EPAP Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Statuto

 

Statuto dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale
(D.Lgs. n. 103/96; D. Interministeriale 3/8/99)

TITOLO I - L’ENTE

Art. 1- Natura e denominazione dell’Ente (Statuto EPAP)

1. L’Ente di previdenza per gli esercenti l’attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico, di geologo è istituito, come fondazione di diritto privato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) e dell'art. 4 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato nonché da quelle del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e, per quanto ivi non previsto, da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili.
L’Ente assume la seguente denominazione: «ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE». La sigla EPAP identifica a tutti gli effetti l’Ente.
2. L’Ente è iscritto nell’albo di cui all’art. 4, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal d. min. 2 maggio 1996, n. 337.


Art. 2 - Sede (Statuto EPAP)

1. L’Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull’intero territorio della Repubblica.
2. L’Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.


Art. 3 - Scopi (Statuto EPAP)

1. L’Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall’Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 5 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
2. L’Ente concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni. Esso deve provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. L’Ente può altresì attuare trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti con apposita contribuzione.
4. L’Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.


Art. 4 - Iscritti (Statuto EPAP)

1. Ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all’Ente, con le modalità di iscrizione previste nel Regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali delle categorie di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico, di geologo, esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Art. 5 - Gli Organi (Statuto EPAP)

1. Sono Organi dell’Ente:
a) il Consiglio di Indirizzo Generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Comitato dei delegati.


Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale (Statuto EPAP)

1. I1 Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all’Ente per ciascun Collegio Elettorale, suddivisi per ciascuna delle categorie professionali confluenti nell'Ente, con arrotondamento all’unità intera per ogni frazione inferiore a mille; esso dura in carica quattro anni, ed i componenti sono rieleggibili per non più di altri due mandati consecutivi.
2. Ai fini della identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell’Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito regolamento elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri:
a) il corpo elettorale sia suddiviso in quattro Collegi Elettorali, ciascuno corrispondente alle categorie professionali confluenti nell'Ente:
Collegio elettorale dei dottori agronomi e dottori forestali
Collegio elettorale degli attuari
Collegio elettorale dei chimici
Collegio elettorale dei geologi
A ciascun Collegio Elettorale così identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondente al rapporto di uno ogni mille o frazione di mille iscritti all'Ente;
b) sia disposto presso la sede dell'Ente apposito seggio elettorale per l’espressione e la raccolta del voto, nonché per lo spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno dei Collegi Elettorali;
c) sia ammesso il voto per corrispondenza; mentre non sia ammesso il voto per delega;
d) nell’ambito di ciascun Collegio Elettorale siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all’Ente, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
e) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;
f) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente nell'ambito del Collegio Elettorale di appartenenza mediante l'espressione di una sola preferenza;
g) sia considerata valida l’elezione quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto al voto per ciascun Collegio Elettorale;
h) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun Collegio, quando non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera g), risultando in tal caso valida l’elezione qualunque sia il numero di votanti;
i) per ciascun Collegio Elettorale siano proclamati eletti dal Presidente dell'Ente, nei limiti di cui alla precedente lettera a), coloro che abbiano conseguito il numero più elevato di voti ed accettino l’incarico.
3) All’esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati, sempre che risultino in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all’art. 13, dal Presidente dell’Ente e nella prima seduta provvedono ad eleggere nel loro ambito un Coordinatore ed un Segretario. Il Consiglio di Indirizzo Generale provvede ad elaborare un proprio regolamento di funzionamento entro sei mesi dall’insediamento. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.
4. Il Comitato Fondatore indice la prima tornata elettorale entro sei mesi dal completamento delle iscrizioni.
5. Il regolamento elettorale di cui al comma 2 dispone, con il rispetto dei medesimi criteri, anche per le elezioni relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dei Comitati dei Delegati.
6. I Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.

Art. 7 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale (Statuto EPAP)

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all’anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l’ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell’organo.
2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax, confermato da telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione stessa e dell’ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
3. Il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
4. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino persone.
5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale vengono firmati dal Coordinatore e dal Segretario.
6. Spetta al Consiglio di Indirizzo Generale:
a) nominare il componente del Collegio dei Sindaci;
b) definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali delle forme di previdenza e di assistenza dell'Ente;
c) definire i criteri generali di investimento e di disinvestimento per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) deliberare le modifiche dello Statuto e le modifiche del Regolamento per l’attuazione degli scopi dell'Ente su proposta del Consiglio di Amministrazione;
e) deliberare le modificazioni del regolamento elettorale, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
f) deliberare altresì l’adozione e la modificazione di disposizioni regolamentari e di carattere generale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
g) deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto dell’Ente riferito all’esercizio dell’anno precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
h) deliberare il bilancio di previsione dell’Ente, proposto dal Consiglio di Amministrazione, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno; nonché le successive note di variazione alla prima seduta utile e comunque non oltre il 30 novembre dell’anno di riferimento del bilancio;
i) scegliere i soggetti, iscritti al registro di cui all’art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali;
j) deliberare l’approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell’Ente con periodicità almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all’andamento economico-finanziario dell’Ente; deliberare in ordine alle proposte di cui all’art. 9, comma 2, lettera p);
k) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Sindaci, nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese per i componenti dei Comitati dei Delegati.
7. Le deliberazioni di cui alle lettere d), e), j), seconda parte del comma 6 sono sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), g), h) e j) dello stesso comma 6 sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nonché al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.


Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione
(Statuto EPAP)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, il Consiglio di Amministrazione è composto di quattro membri, nominati dal Presidente dell’Ente su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale, sulla base della designazione effettuata dal Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati della elezione indetta separatamente per ciascuna categoria contemporaneamente alle elezioni di cui all'art. 6.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale e ciascun consigliere può essere rinominato per non più di altri due mandati consecutivi.
3. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate nonché con quella di componente del Consiglio di Indirizzo Generale, di Sindaco e con quella di componente del Comitato dei Delegati. In caso di elezione del medesimo soggetto in più organismi l’interessato deve optare per una sola carica entro quindici giorni dall’elezione a pena di decadenza.
4. La carica di Consigliere di Amministrazione è altresì incompatibile per coloro che svolgano funzioni di amministratore presso altre Casse o Enti di previdenza.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere il requisito della onorabilità e della professionalità di cui all’art. 13, e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
6. Il possesso dei requisiti di cui al comma 5 deve essere comprovato da apposita autocertificazione dell’interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.


Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione (Statuto EPAP)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell’Ente da esercitare in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale.
2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell’Ente:
a) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente dell’Ente;
b) deliberare l’assunzione del Direttore dell’Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico;
c) proporre al Consiglio di Indirizzo Generale le modifiche dello Statuto e le modifiche del Regolamento per l’attuazione delle forme di previdenza e di assistenza dell'Ente;
d) proporre al Consiglio di Indirizzo Generale le modifiche del regolamento elettorale tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale;
e) predisporre entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto dell’Ente riferito all’esercizio dell’anno precedente;
f) predisporre il bilancio di previsione dell’Ente non oltre il 30 settembre di ciascun anno, nonché le eventuali note di variazione;
g) deliberare l’organigramma dell’Ente su proposta del Direttore;
h) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;
i) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore, il Segretario ed i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;
l) deliberare i criteri direttivi generali per l’assetto amministrativo-contabile dell’Ente, di cui all'art. 18;
m) applicare i criteri di investimento e disinvestimento definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale, stabilendo i piani annuali e pluriennali;
n) deliberare, nell’ambito dei criteri di cui alle lettere l) ed m) e dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Indirizzo Generale, la stipulazione di convenzioni con enti esterni per la gestione finanziaria, assicurativa, contabile e amministrativa dell’Ente, sulla base dei principi della conservazione della titolarietà dei valori di investimento, della separatezza tra gestore e depositario, nonché della piena affidabilità degli interlocutori finanziari;
o) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell’Ente;
p) proporre, acquisite le risultanze del bilancio tecnico-attuariale e tenendo conto delle proposte formulate da ciascuno dei Comitati dei Delegati previsti dall'art. 10, i provvedimenti necessari ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’Ente;
q) deliberare, per migliorare l’efficienza organizzativa e gestionale dell’Ente, l’adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell’Ente; allo stesso scopo può assumere partecipazioni societarie, costituire società anche di servizi, concorrere alla formazione di consorzi con Enti similari;
r) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o di 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio Dei sindaci;
s) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell’Ente;
t) provvedere all’applicazione del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza ed a tal fine propone al Consiglio di Indirizzo Generale di adottare e modificare le disposizioni regolamentari e di carattere generale;
u) fissare l’entità e le modalità dei rimborsi spese da riconoscere ai Consigli Nazionali delle categorie interessate per le funzioni agli stessi demandate dall’Ente, sentito il Consiglio di Indirizzo Generale.
3. Le deliberazioni di cui alla lettera l) dello stesso comma 2 sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.


Art. 10 - Comitati dei Delegati
(Statuto EPAP)

1. Per ciascuna delle categorie professionali, quali individuate dall'art. 1 del presente Statuto, viene costituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, un Comitato di Delegati, composto di tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali di cui all'art. 6.
2. I componenti di ciascun Comitato vengono eletti, con separata elezione, nella stessa tornata elettorale indetta per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, con le modalità previste dal Regolamento di cui all’art. 22; essi devono possedere il requisito della onorabilità di cui all’art. 13, e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il possesso del requisito di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita autocertificazione dell’interessato fin dal momento della presentazione della candidatura.
4. I componenti di ciascuno dei Comitati, decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.
5. Ciascun Comitato si riunisce almeno ogni sei mesi, nomina nel proprio seno un Coordinatore e definisce esso stesso le regole del suo funzionamento.
6. Il Comitato, per l’espletamento delle proprie funzioni quali previste dall’art. 6, comma 2, lettera b, del d. lgs. 103/96, valuta i dati relativi al flusso di contributi e di prestazioni della categoria di appartenenza, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Ente ed eventualmente dell'attuario indicato dall'Ente stesso.
7. Ciascun Comitato propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure idonee alla conservazione dell'equilibrio gestionale.


Art. 11 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione (Statuto EPAP)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell’ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati da almeno due Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei Sindaci.
2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o a mezzo fax, confermato da telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione stessa nonché dell’ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di un numero di Consiglieri pari ad almeno i due terzi.
4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Direttore svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.
6. I verbali del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell’apposito libro dei verbali.


Art. 12 - Il Presidente (Statuto EPAP)

1. Il Presidente, eletto nel suo ambito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento, dura in carica quattro anni e può essere confermato per non più di altre due volte consecutive. Il Presidente rimane in carica fino all’elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio di Amministrazione, promuovendone l’insediamento.
2. Spetta al Presidente:
a) la legale rappresentanza dell’Ente;
b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all’ordine del giorno;
c) vigilare, in collaborazione con gli Uffici dell’Ente, sull’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obblighi per l’Ente;
e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.


Art. 13 - Requisiti di onorabilità e di professionalità (Statuto EPAP)

1. La nomina a componente degli Organi dell’Ente è subordinata al possesso del requisito di onorabilità.
2. Sono considerati requisiti di onorabilità:
a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l’economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sono cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell’Ente, oltre all’intervenuta perdita di requisiti di cui al comma 2:
a) aver subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione con sentenza definitiva dall’iscrizione all’Albo Professionale;
b) essere stato dichiarato responsabile di inadempienze verso l’Ente con sentenza definitiva.
4. Il requisito della professionalità richiesto dall’art. 1, comma 4, lettera b) del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione, si intende soddisfatto nel caso di iscritti che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso gli organi nazionali o periferici delle categorie interessate o presso altre istituzioni pubbliche e private di significative dimensioni.


Art. 14 - Collegio dei Sindaci (Statuto EPAP)

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali:
a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che presiede il Collegio;
b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Tesoro;
c) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all’Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei delegati.
2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di altri due mandati consecutivi.
3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonché al Consiglio di Amministrazione dell’Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull’andamento della gestione. I controlli sulla gestione dell’Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i rendiconti annuali, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci tecnico-attuariali.
4. I Sindaci possono intervenire alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l’assenza dei Sindaci non pregiudica, comunque, la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni. I Sindaci assistono altresì il Presidente dell'Ente nelle operazioni di scrutinio elettorale.
5. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.


Art. 15 - Obblighi, funzioni ed attività dei Consigli Nazionali delle categorie interessate (Statuto EPAP)

1. Ai Consigli Nazionali delle categorie interessate, che si avvalgono ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, dei corrispondenti enti territoriali, vengono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività:
a) assolvono alle mansioni demandate dall’Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi dell’Ente;
b) trasmettono l’elenco dei nominativi degli iscritti agli Albi, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale entro sessanta giorni dalla istituzione dell’Ente;
c) comunicano entro il mese di febbraio di ogni anno le variazioni intervenute nell'Albo al 31 dicembre dell’anno precedente;
d) svolgono altre funzioni demandate dall’Ente, correlate a quelle di cui alle precedenti lettere.

TITOLO III - LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16 - Entrate ed esercizio finanziario (Statuto EPAP)

1. Costituiscono entrate dell’Ente:
a) i contributi a carico degli iscritti;
b) i contributi a carico dell’utenza;
c) i contributi obbligatori per la maternità;
d) i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrative, i contributi di riscatto, di eventuale integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e di prosecuzione volontaria, nonché i contributi di ricongiunzione di più posizioni previdenziali;
e) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
f) i proventi di eventuali sanzioni ed interessi;
g) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano;
h) qualunque eventuale altra entrata.
2. L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di avvio dell’attività dell’Ente se verificatosi nell’ultimo quadrimestre, salvi gli adempimenti fiscali.


Art. 17 - Il patrimonio (Statuto EPAP)

1. Il patrimonio dell’Ente è costituito da valori mobiliari, immobiliari e quote di partecipazioni in società. Gli elementi patrimoniali affidati in gestione ad istituzioni finanziarie ed assicurative restano nella titolarità dell’Ente.


Art. 18 - L’assetto amministrativo-contabile (Statuto EPAP)

1. L’Ente organizza l’assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con evidenziazione dei flussi connessi ai contributi e alle prestazioni per ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto.
2. Nell’assetto di cui sopra sono registrate le posizioni individuali degli iscritti, definite ai sensi dell’art. 12, commi 3, 4, 5, 6 e 8 del Regolamento, destinate a confluire nel conto pensioni di cui all'art.19.
3. In conto separato viene evidenziato l’ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell’Ente.
4. In conto separato viene evidenziato l’ammontare complessivo del gettito del contributo di solidarietà, sul quale gravano gli eventuali riequilibri gestionali tra le categorie professionali di cui all’art.1, comma 1.
5. In conto separato viene evidenziato l’ammontare complessivo del gettito del contributo di maternità, sul quale gravano le corrispondenti indennità.


Art. 19 - Conto pensioni (Statuto EPAP)

1. In conformità al sistema contributivo, alla data di decorrenza della pensione del singolo iscritto, il montante individuale viene iscritto in un conto di riserva denominato conto pensioni. In sede di verifica periodica tecnico-attuariale si accerta la condizione di equilibrio del fondo, e le eventuali esigenze di mantenimento dell'equilibrio vengono soddisfatte mediante trasferimento delle disponibilità dal conto di cui all'art. 18, comma 3. Comunque, qualora, a fine esercizio l’ammontare complessivo del conto dovesse risultare inferiore all’importo di cinque volte l’entità delle prestazioni erogate nel corso dell’esercizio stesso, viene parimenti trasferita la somma necessaria a ripristinare tale livello di consistenza dal conto di cui all’art. 18, comma 3.
2. La gestione della riserva di cui al comma 1 può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento che tengano conto delle esigenze di liquidità dell’Ente e si ispirino a criteri di oculata gestione. La convenzione deve prevedere la conservazione della riserva di che trattasi in capo all’Ente, insieme con misure idonee a conseguire la necessaria disponibilità delle risorse.


Art. 20 - Bilancio ed altri documenti di gestione. (Statuto EPAP)

1. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 marzo di ciascun anno il rendiconto dell’esercizio precedente e lo propone, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, per l’approvazione entro il 30 aprile da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio di previsione dell’esercizio successivo e lo propone, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, per l’approvazione entro il 31 Ottobre da parte del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Consiglio di Amministrazione predispone altresì le relative variazioni e le propone, corredate della relazione del Collegio dei Sindaci, per l’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale alla prima seduta utile e comunque non oltre il mese di novembre dell’anno successivo.
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone, inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, infine, predispone almeno ogni tre anni il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti dell’Ente e lo propone, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, per l’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale. La gestione economico-finanziaria dell’Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell’equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.
5 Il rendiconto annuale dell’Ente è sottoposto dal Consiglio di Indirizzo Generale a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV - INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI

Art. 21 - Diritto di informazione (Statuto EPAP)

1. L’Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni.
2. In particolare l’Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell’Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria, assicurativa ed amministrativa del patrimonio dell’Ente.
3. L’Ente acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni effettuate dei Consigli Nazionali di cui all’art. 1, comma 1, dei corrispondenti Enti territoriali, degli iscritti e dei pensionati al fine di migliorare i servizi e le prestazioni dell’Ente.
4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, l’Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l’estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
5. La disciplina dell’accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all’Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni, nonchè della legge 675 del 31 dicembre 1996.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 -Norme di prima applicazione (Statuto EPAP)

1. Il Comitato Fondatore, entro quaranta giorni dalla emanazione del decreto di cui all’art. 6, comma 5, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, adotta il regolamento elettorale e, in conformità a questo, dà celere attuazione alle procedure per l’elezione dei componenti degli Organi dell’Ente ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente Statuto e nei termini ivi previsti. Il regolamento elettorale, approvato dai Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera a), del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, è sottoposto a ratifica o modifica da parte del Consiglio di Indirizzo Generale. Nelle more dell’espletamento delle procedure per la costituzione e l’insediamento degli organi statutari, il predetto Comitato avvia le procedure per l’iscrizione all’Ente e provvede alla raccolta e gestione dei contributi.
Le attività amministrative svolte dal Comitato sono presentate al Consiglio di Indirizzo Generale che ne prenderà atto in quanto legittime.

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