Il Fondo medici generici presso l'Enpam

 

Sono iscritti al Fondo di Previdenza a favore dei Medici di Medicina Generale gestito dall'ENPAM, coloro che hanno rapporti professionali con il SSN, ovvero con altri Istituti, in qualità di medici generici, pediatri di libera scelta ed addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.

I CONTRIBUTI DOVUTI AL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
I contributi obbligatori dovuti dagli iscritti al Fondo Medici Generici ENPAM sono di importo pari al 15% dei compensi assoggettati a contribuzione ENPAM, di cui il 9,375% a carico degli Istituti del SSN ed il restante 5,6252% a carico del sanitario.
Per gli iscritti transitati al rapporto di dipendenza che hanno optato per il mantenimento della posizione contributiva maturata presso l'ENPAM, il contributo è pari al 32,35% e viene versato direttamente all'ENPAM dagli Istituti del SSN: tale aliquota è aumentata dell'1% per la quota imponibile eccedente, Euro 39.297,00 indicizzati per il 2006.

IL RISCATTO PRESSO IL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
Possono essere riscattati ai fini previdenziali per un massimo di 10 anni, sia i periodi di attività svolta con i disciolti Istituti mutualistici per i quali non c'è stato accredito di contribuzione a favore degli iscritti, che gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione: non è comunque consentito il riscatto di più titoli di specializzazione (cfr. Art.3 commi 1 e 2 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).
Possono altresì essere riscattati i periodi successivi alla data di iscrizione al Fondo nei quali si è verificata una sospensione totale dell'attività e dei versamenti contributivi per eventi che danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari.
Il riscatto è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare, (cfr. Art.3 comma 4 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).
Non è ammesso a riscattare (cfr. Art.3 comma 5 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM) l'iscritto che, alla data di presentazione della domanda abbia compiuto 65 anni di età, che sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti suddetti, che abbia presentato domanda di invalidità permanente, che abbia ancora anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a 10 anni.
Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali: qualora l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il 65° anno di età: in ogni caso, ai fini pensionistici, si tiene conto solo dei contributi di riscatto effettivamente versati.
In caso di invalidità o decesso dell'iscritto intervenuti prima della scadenza del termine di pagamento del contributo in misura intera o rateale, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato completato all'atto del verificarsi dell'evento: quanto risulta eventualmente ancora dovuto sarà trattenuto, al netto di interessi, sulle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20%dell'importo delle stesse.
In caso di decesso dell'iscritto, ed in assenza di versamenti effettuati a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto stesso: la medesima facoltà è data all'iscritto riconosciuto invalido che, in assenza di versamenti effettuati a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto stesso entro 60 giorni dalla data di accoglimento della pensione di invalidità (cfr. Art.3 comma 7 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).

IL RISCATTO DI ALLINEAMENTO PRESSO IL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
Il riscatto di allineamento permette all'iscritto di allineare uno o più anni di attività nei quali la contribuzione al Fondo Medici Generici ENPAM risulti inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva.
Il riscatto di allineamento può essere effettuato dall'iscritto con età inferiore a 70 anni, con un'anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a 5 anni e il rapporto professionale con gli Istituti del SSN ancora in essere, che abbia completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non vi abbia rinunciato da meno di 2 anni ed infine che non abbia presentato domanda di trattamento per invalidità permanente (cfr Art. 3 commi 9 -13 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).
Il riscatto di allineamento avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto stesso.
L'importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto di allineamento.
Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali: qualora l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale (da effettuare in un periodo di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50%, e comunque entro la data di decorrenza della pensione), il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale. Al fine del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi versati.

LE PRESTAZIONI DEL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
Le prestazioni previdenziali erogate dal Fondo Medici Generici ENPAM sono la pensione ordinaria di vecchiaia, la pensione ordinaria di anzianità, la pensione per invalidità assoluta e permanente (tutte reversibili), la pensione per invalidità temporanea, la pensione a favore dei superstiti: tali pensioni sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dal Fondo di Previdenza generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi a favore di particolari categorie gestite dall'ENPAM e con le altre prestazioni previdenziali ed assicurative obbligatorie.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA DEL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
La pensione ordinaria di vecchiaia è concessa a favore dell'iscritto che, dopo il compimento del 65° anno di età, sia cessato dal rapporto professionale, (cfr. Art.7 comma 1 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM): in caso di cessazione dell'attività prima di tale data, l'iscritto per poter godere al compimento del 65° anno di età, del trattamento previdenziale, deve aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva effettiva, riscattata e ricongiunta.
La misura della pensione ordinaria di vecchiaia si ottiene ricavando il reddito medio relativo a ciascun anno di contribuzione ricostruito attraverso i contributi versati e l' aliquota contributiva corrispondente per ciascun anno di versamento. Il reddito annuo viene rivalutato del 100% dell'indice ISTAT.
La somma di tali redditi divisa per il numero degli anni di contribuzione effettiva, determina la base pensionabile, alla quale si applicheranno le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva ricongiunta e riscattata.
Si applica, quindi, alla media reddituale così determinata l'aliquota dell'1,456% per le annualità contributive effettive o ricongiunte successive al 1° gennaio 1999, quella dell'1,65% per le annualità contributive effettive o ricongiunte anteriori al 31 dicembre 1983, quella del 2,25% per le annualità contributive effettive o ricongiunte del periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1994, quella dell'1,40% per le annualità contributive effettive o ricongiunte del periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998.
Per le annualità contributive riscattate, invece, si applicano le aliquote dell' 1,65% per le annualità antecedenti il 31 dicembre 1994, dell'1,40% per le annualità del periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998, dell'1,456% per le annualità del periodo dal 1° gennaio 1999 in poi (cfr. Art.7 commi 2-5 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).

LA PENSIONE DI ANZIANITA' DEL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
La pensione ordinaria di anzianità spetta all'iscritto che abbia cessato ogni rapporto professionale, e che possa contare su un'anzianità contributiva di 40 anni, ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età ( o almeno 57 per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000) e abbia conseguito presso il Fondo un'anzianità effettiva o riscattata non inferiore a 35 anni e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia (cfr. Art.7 comma 2 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).
La pensione ordinaria di anzianità si determina con le stesse modalità della vecchiaia: la misura viene calcolata a 65 anni per poi essere ridotta o maggiorata a seconda che la stessa sia percepita prima o dopo il compimento dei 65 anni.
Ai fini del computo dell'anzianità contributiva dei 35 anni, vengono considerati anche i periodi contributivi maturati presso i Fondi già liquidati.

LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PRESSO IL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
Gli iscritti che, prima del compimento del 65° anno di età e del raggiungimento dei requisiti del trattamento pensionistico ordinario, hanno cessato ogni rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al Regolamento del Fondo dei Medici Generici ENPAM, hanno diritto al compimento del 65° anno di età, alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi stessi, e maggiorati degli interessi al tasso annuo del 4,50% (cfr. Art.8 comma 1 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).

L'INDENNITA' IN CAPITALE PRESSO IL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale, una quota pari nel massimo al 15% della pensione annua maturata (di vecchiaia o di anzianità), calcolata sulla base del coefficiente di capitalizzazione relativo all'età dell'iscritto al momento del raggiungimento di tutti i requisiti.
La conversione in una indennità in capitale di una parte della pensione è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto abbia maturato il diritto o sia in possesso di altra pensione superiore due volte l'ammontare del minimo INPS: in caso contrario, dovrà essere garantito comunque detto minimo di pensione ((cfr. Art.9 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).

LA PENSIONE D' INVALIDITA' DEL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
La pensione di invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima del compimento del 65° anno di età e della cessazione del rapporto professionale, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione con tutti gli Istituti di cui al Regolamento del Fondo Medici Generici (cfr. Art.10 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM). 
La pensione di invalidità assoluta e permanente è pari al trattamento ordinario maturato dall'iscritto all'atto del riconoscimento dell'invalidità senza l'applicazione dei coefficienti di riduzione per età: le aliquote di rendimento inoltre, vengono incrementate per il numero degli anni mancanti al 65° fino ad un massimo di 10. Ai titolari aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 2006 a Euro 12.856,80 indicizzati annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT.
La decorrenza della pensione di invalidità assoluta e permanente è fissata dal mese successivo alla domanda, ovvero se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con il SSN.
In caso di decesso dell'iscritto avente diritto alla pensione di invalidità, i ratei della stessa maturati e non riscossi competono agli eredi .
In caso di cessazione del rapporto professionale prima dei 65 anni e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea per il conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente viene riconosciuto comunque il trattamento di pensione ordinario (cfr. Art.8 comma 3 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).

LA PENSIONE INDIRETTA DEL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
In caso di decesso dell'iscritto in costanza di iscrizione e prima del compimento del 65° anno di età, spetta nelle misure percentuali sottoindicate, una pensione indiretta pari a quella di invalidità assoluta e permanente che sarebbe spettata al de-cuius.
In caso di decesso in età successiva al compimento del 65° anno di età, ai superstiti spetta nelle misure percentuali sottoindicate, una pensione indiretta pari a quella di vecchiaia che sarebbe spettata al de-cuius.
La pensione indiretta ai superstiti spetta:
al coniuge, ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti dall'iscritto fino al 21° anno di età ovvero fino al 26° qualora siano studenti, ai figli inabili e a carico del dante causa, ai genitori a carico dell'iscritto deceduto nel caso in cui manchino o non abbiano titolo i superstiti prima indicati; infine ai fratelli o sorelle inabili e a carico del dante causa .
La pensione spetta nella misura del 70% (con una riduzione al 60% in presenza di figli aventi diritto) in favore del coniuge e del 20% in caso di un solo figlio ovvero del 40% in caso di due o più figli. In assenza del coniuge, nella misura del 80% in favore di un solo figlio, al 90% in caso di due figli, fino alla misura massima del 100% in caso di tre o più figli. La pensione a favore di uno o entrambi i genitori è pari al 60% della pensione base, per un fratello (o sorella) inabile a proficuo lavoro è pari al 40%, mentre aumenta al 50% fino al 60% rispettivamente per due, per tre ed oltre fratelli (o sorelle).
La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo a quello del decesso (cfr. Artt.11 e 12 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' DEL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM
La pensione di reversibilità ai superstiti, in caso di morte del pensionato spetta ai medesimi beneficiari della pensione indiretta con le relative aliquote corrispondenti applicate alla pensione in godimento da parte dell'iscritto al momento del decesso (cfr. Artt.11 e 13 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).

L'INDENNITA' PER INVALIDITA' TEMPORANEA NEL FONDO MEDICI GENERICI ENPAM

Compete una indennità per invalidità temporanea all'iscritto che, di età inferiore a 70 anni e in rapporto professionale con gli Istituti del SSN, divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività (cfr. Art.14 del Regolamento del Fondo Medici Generici ENPAM).
L'indennità di cui sopra spetta nella misura giornaliera pari a 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell'attività: i primi 30 giorni di inabilità sono a carico delle Società Assicuratrici ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.
La decorrenza dell'indennità per invalidità temporanea è fissata a partire dal 31° giorno dell'insorgenza dello stato di inabilità e non può essere corrisposta per un periodo superiore a 24 mesi.

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