I regimi previdenziali dei liberi professionisti (cfr. artt. 17 e 18 della L. n. 576/1980; artt. 17 e 18 della L. n. 21/86; artt. 17 e 18 della L. n. 773/82; artt. 19 e 20 della L. n. 414/91; art. 17 L. n. 249/91 ecc. ecc.) prevedono, in relazione diretta e/o indiretta con l’obbligazione contributiva sanzioni che possono essere ricondotte a tre tipologie di base.
Sanzioni per omesso o tardivo versamento dei contributi dovuti; sanzioni per omesso, tardivo o infedele invio delle dichiarazioni reddituali obbligatorie sulla base delle quali viene effettuato il calcolo della contribuzione dovuta nell’anno; sanzioni per l’omesso o tardivo invio della domanda di iscrizione.
La determinazione della natura delle predette sanzioni assume un rilievo fondamentale ai fini della corretta individuazione della disciplina giuridica loro applicabile.
A tale riguardo, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con diverse pronunce rese in relazione al regime dell’AGO, ha chiarito come sussista una differenza ontologica che si ripercuote in una diversa disciplina giuridica, tra le sanzioni amministrative e le c.d. sanzioni civili.
Le prime, infatti, si connotano per una marcata componente afflittivo punitiva, per la stretta inerenza alla persona del trasgressore hanno funzione repressiva e preventiva e sono poste a tutela di un interesse generale (per la descrizione generale delle caratteristiche della sanzioni amministrative a prescindere dal “nomen iuris” si vedano Cass. Civ. Sez. Lav. n. 10534/1997; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 10823/1996; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 17386/2003; per la riconducibilità espressa della sanzione per omesso/tardivo invio della dichiarazione reddituale agli enti previdenziali dei liberi professionisti nel novero delle sanzioni amministrative si vedano Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4290/2003; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9725/2000 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5231/1995).
Le sanzioni civili, invece, si caratterizzano per l’accessorietà all’obbligazione principale (nella specie quella contributiva), costituiscono una conseguenza automatica dell’inadempimento e sono dirette a risarcire in misura predeterminata il danno cagionato all’istituto assicuratore (così Cass. Civ. Sez. Un. 14 aprile 1994 n. 3476; conf. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5088/1995; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 8644/2000; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1257/2005).
Dalla qualificazione di una sanzione come avente natura amministrativa o civile discendono conseguenze giuridiche di particolare rilievo.
Ai sensi dell’art. 12 della L. n. 689/81, infatti, tutte le disposizioni del capo I della legge (tra cui la necessità della preventiva contestazione ex art. 14; l’opposizione e la successiva ordinanza ingiunzione ex art. 18; il pagamento in misura ridotta ex art. 16; l’intrasmissibilità ereditaria della sanzione ex art. 7; la rilevanza dell’elemento soggettivo ex artt. 2 e 3) si applicano: “per tutte le violazioni amministrative per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, mentre, per converso, i crediti degli enti previdenziali per sanzioni civili non sono soggette alla disciplina di cui alla L. n. 689/81 e, relativamente ad esse, non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione del pagamento (per l’applicazione della disciplina di cui alla L. n. 689/81 alle sanzioni per il tardivo invio delle dichiarazioni reddituali agli enti previdenziali privatizzati, si vedano le già citate Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4290/2003; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9725/2000 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5231/1995; per l’inapplicabilità delle disposizioni di cui alla L. n. 689/81 alle sanzioni civili si vedano Cass. Civ. Sez. Un. n. 3476/1994; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5088/1995; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 8644/2000 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1257/2005).
Con riferimento alle sanzioni sopra individuate come, in generale, previste dagli enti previdenziali dei liberi professionisti, la Giurisprudenza di Cassazione, con le sentt. nn. 4290/2003; 9725/2000 e 5231/1995, come anticipato, ha ravvisato la natura amministrativa della sanzione prevista per il tardivo invio della dichiarazione reddituale.
Dalla qualificazione di tale sanzione, la Suprema Corte ha fatto discendere, con la sentenza n. 9725/2000, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo della somma dovuta a titolo di sanzione, non preceduta dalla preventiva contestazione dell’addebito con la relativa possibilità, per il destinatario, di proporre opposizione all’eventuale ordinanza ingiunzione successivamente emanata.
Con la sentenza n. 4290/2003, invece, la Suprema Corte ha espresso un principio solo apparentemente di segno contrario dichiarando l’inapplicabilità dell’art. 16 della L. n. 689/81 che prevede la possibilità di una riduzione della sanzione nel caso del pagamento della stessa entro il termine di 60 giorni dalla contestazione dell’addebito.
Tuttavia, nelle motivazioni della sentenza, viene riaffermata, in linea generale, l’applicabilità, alla suddetta specie di sanzioni, di tutte le disposizioni del capo I della L. n. 689/81, restandone esclusa quella di cui all’art. 16 soltanto perché l’art. 17 della L. n. 576/80 prevede una specifica e speciale ipotesi di riduzione della sanzione che rende, per l’effetto, inapplicabile la generale forma di riduzione disciplinata dall’art. 16 della L. n. 689/81.
Si ritiene che analoga qualificazione di sanzione amministrativa possa essere attribuita alla sanzione per tardiva iscrizione all’ente di previdenza, mentre natura civile deve essere riconosciuta alle sanzioni per tardivo – omesso pagamento della contribuzione.
Dalla qualificazione delle sanzioni per tardivo - omesso invio della dichiarazione reddituale e/o per tardivo – omesso invio della domanda d’iscrizione come sanzioni amministrative discende, come già sottolineato, l’applicabilità delle disposizioni del Capo I della L. n. 689/81.
In particolare, sotto il profilo sostanziale, l’infrazione commessa (anche mediante omissione) deve essere addebitabile almeno a titolo di colpa all’autore.
Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
L’obbligazione di pagare la somma dovuta non si trasmette agli eredi.
La violazione, con una stessa azione od omissione, di diverse disposizioni che prevedono rispettivamente sanzioni amministrative viene punita con la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta nel caso in cui esso avvenga entro 60 giorni dalla contestazione della commessa infrazione.
Sotto il profilo della procedura, la violazione dovrebbe essere contestata immediatamente o successivamente notificata; a seguito dell’eventuale ricorso, dovrebbe essere eventualmente emessa ordinanza – ingiunzione, avverso la quale dovrebbe essere ammesso ricorso in giudizio (per il necessario rispetto di questo iter, si è pronunciata Cass. Civ. n. 9725/2000, incidentalmente adesivamente citata da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4290/2003).
Infine, merita essere segnalata Cass. Civ. Sez. Lav. n. 679/2003 che ha espresso il principio secondo il quale non è dovuta alcuna sanzione civile (in contrasto con il riferito orientamento che ritiene, in ordine alle sanzioni civili, irrilevante l’elemento soggettivo), laddove l’inadempimento contributivo cui conseguirebbe, teoricamente, l’applicazione di tale sanzione, sia addebitabile all’ente previdenziale (in tal senso, si veda Cass. Civ. Sez. Lav. n. 679/1995).