Il sistema previdenziale dell'Enpab

 

L'Enpab è un ente privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 103/96 che gestisce il sistema previdenziale dei biologi.
L’iscrizione all'Enpab è obbligatoria per tutti i biologi che siano iscritti all'Ordine Nazionale dei biologi e che esercitino attività autonoma di libera professione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. L'obbligo di iscrizione sorge anche se l'attività professionale sia svolta mediante partecipazione a società di persone o, comunque, nel caso in cui sia realizzato reddito per attività che richiederebbero l'iscrizione nell'albo professionale. In caso di inattività è consentita la permanenza dell'iscrizione con il versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo. Al compimento del 65° anno d'età, al biologo è concessa la facoltà di iscriversi o di mantenere l'iscrizione all'Enpab (in caso di mancato esercizio della facoltà in esame è comunque dovuto il contributo integrativo - cfr. art. 1 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, di seguito, per brevità, solo Regolamento). La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 90 giorni dall'insorgenza dei relativi requisiti. La mancata realizzazione di redditi di natura professionale deve essere comprovata mediante specifica dichiarazione da produrre annualmente.

L'iscrizione è facoltativa per i soggetti che, in forza di iscrizione ad altro Albo, siano tenuti all'iscrizione e optino per un altro ente di previdenza per professionisti, sempre che i redditi prodotti siano integralmente riconducibili nell'oggetto della professione per il cui ente previdenziale viene esercitata l'opzione (cfr. art. 2 del Regolamento). Il contributo soggettivo obbligatorio annuo è pari al 10% del reddito professionale netto conseguito nell'anno così come esposto nella dichiarazione fiscale. L'iscritto ha facoltà di aggiungere un'ulteriore aliquota dal 2 al 10%. Il contributo soggettivo è dovuto fino al massimale reddituale di cui all'art. 2 comma 18 della L. n. 335/95. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo. Il contributo minimo è dimezzato sino al limite reddituale di L. 7.500.000 per gli iscritti che svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente (oltre L. 7.500.000 è dovuto il contributo nella misura del 10%); è ridotto a 1/3 sino al limite di reddito di L. 5.000.000 per coloro che, per almeno 6 mesi nell'anno, si trovino in condizione d'inabilità per malattia, maternità o altra causa (oltre L. 5.000.000 è dovuto il contributo nella misura del 10%); è ridotto a 1/3, per l'anno solare d'iscrizione e per i due successivi per i neo iscritti infratrentenni (sempre sino al limite di L. 5.000.000, oltre il contributo è dovuto nella misura del 10% - cfr. art. 3 del Regolamento). Gli iscritti all'Enpab devono applicare una maggiorazione percentuale del 2% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito professionale e devono versare all'Enpab il relativo ammontare. Il contributo integrativo dovuto dalle Associazioni e dalle società alle quali partecipi un iscritto all'Enpab è pari alla percentuale del 2% applicata ad una quota dei corrispettivi lordi pari alla quota di partecipazione del socio iscritto. E' dovuto un contributo integrativo minimo (cfr. art. 4 del Regolamento). La prescrizione dei contributi e di ogni relativo accessorio matura con il decorso di cinque anni e decorre dalla data di invio della dichiarazione relativa ai redditi ed ai volumi d'affari prodotti nell'anno precedente (cfr. art. 8 del Regolamento). E' prevista la facoltà di chiedere la restituzione del montante contributivo per gli iscritti all'Enpab che si cancellino dall'ente dopo il compimento dell'età pensionabile senza aver maturato i 5 anni di contribuzione per il diritto a pensione (cfr. art. 9 del Regolamento). 

Tutti gli iscritti all'Enpab (o i soggetti tenuti all'iscrizione) devono comunicare all'ente, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la dichiarazione dei redditi, il reddito professionale prodotto ed il volume d'affari realizzato nell'anno precedente. Nella comunicazione devono essere dichiarati i maggiori imponibili derivanti da eventuali accertamenti fiscali definitivi. L'omessa, ritardata o infedele comunicazione comporta, di per sè, l'applicazione di una sanzione pari al 50% del contributo minimo soggettivo dovuto nell'anno. La sanzione è ridotta se la comunicazione viene inviata entro 60 giorni dalla scadenza (cfr. art. 11 del regolamento).
In caso di ritardo nel pagamento dei contributi, sono dovuti all'Enpab, a titolo di sanzione, gi interessi di mora nonchè, se il ritardo eccede i 60 giorni, una sanzione del 15% dei contributi omessi (cfr. art. 11 del Regolamento).
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, nei confronti dell'Enpab, al compimento del 57°anno d'età a condizione che risultino accreditati almeno cinque anni di contributi e che l'ammontare della pensione risulti pari ad almeno 1,2 volte l'importo della pensione sociale o, a prescindere dall'importo minimo, al compimento del 65°anno d'età (cfr. art. 13 del Regolamento). L'importo della pensione si calcola mediante il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per un coefficiente di trasformazione variabile a seconda dell'età d'accesso al pensionamento. Il montante contributivo si forma di anno in anno applicando alla base imponibile dell'anno l'aliquota di computo e rivalutando su base composta il montante contributivo mediante il tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL (cfr. artt. 14 e 15 del Regolamento).
L'Enpab riconosce un assegno d'invalidità, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in favore di iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione, a condizione che risultino versati almeno cinque anni di contributi di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. Si prescinde dal requisito contributivo nel caso in cui l'invalidità derivi da infortunio (cfr. art. 18 del Regolamento). L'Enpab riconosce una pensione d'inabilità agli iscritti la cui capacità all'esercizio professionale sia esclusa a causa di infermità o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, a condizione che la domanda sia presentata in costanza di rapporto assicurativo che risultino accreditate almeno cinque annualità contributive di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio, nonchè a condizione che sia intervenuta la cancellazione dall'Albo professionale. La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o al primo giorno del mese successivo alla cancellazione dall'Albo se successiva. L'assegno d'invalidità e la pensione d'inabilità si calcolano secondo il sistema contributivo generale applicando il coefficiente relativo ai 57 anni anche se l'iscritto ha un'età inferiore. Per la pensione d'invalidità si applicano le norme anticumulo con altri redditi di cui alla Tab g dell'art. 1, comma 41 della L 8 agosto 1995 n. 335.
L'Enpab corrisponde pensioni di reversibilità di tutti i trattamenti pensionistici diretti e pensioni indirette. Le pensioni indirette sono corrisposte ai superstiti di iscritto che abbia maturato un requisito contributivo complessivo di almeno cinque anni di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio (cfr. art. 23 del Regolamento).
La pensione ai superstiti erogata dall'Enpab spetta:
al coniuge, ai figli fino al 18° anno di età ovvero agli studenti di scuola professionale fino al 21° anno d'età, ovvero agli studenti universitari fino al 26° anno d'età ovvero a tutti i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro, in mancanza di coniuge e figli, ai genitori a carico del dante causa, in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi o sorelle nubili inabili e a carico del dante causa (cfr. art. 24 del Regolamento)
La pensione ai superstiti è liquidata:
nella misura del 60% della diretta in favore del coniuge (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro); in assenza del coniuge, nella misura del 70% in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 10% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro.
Nel caso in cui i beneficiari risultano i genitori, le aliquote sono pari al 15% per un genitore e al 30% per due, mentre per fratelli e/o sorelle le aliquote sono del 15% per 1 fratello e del 30% per 2 o più fratelli (cfr. art. 27 del Regolamento di previdenza).
La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.
Per il calcolo della pensione ai superstiti, qualora il decesso sia avvenuto prima del 57° anno d'età, si assume il coefficiente di trasformazione relativa ai 57 anni (cfr. art. 24 del Regolamento).
Sono previsti supplementi pensionistici con decorrenza biennale successivamente alla concessione della pensione (cfr. art. 27 del Regolamento).

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