Enpav le novità regolamentari

 

 

ENPAV, come tutte le Casse libero – professionali, a seguito della privatizzazione, si è dotata di un proprio Statuto e di un proprio regolamento d’attuazione; a differenza di altri enti, tuttavia, l’ordinamento previdenziale risulta ancora disciplinato dalla normativa di legge in gran parte trasfusa nel regolamento d’attuazione.
Tra le modifiche regolamentari del regime previdenziale, deve essere sottolineata l’elevazione (graduale) del numero dei redditi da inserire nella base per il calcolo della pensione, sino al raggiungimento del numero dei migliori 25 redditi professionali sugli ultimi trenta e la modificazione delle aliquote per il calcolo della pensione.
E’ anche prevista una modificazione della disciplina dei supplementi di pensione che passano da una periodicità di maturazione biennale ad una periodicità quadriennale (art. 21 del Regolamento di attuazione).
Per quanto specificatamente riguarda la pensione d’anzianità, sono stati introdotti dei coefficienti di riduzione dell’importo legati in modo inversamente proporzionale all’età anagrafica d’accesso alla pensione medesima. (art. 23 del Regolamento di attuazione).
Resta da valutare se le modifiche normative introdotte non abbiano ecceduto i limiti della potestà normativa riconosciuta alla Cassa, nella sua qualità di ente privatizzato.
Con numerosi recenti interventi, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di delimitare la potestà normativa degli enti privatizzati, sostanzialmente confinandola nell’ambito normativo di cui all’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 a mente del quale gli enti, nell’esercizio dell’autonomia normativa e in esito alle risultanze bilancistiche, possono esclusivamente adottare provvedimenti di riparametrazione delle aliquote contributive, di modifica dei criteri di determinazione dei trattamenti e dei loro coefficienti di rendimento oppure adottare integralmente il sistema contributivo, nel rispetto del pro rata con riferimento alle anzianità contributive già maturate.
E’ stato altresì precisato che l’elencazione dei provvedimenti di cui al menzionato art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 è tassativa (Cass. Civ. Sez. lav. n. 22240/2004 li definisce un “numerus clausus”) e che non è ammissibile una modificazione dei requisiti d’accesso ai trattamenti pensionistici essendo unicamente consentita una modificazione dei criteri di determinazione degli stessi.
Qualche dubbio di legittimità deve pertanto essere sollevato in ordine all’introduzione di coefficienti di riduzione dell’importo della pensione d’anzianità legati in modo inversamente proporzionale all’età anagrafica d’accesso alla pensione che non sembrano riconducibili ad una modificazione di un criterio di determinazione del trattamento pensionistico (che avrebbe, in ogni caso, richiesto il rispetto del pro rata) ma ad una decurtazione dell’importo della pensione quale risultante dal calcolo ordinario (la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22240/2004, ha già dichiarato l’illegittimità dell’introduzione di un massimale di pensione considerato come un limite esterno al trattamento pensionistico e non già come una modificazione del suo criterio di determinazione).
Parimenti la modificazione della periodicità di maturazione dei supplementi di pensione, che passano da biennali a quadriennali, sembra incidere, in contrasto con i principi recentemente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, illegittimamente sui requisiti d’accesso alla pensione (si vedano in tal senso Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 7010/05 e 16650/05).
Con riferimento all’elevazione del numero dei redditi da inserire nella base pensionabile ad alla modifica delle aliquote per il calcolo della pensione, è esplicitamente prevista la salvaguardia del principio del pro rata che dovrà tuttavia essere verificata in sede applicativa, soprattutto per quanto concerne l’elevazione dei redditi da inserire nella base pensionabile che, avvenendo in misura di due o tre redditi per ogni anno, sembrerebbe, di per sé, incidere sulle aspettative previdenziali maturate dagli iscritti (Inarcassa e Cassa Geometri, ad esempio, che analogamente hanno elevato il numero dei redditi da inserire nella base pensionabile lo hanno fatto nella misura di un reddito per ogni anno).

 

 
 

 

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