Il nuovo regime della prescrizione dei contributi Inps e delle altre Gestioni

 A seguito dell'entrata in viogore della L. n. 335/95 la disciplina della prescrizione dei contributi Inps e quella delle Casse professionali è stata uniformata. La disciplina della prescrizione dei contributi dovuti agli enti previdenziali dei liberi professionisti risulta, dunque, dal concorso delle specifiche disposizioni contenute nelle rispettive leggi istitutive (cfr. ad es. l’art. 19 della L. n. 576/1980; l’art. 19 della L. n. 21/86; l’art. 18 della L. n. 6/1981; l’art. 19 della L. n. 773/1982; l’art. 21 della L. n. 414/1991; l’art. 19 della L. n. 249/1991) e delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 dichiarate dalla Suprema Corte di Cassazione applicabili a tutti i sistemi previdenziali obbligatori e, tra essi, anche agli enti previdenziali privatizzati.
Dal combinato disposto delle disposizioni richiamati emerge un regime prescrizionale che prevede la prescrizione quinquennale dei contributi e degli accessori, decorrente dalla data di invio, da parte del professionista, della comunicazione reddituale all’ente di previdenza e la prescrizione decennale relativa ai contributi ed agli accessori sorti antecedentemente all’entrata in vigore della L. n. 335/95, laddove, con riferimento ad essi, siano stati posti in essere (prima della entrata in vigore della L. n. 335/95) atti interruttivi della prescrizione o procedure nel rispetto della previgente normativa.
Con riferimento al summenzionato regime prescrizionale, occorre preliminarmente sottolineare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 489/1989, ha dichiarato la costituzionalità della norma che fissa l’inizio della decorrenza del termine prescrizionale in coincidenza con l’invio, da parte del professionista, della comunicazione relativa al reddito professionale prodotto all’ente di previdenza.
Un primo profilo problematico sottoposto, invece, al vaglio della Suprema Corte di Cassazione è stato quello dell’applicabilità del termine prescrizionale quinquennale, così come disciplinato dai commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 agli Enti Previdenziali dei liberi professionisti.
Un orientamento della Giurisprudenza di merito (soprattutto del Tribunale di Roma) ha ritenuto (e tuttora ritiene) che la disciplina della prescrizione dei crediti contributivi, per gli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94, sia quella prevista dalle rispettive Leggi istitutive considerate speciali e, per l’effetto, non derogabili e/o abrogabili in forza di una Legge generale quale è la l. n. 335/95 (sentenze nn. 2119/2000; 6995/2000; 32477/2005 e 1181/2005 del Tribunale di Roma).
Tale orientamento giurisprudenziale di merito è stato disatteso dalla Suprema Corte di Cassazione che ha, a più riprese, e sotto diversi profili chiarito come i commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 si applichino anche ai sistemi previdenziali dei liberi professionisti. In particolare, con le sentenze nn. 24863/2005; 6340/2005; 23116/2004; 9408/2002; 9525/2002; 330/2002; 11140/2001 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come il disposto di cui al comma 9 dell’art. 3 della L. n. 335/95, a mente del quale i contributi prescritti non possono essere ricevuti dall’ente di previdenza in contrasto con la norma generale di cui all’art. 2937 c.c., si applichi anche agli enti gestori della previdenza libero professionale (nelle fattispecie oggetto di cognizione si trattava di Cassa Geometri e di Cassa Commercialisti), atteso che i commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 valgono per ogni forma di assicurazione obbligatoria.
Con la sentenza n. 5522/2003 la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato applicabile il nuovo termine prescrizionale quinquennale dei contributi nei confronti di pretese creditorie per contributi e sanzioni avanzate da Cassa Forense nei confronti di un proprio associato.
Con tale sentenza la Suprema Corte ha esplicitamente confutato l’argomento della specialità degli Ordinamenti previdenziali dei liberi professionisti portato a sostegno della tesi del mantenimento del termine prescrizionale decennale, chiarendo come, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 335/95, si sia verificata una forma di abrogazione implicita per assorbimento in quanto il Legislatore ha chiaramente mostrato l’intendimento di disciplinare ex novo ed in via generale tutta la materia della prescrizione dei contributi.
Altro profilo problematico sottoposto al Supremo Collegio è quello concernente l’interpretazione da dare al termine “procedure iniziate” al fine del mantenimento del previgente termine prescrizionale con riferimento alle obbligazioni contributive sorte prima dell’entrata in vigore della L. n. 335/95.
La Suprema Corte di Cassazione, con le sentt. nn. 12822/2002 e 1468/2004 ha chiarito che, con il termine procedura, il Legislatore ha inteso riferirsi a qualunque concreta attività d’indagine ed ispettiva compiuta dall’ente previdenziale indipendentemente dall’instaurazione del contraddittorio con il debitore (con ciò distinguendo la procedura dall’atto interruttivo analogamente idoneo a mantenere il previgente termine di prescrizione).
La Suprema Corte di Cassazione, infine, con un orientamento rimasto isolato (sent. n. 2100/2003) aveva interpretato i commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 nel senso che il nuovo termine prescrizionale quinquennale si sarebbe dovuto applicare soltanto ai contributi dovuti per il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 335/95.
Tale orientamento è stato espressamente sottoposto a critica dal Supremo Collegio con la sentenza n. 19334/2003 con la quale è stato precisato che un’interpretazione rispettosa del canone di cui all’art. 12 delle preleggi non possa che condurre alla conclusione interpretativa secondo cui il nuovo termine prescrizionale si applica anche ai contributi sorti prima dell’entrata in vigore della L. n. 335/95 stante quanto recita il primo periodo del comma 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 a mente del quale: “i termini prescrizionali di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzione relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge…” fatta eccezione per atti interruttivi e procedure iniziate.
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