Il pignoramento delle pensioni dei professionisti

 

Con riferimento agli Ordinamenti previdenziali dei liberi professionisti il regime della pignorabilità della pensione, giusta rimandi delle rispettive specifiche normative (cfr. ad esempio l’art. 47 della L. n. 6/1952 per Cassa Forense e l’art. 33 della L. n. 100/1963) è lo stesso previsto dal DPR n. 180/1950 per gli impiegati dello Stato.
A tale riguardo dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del DPR citato emerge che le pensioni erogate dagli enti previdenziali dei liberi professionisti sono insequestrabili ed impignorabili salvo specifiche eccezioni e nei limiti previsti per ciascuna di esse.
Segnatamente sono soggette a sequestro ed a pignoramento fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto delle ritenute per causa di alimenti dovuti per legge; fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto delle ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro; fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all’impiegato o salariato.
La richiamata normativa è stata recentemente fatta oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale che ha sensibilmente aumentato l’ambito della pignorabilità della pensione.
In particolare la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui dichiara l’assoluta impignorabilità della pensione anziché dichiarare esclusivamente l’impignorabilità di quella quota della pensione necessaria per garantire il minimo vitale con l’assoggettamento della residua parte al pignoramento e/o al sequestro nei limiti del quinto.
Per effetto della summenzionata sentenza n. 506/2002, pertanto, le pensioni percepite dai liberi professionisti restano soggette a pignoramento per intero nei limiti stabiliti dall’art. 2 del DPR n. 180/1950 per i crediti qualificati in esso indicati mentre, per i restanti crediti, sono soggette a pignoramento nei limiti del quinto in ordine alla quota pensionistica eccedente il minimo vitale.
Per quanto, poi, attiene alla concreta determinazione del minimo vitale, occorre sottolineare che la Corte Costituzionale ha rimesso la problematica al Legislatore che, tuttavia, non è ancora intervenuto sul punto.
Il Tribunale di Como, con sentenza del 25 novembre 2003 ha avuto modo di precisare come, in difetto di un intervento da parte del Legislatore, le pensioni “sono da ritenersi in concreto tuttora non pignorabili”.
Deve, tuttavia, sottolinearsi che generalmente il minimo vitale impignorabile viene determinato dal Giudice dell’esecuzione.
La compensazione, per effetto dell’art. 1246 c.c., è ammessa nei limiti in cui è ammesso il pignoramento.
Al riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 201 del 18 luglio 1986 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito dell'art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto alla Cassa Forense e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione nella totalità anziché nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi.
Per effetto della suddetta pronuncia, estensibile ad analoghe normative presenti in altri Ordinamenti previdenziali sembrerebbe d’intendere che anche in caso di eventuali debiti per contributi, interessi e sanzioni la pensione debba essere corrisposta salva la trattenuta del quinto (resta, però, il fatto che l’omesso pagamento della contribuzione soggettiva impedisce la considerazione della relativa annualità e condiziona inevitabilmente anche l’ammontare della pensione da liquidare).

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