Totalizzazione
Con la circolare del 2 marzo 2006 in tema di totalizzazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha tentato di fornire alcuni chiarimenti in merito alle condizioni per poter totalizzare i periodi contributivi ed in merito alle modalità di calcolo delle quote pensionistiche conseguenti alla totalizzazione stessa.
La circolare, in particolare, si riferisce e fornisce una prima interpretazione alla disciplina normativa, in tema di totalizzazione, dettata dal decreto legislativo 2 febbraio 2006 che ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
Totalizzazione – i destinatari
La totalizzazione è aperta a:
- i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;
- i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
- i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- gli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Totalizzazione – le condizioni
La totalizzazione è ammessa a condizione che:
- i richiedenti non siano già titolari di un trattamento pensionistico;
- riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle predette gestioni ( ai fini della totalizzazione, possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti);
- i periodi contributivi da totalizzare devono essere almeno della durata di sei anni.
Totalizzazione: – le prestazioni
Le prestazioni che possono essere conseguite mediante totalizzazione sono le seguenti:
1. pensione di vecchiaia;
2. pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva;
3. pensione di inabilità;
4. pensione indiretta ai superstiti.
Totalizzazione: i requisiti della pensione di vecchiaia
65 anni d’età, 20 anni complessivi di contribuzione, cessazione dell’attività di lavoro dipendente.
Totalizzazione: i requisiti della pensione d’anzianità
40 anni complessivi d’anzianità contributiva e cessazione dell’attività di lavoro dipendente.
Totalizzazione i requisiti della pensione d’inabilità e indiretta
Il diritto alla pensione indiretta ai superstiti, nonché alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte, ovvero del verificarsi dell'evento invalidante.
Totalizzazione – la reversibilità
Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
Totalizzazione – la domanda
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
La sola domanda di pensione di reversibilità da pensione diretta liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all'INPS.
Totalizzazione – la liquidazione della prestazione
E’ l’INPS che provvede ad effettuare il pagamento di tutte le prestazioni erogate ai sensi del D.Lgs. n. 62/2006.
Totalizzazione – il calcolo della quota a carico degli enti previdenziali pubblici
Il calcolo della quota a carico degli enti previdenziali pubblici si effettua con il sistema contributivo in proporzione al periodo d’iscrizione maturato in tale gestione.
La circolare ha, tuttavia, precisato che, qualora si siano maturati i requisiti autonomi per il diritto a pensione con la sola anzianità contributiva posseduta nell’ente previdenziale pubblico, il calcolo della quota sarà effettuato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.
Totalizzazione – il calcolo della quota a carico degli enti previdenziali privatizzati.
Il calcolo della quota a carico degli enti previdenziali privatizzati viene effettuato con un sistema misto contributivo-reddituale, con la quota contributiva crescente in proporzione inversa all’anzianità d’iscrizione e contributiva posseduta nell’ente previdenziale privatizzato.
Viene, invece, utilizzato solo il sistema di calcolo reddituale (o, comunque, il sistema di calcolo vigente nell’ente privatizzato), nel caso in cui, con il solo periodo di iscrizione e contribuzione maturato nella gestione pensionistica privatizzata, il richiedente abbia maturato il requisito d’anzianità contributiva e di iscrizione per una pensione autonoma.
Viene utilizzato, per la trasformazione in rendita del montante contributivo, il coefficiente di trasformazione relativo ai 65 anni.
Totalizzazione – il calcolo della pensione d’inabilità
Per determinare il trattamento pensionistico di inabilità da liquidare con la totalizzazione deve essere concessa la maggiorazione convenzionale con le regole dell'ordinamento in cui si verifica l'evento invalidante.
Totalizzazione – decorrenza e rivalutazioni
I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.