Il Fondo dei Medici Ambulatoriali presso l'Enpam

 

Al Fondo di Previdenza a favore dei Medici Specialisti Ambulatoriali, assunto in gestione dall'ENPAM, sono iscritti tutti i medici e gli odontoiatri che hanno rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, ovvero nell'ambito della medicina dei servizi.

I CONTRIBUTI DOVUTI AL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM
I contributi obbligatori dovuti dai medici e dagli odontoiatri operanti negli ambulatori sono di importo pari al 24% dei compensi assoggettati a contribuzione ENPAM, di cui il 14,19% a carico degli Istituti del SSN ed il restante 9,81% a carico del sanitario.

IL RISCATTO PRESSO IL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM
Possono essere riscattati ai fini previdenziali per un massimo di 10 anni, sia i periodi di attività svolta negli ambulatori direttamente gestiti dai disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non c'è stato accredito di contribuzione a favore degli iscritti, che gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione: non è comunque consentito il riscatto di più titoli di specializzazione (cfr. art.3 commi 1 e 2 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).
Possono altresì essere riscattati i periodi successivi alla data di iscrizione al Fondo nei quali si è verificata una sospensione totale dell'attività e dei versamenti contributivi per eventi che danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari.
Il riscatto è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare (cfr. art.3 comma 4 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM) .
Non è ammesso a riscattare (cfr. art.3 comma 5 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM), l'iscritto che, alla data di presentazione della domanda abbia compiuto 65 anni di età, che sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti suddetti, che abbia presentato domanda di invalidità permanente che abbia ancora anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a 10 anni.
Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali: qualora l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il 65° anno di età: in ogni caso, ai fini pensionistici, si tiene conto solo dei contributi di riscatto effettivamente versati.
Il mancato versamento intero o rateale del contributo nel termini indicati dall'ENPAM superiore a 60 giorni, comporta rinuncia tacita al riscatto (cfr. art.3 comma 6 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).
In caso di invalidità o decesso dell'iscritto intervenuti prima della scadenza del termine di pagamento del contributo in misura intera o rateale, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato completato all'atto del verificarsi dell'evento: quanto risulta eventualmente ancora dovuto sarà trattenuto, al netto di interessi, sulle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20%dell'importo delle stesse.
In caso di decesso dell'iscritto, ed in assenza di versamenti effettuati a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto stesso: la medesima facoltà è data all'iscritto riconosciuto invalido che, in assenza di versamenti effettuati a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto stesso entro 60 giorni dalla data di accoglimento della pensione di invalidità (cfr. art.3 comma 7 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).
Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso entro 2 anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate di interessi di mora (cfr. art.3 comma 8 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).

IL RISCATTO DI ALLINEAMENTO PRESSO IL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM

Il riscatto di allineamento all'orario medio permette all'iscritto con età inferiore a 70 anni, con almeno 10 anni di anzianità contributiva al Fondo e il rapporto professionale con gli Istituti del SSN ancora in essere, di riscattare i periodi di attività nei quali l'orario di servizio è stato inferiore a quello medio tenuto durante l'intera attività coperta da contribuzione effettiva (cfr Art. 4 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).
L'iscritto deve inoltre non aver presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente.
Il riscatto di allineamento avviene mediante versamento di un contributo di importo pari, per ciascun ora da riscattare, al contributo medio determinato in base alle aliquote contributive ed ai compensi tabellari, maggiorati del 25% in vigore nei 3 anni solari che precedono quello di presentazione della domanda.
Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali: qualora l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale (da effettuare in un periodo massimo di 5 anni, e comunque entro la data di cessazione del rapporto professionale), il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale.
La domanda di riscatto di allineamento è ripetibile ogni 5 anni.

LE PRESTAZIONI DEL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM
Le prestazioni previdenziali erogate dal Fondo Ambulatoriali sono la pensione ordinaria di vecchiaia, la pensione ordinaria di anzianità, la pensione per invalidità assoluta e permanente (tutte reversibili), la pensione per invalidità temporanea, la pensione a favore dei superstiti: tali pensioni sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dal Fondo di Previdenza generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi a favore di particolari categorie gestite dall'ENPAM e con le altre prestazioni previdenziali ed assicurative obbligatorie.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA DEL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM
La pensione ordinaria di vecchiaia è concessa a favore dell'iscritto che, dopo il compimento del 65° anno di età, sia cessato dal rapporto professionale, (cfr. art.7 comma 1 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM): in caso di cessazione dell'attività prima di tale data, l'iscritto per poter godere al compimento del 65° anno di età, del trattamento previdenziale, deve aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva effettiva, riscattata e ricongiunta.
La misura della pensione ordinaria di vecchiaia si ottiene ricavando il compenso medio annuo relativo ai 60 mesi di contribuzione precedenti la cessazione del rapporto, ricostruito attraverso i contributi versati e l' aliquota contributiva (attualmente al 24%): successivamente si divide il compenso così ottenuto per il numero medio di ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo.
Detto risultato si moltiplica per l'aliquota di rendimento, per il numero medio delle ore settimanali lavorative tenute nel corso dell'intera attività e per gli anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta.

LA PENSIONE DI ANZIANITA' DEL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM
La pensione ordinaria di anzianità spetta all'iscritto che abbia cessato ogni rapporto professionale, e che possa contare su un'anzianità contributiva di 40 anni, ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (di cui almeno 57 per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000) e abbia conseguito presso il Fondo un'anzianità effettiva o riscattata non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria
La pensione ordinaria di anzianità si determina con le stesse modalità della vecchiaia: la misura viene calcolata a 65 anni per poi essere ridotta o maggiorata a seconda che venga percepita prima o dopo il compimento del 65° anno di età..

LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PRESSO IL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM

Gli iscritti che, prima del compimento del 65° anno di età e del raggiungimento dei requisiti del trattamento pensionistico ordinario, hanno cessato ogni rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al Regolamento del Fondo Specialisti, hanno diritto, al compimento del 65à anno di età, alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi stessi, e maggiorati degli interessi al tasso annuo del 4,50% (cfr. art.8 comma 1 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).

L'INDENNITA' IN CAPITALE PRESSO IL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM
L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale, una quota pari nel massimo al 15% della pensione annua maturata (di vecchiaia o di anzianità), calcolata sulla base del coefficiente di capitalizzazione relativo all'età dell'iscritto al momento del raggiungimento di tutti i requisiti.
La conversione in una indennità in capitale di una parte della pensione è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto abbia maturato il diritto o sia in possesso di altra pensione superiore due volte l'ammontare del minimo INPS: in caso contrario, dovrà essere garantito comunque detto minimo di pensione ((cfr. Art.9 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).

LA PENSIONE DI INVALIDITA' DEL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM
La pensione di invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima del compimento del 65° anno di età e della cessazione del rapporto professionale, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione con tutti gli Istituti di cui al Regolamento del Fondo Ambulatoriali.
La pensione di invalidità assoluta e permanente è pari al trattamento ordinario maturato dall'iscritto all'atto del riconoscimento dell'invalidità senza l'applicazione dei coefficienti di riduzione per età: le aliquote di rendimento inoltre, vengono incrementate per il numero degli anni mancanti al 65° fino ad un massimo di 10. Ai titolari aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 2006 a Euro 12.856,80 indicizzati annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT (cfr. Art.10 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).
La decorrenza della pensione di invalidità assoluta e permanente è fissata dal mese successivo alla domanda, ovvero se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con il SSN.
In caso di decesso dell'iscritto avente diritto alla pensione di invalidità, i ratei della stessa maturati e non riscossi competono agli eredi.
In caso di cessazione del rapporto professionale prima dei 65 anni e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea per il conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente viene riconosciuto comunque il trattamento di pensione ordinario (cfr. art.8 comma 3 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).

LA PENSIONE INDIRETTA DEL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM
In caso di decesso dell'iscritto in costanza di iscrizione e prima del compimento del 65° anno di età, spetta nelle misure percentuali sottoindicate, una pensione indiretta pari a quella di invalidità assoluta e permanente che sarebbe spettata al de-cuius.
In caso di decesso in età successiva al compimento del 65° anno di età, ai superstiti spetta nelle misure percentuali sottoindicate, una pensione indiretta pari a quella di vecchiaia che sarebbe spettata al de-cuius.
La pensione indiretta ai superstiti, spetta:
al coniuge, ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti dall'iscritto fino al 21° anno di età ovvero fino al 26° qualora siano studenti, ai figli inabili e a carico del dante causa, ai genitori a carico dell'iscritto deceduto nel caso in cui manchino o non abbiano titolo i superstiti prima indicati; infine ai fratelli o sorelle inabili e a carico del dante causa .
La pensione spetta nella misura del 70% (con una riduzione al 60% in presenza di figli aventi diritto) in favore del coniuge e del 20% in caso di un solo figlio ovvero del 40% in caso di due o più figli. In assenza del coniuge, nella misura del 80% in favore di un solo figlio, al 90% in caso di due figli, fino alla misura massima del 100% in caso di tre o più figli. La pensione a favore di uno o entrambi i genitori è pari al 60% della pensione base, per un fratello (o sorella) inabile a proficuo lavoro è pari al 40%, mentre aumenta al 50% fino al 60% rispettivamente per due fratelli (o sorelle inabili a proficuo lavoro o per tre ed oltre.
Ai superstiti, in caso di decesso dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del compimento del 65° anno di età dell'iscritto che abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva, spetta un'aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato all'iscritto: qualora non sussista il requisito dei 5 anni ai superstiti spetta la restituzione di contributi.
La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo a quello del decesso (cfr. Artt.11 e 12 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' DEL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM

La pensione di reversibilità ai superstiti, in caso di morte del pensionato spetta ai medesimi beneficiari della pensione indiretta con le relative aliquote corrispondenti applicate alla pensione in godimento da parte dell'iscritto al momento del decesso (cfr. Artt.11 e 13 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).

L'INDENNITA' DI INVALIDITA' TEMPORANEA PRESSO IL FONDO MEDICI AMBULATORIALI ENPAM
Compete un indennità per invalidità temporanea all'iscritto che, di età inferiore a 70 anni e in rapporto professionale con gli Istituti del SSN, divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività (cfr. Art.14 del Regolamento del Fondo Ambulatoriali ENPAM).
L'indennità di cui sopra viene calcolata sulla base dell'ultima retribuzione mensile limitatamente alle voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ENPAM nella misura dell'1,80% del compenso mensile per il periodo retribuito al 50% dal SSN (90 giorni a partire dal 181° giorno di assenza), e nella misura del 3,60% del compenso mensile per i 15 mesi successivi, per i quali si prevede la conservazione dell'incarico senza assegni.
Per i medici che svolgono attività in ambulatori di più AA.SS.LL., l'indennità spetta solo in caso di sospensione dell'attività presso tutti gli ambulatori.
La decorrenza dell'indennità per invalidità temporanea come pure la misura e le modalità di erogazione sono stabilite dal C.d.A. su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo.

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