pensionistico a carico dell’Ente che, avendo compiuto i 65 anni di età, si avvalgono della facoltà di non corrispondere il contributo soggettivo ai sensi del successivo art. 5-bis,c.1;
b.4 gli iscritti che, divenuti titolare di prestazione erogata dall’Ente, hanno interrotto l’attività professionale
2-ter. Ai fini del presente Regolamento i registrati all’Epap sono:
a) i soggetti che iniziano l’attività professionale dopo il compimento dei 65 anni di età;
b) le società di cui al comma 1-bis
3. L’iscrizione all’Ente cessa per effetto del venir meno dell’iscrizione agli Albi professionali di cui al precedente comma 1 ad eccezione dei casi di cui al precedente comma 2-bis, lett. b2),
4. L’iscritto agli Albi delle categorie professionali di cui al precedente comma 1, che sia anche iscritto in altri Albi professionali di categorie anch’esse dotate di Ente di previdenza, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi. La facoltà di non iscriversi all’Epap va esercitata mediante presentazione di apposita dichiarazione con firma autentica ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, ed eventuali successive modifiche.


Articolo 2 - Modalità di iscrizione all'Ente (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Ai fini dell’iscrizione all’Ente, i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 1 bis, presentano la domanda di iscrizione sull’apposito modulo indirizzato all’Ente completo dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita
b) certificato di residenza
c) codice fiscale
d) certificato di iscrizione all’Albo professionale
e) stato di famiglia
f) eventuale partita I.V.A.
In luogo dei documenti di cui sopra può presentarsi autocertificazione ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 .
Il modulo deve contenere tra l’altro l’indicazione del domicilio fiscale, l’indicazione di eventuali altre attività di lavoro autonomo, subordinato, imprenditoriale, commerciale od altro svolte dal dichiarante, l'eventuale iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria e l'indicazione dell’eventuale stato di quiescenza.
2. La domanda di iscrizione deve essere inviata all’Ente entro e non oltre sessanta giorni dalla insorgenza dei requisiti richiesti, a mezzo posta raccomandata a.r. oppure consegnata all’Ente stesso che rilascia ricevuta.
3. Nel caso di incompletezza dei dati o della documentazione richiesta, di cui al precedente comma 1, il dichiarante su richiesta dell’Ente è tenuto ad integrare la suddetta domanda ed inviare quanto richiesto nel termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Nel caso di mancato riscontro, ovvero di domanda incompleta, errata o non sottoscritta la stessa viene ritenuta omessa a tutti gli effetti di legge.
4. In caso di omessa domanda, l’iscrizione avviene d’ufficio dopo intervenuta verifica da parte dell’Ente con applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
5. Sulla base degli aggiornamenti periodici trasmessi all’Ente dai Consigli Nazionali i soggetti iscritti agli Albi professionali delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, ricevono informativa sull’obbligo e le modalità di iscrizione all’Ente.
6. In ogni momento, l'Ente può richiedere agli iscritti agli albi professionali di categoria informazioni in merito all'obbligo di iscrizione all'Ente. A seguito della domanda dell'Ente, i soggetti iscritti agli Albi professionali che non esercitano alcuna forma di attività professionale sono tenuti a presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, nella quale attestino di non percepire compensi riconducibili all'attività di professionista, come definita dall'art. 1 del presente regolamento.


Articolo 2bis - Tipo di contributi istituzionali (Regolamento attuazione attività statutarie)

1. I contributi obbligatori sono:
- soggettivo;
- integrativo;
- solidarietà;
- maternità.
2. Per la realizzazione delle forme di previdenza complementare di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto, nonché degli scopi di cui all'art. 3, comma 3 dello Statuto, l'Ente istituisce con appositi regolamenti ulteriori contributi facoltativi.


Capo II - CONTRIBUTI


Articolo 3 - Contributo soggettivo (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto contribuente all’Ente è pari al dieci per cento del reddito professionale netto di lavoro autonomo di cui all’art. 1, commi 1 e 2, ancorché prodotto in forma associata per la parte attribuita all’iscritto in forza di patti associativi, relativo all’anno e risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi, secondo il disposto dell’art. 49 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È altresì dovuto da parte degli iscritti contribuenti all’Ente un contributo di solidarietà pari al due per mille del reddito professionale di cui al comma 1. Tale contributo è dovuto altresì dagli iscritti non contribuenti di cui all’art. 1, c. 2-bis, lett. b3)
3. Il reddito di cui al precedente comma 1 da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore per l’anno 1996 all’importo di lire 132.000.000 (arrotondato a 68.172,00 euro); detto importo è automaticamente rivalutato dal primo gennaio di ogni anno, senza necessità di revisione del presente Regolamento, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno precedente.
4. In ogni caso è dovuto per ciascun anno un contributo soggettivo minimo ed un contributo di solidarietà minimo. Le rispettive misure sono fissate per l'anno 1996 in lire 800.000 (arrotondato a 413,00 euro) e in lire 16.000 (arrotondato a 8,00 euro); dette misure sono sottoposte alle medesime variazioni di cui al comma precedente.
5. Il reddito è dimostrato mediante autocertificazione in conformità alle indicazioni dell’Ente.
6. Il contributo soggettivo, quello di solidarietà e di maternità sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, dal reddito complessivo.
7. I soggetti che all’atto dell’iscrizione non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, possono richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dal comma 3 dell’art. 4, la riduzione dei contributi minimi al trenta per cento per i primi tre anni di iscrizione. I soggetti che si sono avvalsi della riduzione, hanno facoltà di integrare il contributo soggettivo, versato in misura ridotta, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il contributo soggettivo annuo può essere definito in misura superiore a quella prevista dal comma 1 in corrispondenza dell'esistenza di obblighi contributivi diretti e di ritenuta gravanti sul committente per effetto di accordi collettivi che prevedano un'aliquota più elevata; l'importo dei contributi risultanti da detti accordi è corrisposto direttamente dai committenti. Qualora l’importo corrisposto dal committente sia costituito da un’unica somma indistinta, l’Ente provvede a calcolare l’importo dei singoli contributi dovuti in base alla normativa tempo per tempo vigente. L’importo del contributo soggettivo é dato dalla differenza fra la somma complessiva versata dal committente e gli importi dei contributi integrativo, di solidarietà e di maternità dovuti all’Ente.
9. A decorrere dal 01.01.2006, gli iscritti possono corrispondere un contributo soggettivo in misura superiore al 10%, scegliendo tra le seguenti aliquote contributive: 12% - 14% - 16% - 18% - x% (x = aliquota massima pari a quella tempo per tempo vigente nella gestione speciale istituita ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335). L’iscritto deve segnalare annualmente all’Ente l’opzione prescelta, contestualmente alla presentazione della dichiarazione del reddito professionale di cui all’art. 9, comma 1. L’opzione ha validità per l’anno di presentazione della dichiarazione: in caso di mancato esercizio dell’opzione, l’aliquota contributiva si intende confermata al livello minimo obbligatorio del 10%. Restano comunque validi i limiti di reddito massimo di cui al comma 3 e di contributo minimo di cui al comma 4.
10. Il Consiglio d’Amministrazione ha facoltà di modificare, annualmente, le aliquote contributive intermedie, di cui al precedente comma 9, senza necessità di revisione del presente regolamento.


Articolo 4 - Contributo integrativo
(Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Gli iscritti all’Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività professionale, così come individuata dall'art. 1, commi 1 e 2, e devono versare all’Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento effettuato dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore.
In caso di associazione o di società di professionisti l’ammontare annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale del volume d’affari dell’associazione o società pari alla quota spettante al professionista stesso, associato o socio.
1-bis. Le società, le associazioni, e le cooperative di cui all’art.1, comma 1-bis, che eseguono attività di competenza dei professionisti di cui agli ordinamenti professionali loro applicabili, devono calcolare il contributo integrativo nella medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA relativi alle attività professionali e versare il relativo ammontare all'Ente.
2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dai soggetti di cui all’art. 1. Detta maggiorazione non si applica per fatture o ricevute emesse da un iscritto verso altro iscritto all’Ente, anche in quanto partecipante ad associazioni o società, nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e sempre che il contributo integrativo sia stato, comunque, applicato sull’intero corrispettivo dell’incarico unitario stesso.
Il contributo integrativo è invece dovuto quando i soggetti di cui all’art. 1 sono i destinatari finali della prestazione professionale.
3. Il contributo integrativo non può essere inferiore, per ogni iscritto, all'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2 sull’importo corrispondente a sette volte il contributo minimo soggettivo di cui all’art. 3, comma 4, dovuto per lo stesso anno.
4. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile; su di esso è dovuta l’I.V.A.
5. I corrispettivi sono dimostrati mediante autocertificazione in conformità alle indicazioni dell’Ente.


Articolo 5 - Frazionabilità dei contributi minimi (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Per ciascun anno solare di iscrizione all’Ente, in cui l’iscrizione risulti di durata inferiore all’anno stesso, i contributi annui soggettivo, di solidarietà ed integrativo minimi sono dovuti nella misura pari al maggiore fra gli importi come di seguito determinabili:
- contributo risultante dalla applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, e all’articolo 4, commi 1 e 3;
- contributo pari a tanti dodicesimi dell'importo minimo quanti sono i mesi di iscrizione nell’anno solare, considerando mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni.


Articolo 5bis - Contributi dovuti dagli ultra 65enni (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. L’iscritto all’Ente, pensionato e non, che ha compiuto i 65 anni di età e che esercita ancora l'attività professionale, può non corrispondere il contributo soggettivo di cui all'art. 3 su richiesta scritta dell’interessato; deve comunque versare all’Ente i contributi integrativo, di solidarietà e maternità.
2. I soggetti che iniziano l’attività professionale dopo il compimento dei 65 anni sono tenuti al versamento del solo contributo integrativo.


Articolo 6 - Variabilità dei contributi
(Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Le percentuali e i contributi minimi di cui agli artt. 3 e 4 possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
2. Le variazioni di cui al precedente comma sono disposte con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale dell’Ente adottata ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto ed approvata con la procedura prevista dall’art. 3, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.


Articolo 7 - Pagamento dei contributi (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. I contributi di cui agli artt. 3 e 4, sono pagati secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione in almeno tre rate.
In caso di prima iscrizione, i contributi in acconto dovranno essere calcolati sulla base del contributo minimo vigente.
2. L’Ente provvede alla riscossione dei contributi, nonché delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.
3. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con delibera del CdA; le modifiche hanno effetto dalla prima scadenza utile successiva alle modifiche stesse.
4. I contributi sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio o dalla data di iscrizione all’Ente.


Articolo 7bis - Cessazione di attività
(Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. L’iscritto che cessa temporaneamente l’attività professionale senza cancellarsi dall’Albo non è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 2-bis relativi al periodo di cessazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
2. La cessazione dall’esercizio dell’attività professionale è comunicata all’Ente con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni tramite apposito modulo predisposto dall’Ente stesso.
3. In caso di ripresa dell’attività professionale l’iscritto che si trova in stato di cessazione ha l’obbligo di dichiarare tale evento presentando un’autocertificazione nella quale dovrà essere indicata la data di ripresa dell’attività, che non potrà comunque essere posteriore a quella del primo documento fiscale emesso successivamente alla data di cessazione.
4. La dichiarazione di ripresa dell’attività dovrà essere inviata all’Ente entro 60 giorni dalla data del documento fiscale di cui al comma 3.
5. In ogni caso sono dovuti tutti i contributi per l’anno di cessazione e per l’anno di ripresa dell’attività, senza possibilità di frazionamento della misura minima dei contributi qualora cessazione e ripresa avvengano nello stesso anno solare.
6. Durante il periodo di cessazione, ad esclusione dell’anno di cessazione e di ripresa dell’attività, viene meno il diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità. Permangono invece inalterati il diritto alla corresponsione delle prestazioni di vecchiaia, invalidità, inabilità e morte, secondo le disposizioni vigenti.
7. La cessazione temporanea non dà luogo alla facoltà di accesso alla contribuzione volontaria di cui all'art. 20.


Articolo 7ter - Estratto conto
(Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. L’Ente annualmente invia ad ogni iscritto, un estratto conto che indica i contributi pagati, la progressione del montante e le notizie relative alla sua posizione.


Capo III - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI


Articolo 8 - Prescrizione dei contributi (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. La prescrizione dei contributi dovuti all’Ente e di ogni relativo accessorio interviene secondo i termini di legge.


Articolo 9 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. I soggetti di cui all’art. 1, ad esclusione di quelli di cui al comma 2-bis, lett. b1, b2 e b4 devono annualmente comunicare all’Ente con lettera raccomandata a.r., o con altro mezzo indicato dall’Ente da inviare entro la data stabilita dal C.d.A, l’ammontare del reddito professionale, quale definito dall’art. 3, dichiarato ai fini Irpef per l’anno di riferimento nonché il relativo volume di affari complessivo di cui all'art. 4 per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono presentate o sono negative.
2. Il reddito da dichiarare all’Ente ai fini dell’art. 3 è quello derivato dalle attività di cui all’art. 1.
Per i professionisti partecipanti ad associazioni o società consentite dalla legge, il reddito da dichiarare è quello di partecipazione all'associazione o alla società attribuito al singolo professionista, con esclusione di eventuali altri redditi relativi ad attività diverse da quelle definite dall’art.1.
Nel caso di redditi professionali prodotti sia individualmente sia in partecipazione, il reddito complessivo da dichiarare è costituito dalla somma di tali redditi.
I soggetti titolari di partita IVA devono comunicare il volume d’affari dichiarato a fini dell’IVA e l’ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti relative alle attività professionali quali previste dall’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I soggetti non titolari di partita IVA, ma esercenti le attività di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono comunicare l’ammontare dei compensi lordi percepiti.
Le associazioni e le società di cui al presente comma devono comunicare:
a) il volume di affari complessivo;
b) la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore dell'Ente;
c) la quota parte relativa alle prestazioni svolte a favore di soggetti iscritti all'Ente purché non committenti finali, ai sensi dell'art. 4, comma 2.
3. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile Irpef, nonché il volume di affari definito ai fini dell’IVA, ove esistente.
4. In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all’anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione deve essere inoltrata dagli eredi entro sei mesi dalla data in cui perviene richiesta da parte dell’Ente.
5. Le comunicazioni devono essere redatte avvalendosi obbligatoriamente dei moduli predisposti dall’Ente.
6. L’Ente ha la facoltà di esigere dall’iscritto o dagli aventi diritto a prestazioni, all’atto della domanda, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi.
7. L’omissione o l’infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica spontanea può costituire motivo di grave inadempienza, anche afferente la sfera deontologico-professionale.


Articolo 9bis - Controllo delle dichiarazioni ovvero delle contribuzioni (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. L'Ente può richiedere in qualsiasi momento alle competenti amministrazioni informazioni sulle dichiarazioni fiscali e reddituali loro presentate dagli iscritti agli albi professionali.
2. L'Ente è comunque autorizzato ad avvalersi di qualunque tipo di informazione legittimamente acquisita.


Articolo 10 – Sanzioni (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Il ritardo nel pagamento totale o parziale dei contributi di cui all’art. 2-bis, comma 1, comporta l’obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura annua del tasso legale vigente maggiorato al massimo di 10 punti con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento.
2. L’infedele comunicazione di cui all’art. 9, comma 7, comporta di per se l’applicazione di una sanzione pari al 50% del contributo soggettivo minimo operante per l’anno di riferimento.
3. La ritardata comunicazione di cui all’art. 9 comporta una sanzione pari a 25,00 euro se presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza. La mancata o ritardata comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione pari a 50,00 euro a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di scadenza
4. L'Ente disciplina tempi e modi per l'applicazione delle sanzioni.

TITOLO II
ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI

Articolo 11 – Prestazioni (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. L’Ente corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di inabilità e/o di invalidità;
c) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta.
1-bis. I trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità e inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo da quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda; i trattamenti pensionistici di reversibilità e indiretti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento da cui nasce il diritto.
1-ter. Le attività assistenziali stabilite dalle Leggi vigenti consistono nella corresponsione dell’indennità di maternità. L’Ente nei limiti della disponibilità del bilancio può corrispondere agli iscritti le seguenti prestazioni assistenziali:
a) assistenza integrativa sanitaria;
b) sussidi;
c) agevolazioni in caso di calamità naturali;
d) piccoli prestiti.
2. Tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali sono corrisposte su domanda degli aventi diritto a condizione che l'iscritto sia in possesso dei prescritti requisiti.


Articolo 12 – Pensione di vecchiaia (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. La pensione di vecchiaia spetta all’iscritto che abbia compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno cinque anni di iscrizione, ed a condizione che risultino dallo stesso pagati contributi soggettivi per almeno cinque annualità.
2. Nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore.
3. L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi per il coefficiente di trasformazione, relativo all’età dell’iscritto al momento della domanda, di cui alla tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai ministeri vigilanti, relativo all’età dell’iscritto al momento della domanda.
4. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell’iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
5. Il montante individuale, originato dal complesso dei contributi soggettivi, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della rivalutazione della contribuzione dell’anno di richiesta della pensione, contribuzione dell’anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione. L’aliquota di computo per il calcolo della pensione è pari a quella della contribuzione soggettiva.
6. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi soggettivi, salvo quanto previsto al comma 8, è pari alla media quinquennale del tasso annuo di variazione nominale del PIL, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente all’anno da rivalutare, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i. .
7. È istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l’eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali. Il Consiglio di Indirizzo Generale adotta ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto, ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, anche con diretta incidenza sulla misura dell’aliquota contributiva, e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla predetta variazione del PIL nominale.
8. Dopo il primo quinquennio di attività dell’Ente, sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per la determinazione del montante e per il calcolo delle pensioni possono essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria e al complessivo assetto previdenziale dell’Ente.
9. I contributi soggettivi relativi ai periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno titolo a supplementi di pensione, calcolati con il sistema contributivo di cui al comma 3, liquidabili con cadenza biennale.


Articolo 13 – Pensione di inabilità (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) l’iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente all’anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.
b) la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
2. Si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva e di iscrizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quando l’inabilità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell'attività professionale per la quale opera il trattamento di cui al presente Regolamento.
3. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui all’art. 12, riferito al montante individuale incrementato in conformità all’art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed assumendo comunque, qualora il pensionamento avvenga in età inferiore, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cinquantasette anni, previsto dalla tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri vigilanti.
4. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all’art. 18, comma 3, dello Statuto e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell’importo corrispondente all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell’anno di pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione. La provvidenza integrativa di natura assistenziale, eventualmente riconosciuta all’iscritto avente diritto, previa determinazione del Consiglio di Amministrazione, è reversibile ai superstiti solo nel caso in cui il reddito dei medesimi sia inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore all’atto del pensionamento
5. In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l’integrazione di cui al precedente comma non ha luogo. L’integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.
6. La corresponsione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall’albo professionale e alla cessazione dell'attività professionale esercitata. La cancellazione deve essere richiesta all'Ordine professionale di appartenenza, pena la decadenza dal diritto alla pensione, non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell’Ente, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l’espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali. La concessione della pensione d’inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione all’albo professionale e/o di ripresa dell'attività professionale.
7. L’Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall’Ente. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata d’ufficio.
8. La pensione è revocata d’ufficio qualora cessino le condizioni di inabilità che escludono in modo permanente e totale l’esercizio della professione. Nel caso di cui al presente comma e ai commi 6 e 7, il Consiglio di Amministrazione dispone la ricostruzione della posizione previdenziale del soggetto interessato secondo adeguati criteri tecnico-attuariali.
9. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius è adottato retroattivamente anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.


Articolo 14 - Pensione di invalidità (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. La pensione di invalidità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) l’iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione all’Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all’anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.
b) la capacità all’esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente;
2. Si prescinde dal requisito della anzianità contributiva e di iscrizione di cui al punto a) del precedente comma 1 quando l’invalidità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell'attività professionale per la quale opera il trattamento di cui al presente Regolamento.
3. Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità all'esercizio della attività professionale oltre i limiti stabiliti dal comma 1, lett. b) preesista alla iscrizione all’Ente purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
4. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui all'art. 12, riferito al montante individuale incrementato in conformità all’art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed assumendo comunque, qualora il pensionamento avvenga in età inferiore, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cinquantasette anni, previsto dalla tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri vigilanti.
5. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all’art. 18, comma 3, dello Statuto e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza del settanta per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell’anno di presentazione della domanda, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l’integrazione di cui al precedente comma non ha luogo. L’integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.
7. L’Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di invalidità e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, confermare o revocare la concessione della pensione. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall’Ente.
Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata d’ufficio.
8. La pensione è revocata d’ufficio qualora cessino le condizioni di invalidità di cui al comma 1. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede analogamente a quanto previsto dall’art. 13, comma 8.
9. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest’ultima secondo il sistema contributivo di cui al precedente art. 12 in sostituzione della pensione di invalidità. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dispone l’applicazione dei criteri predeterminati in via generale per il trattamento pensionistico di vecchiaia.


Articolo 15 - Norme comuni alle pensioni di inabilità o invalidità (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Alla domanda di pensione di inabilità o invalidità deve essere allegato certificato medico, rilasciato dall’autorità sanitaria competente, attestante le condizioni di inabilità od invalidità; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante od invalidante.
1-bis. Nell’ipotesi di infortunio o malattia imputabili in tutto o in parte a terzi, deve essere allegata altresì la documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.
2. In caso di inabilità o invalidità imputabili in tutto o in parte a terzi, l’Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del Codice Civile in concorso eventuale con l’assicuratore privato dell’iscritto, ove l’assicuratore medesimo, con il quale è stata stipulata polizza di assicurazione per infortunio, abbia diritto alla surroga.
3. L’accertamento dello stato di inabilità o di invalidità è effettuato da un sanitario di fiducia del Consiglio di Amministrazione che, dopo apposita visita medica, redige relativo verbale in merito alla situazione fisio-psichica del richiedente.
Le modalità di svolgimento della procedura di accertamento sono previste da apposito regolamento di competenza del Consiglio di Amministrazione.
4. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità od invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica di rigetto, l’interessato può richiedere che l’accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Amministrazione, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita.
5-bis. Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità, le spese dell’intero collegio medico sono a carico dell’Ente e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata riconosciuta l’insorgenza della inabilità o della invalidità da parte del citato collegio medico.
6. L’Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità o invalidità. L’accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell’Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all’accertamento iniziale dello stato di inabilità o invalidità, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.


Articolo 16 - Pensione ai superstiti (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. La pensione ai superstiti spetta nei casi ed alle condizioni appresso stabilite:
a) al coniuge nella misura e con l’aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile, prevista dal comma 2;
b) ai figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico, anche in mancanza del coniuge nelle misure previste dal comma 2;
c) in mancanza, oltre che del coniuge, anche di figli minorenni o maggiorenni inabili, ai genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico, nelle misure previste dal comma 2.
I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell'art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell’iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.
2. Le pensioni di vecchiaia, inabilità ed invalidità sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della pensione annua spettante all’iscritto:
a) 60 per cento al coniuge;
b) 70 per cento al figlio unico se manca il coniuge;
c) 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
d) 40 per cento a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
e) 15 per cento a ciascun genitore;
f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.
La somma delle quote non può comunque superare il cento per cento della pensione spettante.
3. La pensione indiretta ai superstiti di iscritto si determina applicando le percentuali di cui al comma 2 alla misura della pensione diretta che sarebbe spettata all’iscritto in caso di inabilità. Nel caso di decesso di iscritto di età inferiore ai cinquantasette anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cinquantasette anni della tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri vigilanti.
4. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
5. Il figlio riconosciuto inabile, nel periodo compreso tra la data della morte dell’iscritto o del pensionato e quella del compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.
6. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Il diritto alla pensione di reversibilità e indiretta cessa:
a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;
b) per i figli al compimento del diciottesimo anno d’età o quando cessi lo stato di inabilità; il limite di diciotto anni d’età è elevato a ventuno qualora i figli frequentino una scuola media o professionale per tutta la durata del corso legale ed a ventisei qualora frequentino l’Università, purché gli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso dell’iscritto e non prestino regolarmente lavoro retribuito;
c) per il genitore inabile allorché cessi lo stato di inabilità;
d) per le sorelle od i fratelli inabili allorché cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.


Articolo 17- Prestazioni differite (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. L'iscritto che, avendo conseguito una anzianità contributiva di almeno cinque anni cessi dalla contribuzione a causa della effettiva cessazione dall'attività professionale, mantiene la sua posizione contributiva ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico differito.
2. Qualora l'anzianità contributiva risulti inferiore a cinque annualità, l'iscritto, alla medesima età di cui all'art. 12, comma 1, o prima in caso di sopravvenuta invalidità (ovvero i superstiti in caso di decesso), ha diritto alla liquidazione in forma di capitale del montante contributivo.
3. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione dei contributi di solidarietà, integrativi e di maternità di cui rispettivamente agli articoli 3, comma 2, all’art. 4, e all’art. 19, comma 3.
4. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al comma 2, l’iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all’obbligo di iscrizione all’Ente, ad esso è riconosciuta la facoltà di ricostituire il proprio montante contributivo individuale, versando entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione l’importo precedentemente restituitogli dall’Ente, maggiorato degli interessi legali.
5. L’iscritto che, cessando dall’attività professionale che ha dato luogo all’obbligo di iscrizione all’Ente, nonostante l’ulteriore versamento di contributi di cui al precedente comma non abbia conseguito il diritto alla pensione può nuovamente richiedere la restituzione dell’intero montante contributivo individuale secondo quanto disposto dal comma 2.
6. La restituzione del montante contributivo individuale avviene entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.


Articolo 18 - Pagamento e rivalutazione delle pensioni (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Gli importi delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi sono annualmente adeguati, con decorrenza 1° gennaio di ogni anno, in base alla variazione media positiva dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.
2. Le pensioni, fatti salvi i casi di erogazione in unica soluzione come previsti dall’art. 12, sono corrisposte in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.


Articolo 19 - Indennità di maternità (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Agli iscritti aventi diritto è corrisposta una indennità di maternità nella misura, nei termini e con le modalità previste dal D. Lgs. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla maternità), fatto salvo quanto previsto dall’art. 7bis.
2. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione del fondo indennità di maternità, il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente la misura del contributo e adotta i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 151/2001.
3. Salvo diversa deliberazione del CdA, l’importo massimo dell’indennità sarà quello tempo per tempo stabilito dalla legge.


Articolo 19bis – Sussidi (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. L’Ente oltre alle attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti può erogare, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 7 , comma 6 lett. f) dello Statuto, sussidi annualmente stanziati, in sede di bilancio preventivo per l’anno di riferimento, nelle seguenti forme:
a) sussidio, nel caso in cui si verifichi un comprovato stato di bisogno per disagio economico contingente con specifico riguardo ai casi particolari conseguenti lo stato di malattia o infortunio;
b) assegno di studio a favore dei figli dell’iscritto deceduto, se versano in condizioni di disagio economico.
2. Il regolamento di cui al comma 1 potrà disciplinare ulteriori casi di comprovato e effettivo bisogno derivante da cause diverse da quelle elencate.


Articolo 19ter - Assistenza sanitaria integrativa (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. L’Ente predispone forme di assistenza integrative aperte alla adesione volontaria degli iscritti, con lo scopo di erogare agli iscritti in attività o in pensione e ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale finanziate tramite apposito contributo e secondo le modalità previste da un apposito regolamento conforme ai principi dell'art. 3, comma 3 dello Statuto, la cui approvazione e/o modificazione è soggetta alla procedura prevista per il Regolamento dell’Ente.
Hanno diritto all’assistenza gli iscritti e il relativo nucleo familiare che posseggono i requisiti stabiliti dal predetto regolamento, con le modalità in esso contenute.
2. Le prestazioni hanno carattere esclusivamente economico ed integrativo di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e riguardano solo quelle previste dal tariffario presente nel regolamento di cui al comma precedente.
L'erogazione delle prestazioni viene effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute nei limiti previsti dalle tariffe in vigore, sempre che vi sia regolarità nei versamenti contributivi di cui al comma 1.


Articolo 19quater - Agevolazioni in caso di calamità naturali (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali dichiarati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modifiche o integrazioni, l’Ente può adottare provvedimenti per agevolare gli obblighi contributivi degli iscritti che risiedano o che esercitino la professione in un Comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subìto un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.


Articolo 19-quinques - Piccoli prestiti (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Agli iscritti in regola con la contribuzione, possono essere concessi piccoli prestiti, su spese documentate, fino ad un massimo equivalente a quanto previsto dal prestito d’onore, entro i limiti del relativo stanziamento annuale per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'esercizio della professione; l’erogazione del piccolo prestito è disciplinato da apposito regolamento, entro i limiti del relativo stanziamento annuale.
2. L'erogazione dei piccoli prestiti è effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute, sempre che vi sia regolarità nei versamenti contributivi.

Articolo 20 - Contribuzione volontaria (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. L’iscritto contribuente qualora cessi l’attività professionale che ha dato luogo all’obbligo di iscrizione prima di aver raggiunto l’età minima per il conseguimento del diritto alla pensione, può proseguire a titolo volontario il pagamento dei contributi all’Ente.
2. La facoltà di cui sopra è concessa a condizione che l’iscritto mantenga l’iscrizione nell’Albo professionale e possa far valere almeno una annualità contributiva nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre annualità contributive qualunque sia l’epoca del versamento
3. L’iscritto ammesso alla contribuzione volontaria deve corrispondere all’Ente almeno il contributo soggettivo minimo di cui all’art. 3, maggiorato del contributo integrativo minimo di cui all’art. 4.
4. L’iscritto ammesso alla contribuzione volontaria, ove interrompa il pagamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento dell’ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora in conformità con il comma 1 dell’art 10.
5. Le modalità di determinazione della corresponsione della contribuzione volontaria da parte dell’iscritto sono disciplinate da apposito regolamento attuativo.


Articolo 21 - Cumulabilità delle pensioni (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Le pensioni erogate dall’Ente sono cumulabili con altre pensioni obbligatorie e con altri redditi nei limiti di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni.


Articolo 21- bis – Ricongiunzione (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. È ammessa la ricongiunzione dei contributi previdenziali obbligatori e la totalizzazione, secondo le norme vigenti in materia.


Articolo 22 - Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di Previdenza e degli anni del corso legale di laurea (Regolamento attuazione attività statutarie)

1. L’iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno di iscrizione all’Albo professionale, dopo almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all'Ente stesso.
2. É ammessa altresì la facoltà di riscatto degli anni del corso legale di laurea.
3. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dall’Ente, mediante regolamenti attuativi approvati dai Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Articolo 23 - Disposizioni transitorie (Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)

1. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e la data di istituzione dell’Ente per effetto del decreto ministeriale di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs 10 febbraio 1996, n. 103, valgono le seguenti disposizioni:
a) il contributo soggettivo e quello di solidarietà sono dovuti con decorrenza 1 gennaio 1996, o, se successiva, dalla data di inizio dell’attività professionale, secondo le previsioni dell’art. 4 dello Statuto e dell’art. 1, comma 2, del Regolamento;
b) il contributo integrativo di cui all’art. 4 decorre dal 17 marzo 1996 o, se successiva, dalla data di inizio dell’attività professionale, secondo le previsioni dell’art. 4 dello Statuto e dell’art. 1, comma 2, del Regolamento;
c) le decorrenze di cui alle lettere a) e b) operano anche ai fini dei rispettivi contributi minimi, fermo il loro frazionamento ai sensi dell’art. 5, in relazione alla data di inizio dell’attività professionale o di cessazione dall’iscrizione agli Albi professionali;
d) i contributi dovuti possono essere pagati, a domanda, in 12 rate, con l'applicazione del tasso di interesse legale, secondo le modalità e nei termini indicati dall'Ente.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 6 si applicano in modo retroattivo a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già viste applicate nei loro confronti disposizioni diverse. Tutti gli iscritti di cui all’art. 12, comma 6 hanno la facoltà di presentare all’Ente istanza di revisione integrale della loro posizione con la possibilità di optare per un diverso trattamento. L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre mesi dalla comunicazione obbligatoria da parte dell’Ente.
3. In sede di prima applicazione il requisito di età previsto per l’esercizio della facoltà di cui all’art. 3, comma 7, è riferito alla data di inizio dell’attività professionale, secondo le previsioni dell’art. 4 dello Statuto e dell’art. 1, comma 2, del Regolamento. Detta facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, a mezzo raccomandata a.r., oppure con lettera consegnata all’Ente stesso che ne rilascia ricevuta.

TABELLA A (Art. 12, comma 3)
(Regolamento attuazione attività statutarie EPAP)
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONE

ETA’ VALORI (percento)
57 4,720
58 4,860
59 5,006
60 5,163
61 5,334
62 5,514
63 5,706
64 5,911
65 6,136
66 6,379
67 6,640
68 6,927
69 7,232
70 7,563
71 7,924
72 8,319
73 8,750
74 9,227
75 9,751
76 10,335
77 10,983
78 11,701
79 12,499
80 13,378

RICHIEDI CONSULENZA