I chiarimenti dell’Inpdap sull’istituto della totalizzazione di cui al D Lgs n 42 2006

 

 

Dopo la circolare Inps del marzo 2006, L’Inpdap è intervenuta con la circolare n. 5 del 25 gennaio 2007 per dettare chiarimenti in merito ai requisiti, alla tipologia dei trattamenti, alle modalità di presentazione della domanda e di calcolo delle quote nonché in ordine alla successiva fase dell’erogazione e del godimento della prestazione.
L’Inpdap, ripercorre, dunque, le norme di cui al D.Lgs. n. 42/2006 fornendo i necessari chiarimenti.
Come noto la totalizzazione, istituto nato a seguito della sentenza n. 61 del 1999 della Corte Cost., aveva trovato un primo inquadramento normativo nella L. n. 388 del 2000 (art. 71) e nel successivo decreto n. 57 del 2003. Con la L. n. 243/2004 è stata, poi, conferita delega al Governo di ridisegnare l’istituto della totalizzazione al fine di consentirne l’accesso per il conseguimento della pensione di vecchiaia con anzianità contributiva minima di venti anni ed anzianità anagrafica di 65 anni e della pensione d’anzianità con anzianità contributiva di 40 anni. In attuazione della legge delega il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 42/2006 che ha abrogato tutte le previgenti norme in materia di totalizzazione dei periodi contributivi ridisegnandone interamente l’impianto.
Con la circolare n. 5 del 25 gennaio 2007, l’Inpdap, nel ripercorrere le norme del decreto, fornisce alcune importanti precisazioni.
Rinviando all’articolo presente in questa stessa sezione in merito alla disciplina generale della totalizzazione, in ordine ai chiarimenti forniti dall’Inpdap nella circolare del 2007, si segnalano alcuni importanti approfondimenti.

Sulla durata minima di sei anni della frazione contributiva da cumulare

In tema di durata minima della frazione contributiva oggetto di totalizzazione, il decreto prevede che la frazione debba essere di almeno sei anni e che i periodi coincidenti debbano calcolarsi una sola volta. Un problema che poteva porsi era quello di un lavoratore che avesse maturato presso un ente previdenziale una frazione contributiva di sei anni dei quali uno o più in coincidenza con l’iscrizione ad un altro ente. In questo caso il decreto stabilisce che il periodo contributivo si considera una sola volta. La circolare stabilisce che questa previsione debba essere interpretata in senso di favore per il lavoratore. Ciò dovrebbe significare che, nell’ipotesi prospettata, il periodo coincidente si considera come maturato nella gestione ai fini della maturazione del requisito minimo di sei anni necessario per procedere al cumulo.

Sulla ricongiunzione

In tema di ricongiunzione il decreto stabilisce che la ricongiunzione stessa sia un’alternativa alla totalizzazione nel senso che l’essersi avvalsi della ricongiunzione preclude la possibilità di avvalersi della totalizzazione e viceversa. L’Inpdap stabilisce, ai fini in esame, che, presso di sé, la domanda di ricongiunzione deve ritenersi definitivamente accettata in caso di mancata rinuncia entro il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento d’accoglimento dell’istanza di ricongiunzione.

Sul calcolo della quota a carico dell’Inpdap

Particolarmente rilevanti risultano, poi, i chiarimenti dell’Inpdap in merito al calcolo delle quote a suo carico nel caso in cui il soggetto che presenta la domanda di totalizzazione abbia già maturato i requisiti anagrafici e contributivi per un autonomo trattamento di pensione. In tali fattispecie, infatti, già la circolare Inps del marzo 2006 aveva precisato che il calcolo della quota non sarebbe stato effettuato secondo le regole del sistema contributivo ex art. 4 del D.Lgs. n. 42/2006 ma secondo le regole generali vigenti nel rispetto dei diritti quesiti. L’Inpdap segue la via segnata dall’Inps ma specifica che, ai fini del calcolo della quota secondo le generali regole vigenti presso l’Inpdap e non secondo la disciplina di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 42/2006, è necessario che il requisito anagrafico e contributivo sia maturato in costanza d'iscrizione presso l’Inpdap.

Consulta il testo della Circolare Inpdap

 

 

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