L’Enpap è un ente privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 103/96 che gestisce il sistema previdenziale degli psicologi.
L’iscrizione all'Enpap è obbligatoria per tutti gli psicologi che siano iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali, nelle sezioni A e B e che esercitino attività autonoma di libera professione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. L'obbligo di iscrizione sorge anche nel caso in cui sia realizzato reddito per attività che richiederebbero l'iscrizione nell'albo professionale. In caso di inattività è consentita la permanenza dell'iscrizione con il versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo. Al compimento del 65° anno d'età gli iscritti all'Enpap sono tenuti esclusivamente al versamento del contributo integrativo con esonero integrale dall'obbligo di versare il soggettivo ma hanno la facoltà di versare anche quest'ultimo. Gli psicologi che per un anno non producano redditi professionali hanno facoltà di chiedere la cancellazione dall'Enpap con decorrenza dal 1° gennaio. Non comportano soluzione di continuità nell'iscrizione, anche in assenza di versamento dei contributi, periodi di inattività per l'intero anno di riferimento dovuti ad inabilità. L'iscrizione è facoltativa per i soggetti che, in forza di iscrizione ad altro Albo, siano tenuti all'iscrizione e optino per un altro ente di previdenza per professionisti, sempre che i redditi prodotti siano integralmente riconducibili nell'oggetto della professione per il cui ente previdenziale viene esercitata l'opzione (cfr. art. 1 del Regolamento). L'iscrizione deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'insorgenza dei requisiti (cfr. art. 2 del Regolamento). Il contributo soggettivo obbligatorio annuo è pari al 10% o al 14% del reddito professionale netto conseguito nell'anno così come esposto nella dichiarazione fiscale, a seconda della scelta da effettuarsi in sede di invio della comunicazione reddituale obbligatoria all'Enpap. Il contributo soggettivo è dovuto fino al massimale reddituale di cui all'art. 2 comma 18 della L. n. 335/95. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo. Il contributo minimo è dimezzato gli iscritti che svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente, per gli iscritti ultracinquantasettenni titolari di pensione erogata da altro ente di gestione previdenziale obbligatoria e per gli iscritti che, per almeno 6 mesi nell'anno, si trovino in condizione d'inabilità per malattia, maternità o altra causa. Per gli iscritti che producano un reddito professionale inferiore al doppio del contributo minimo soggettivo è concessa la facoltà di pagare la contribuzione soggettiva minima nella misura di 1/5 (cfr. art. 3 del Regolamento). Gli iscritti all'Enpap devono applicare una maggiorazione percentuale del 2% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito professionale e devono versare all'Enpap il relativo ammontare. In caso di fattura emessa da Studio associato in cui vi sia un iscritto all'Enpap, la fattura evidenzia l'importo di maggiorazione riferibile all'attività dell'iscritto. E' dovuto un contributo integrativo minimo (cfr. art. 4 del Regolamento). L'obbligo contributivo viene assolto anche mediante la contribuzione complessivamente versata direttamente all'Enpap da istituzioni o enti pubblici e privati in applicazione di CCNL, mediante trattenuta sul corrispettivo. L'eventuale eccedenza rispetto al contributo minimo resta accreditata sul conto dell'iscritto. Gli importi così incassati dall'Enpap vengono imputati prima a saldo della contribuzione integrativa dovuta e per la residua parte a titolo di contribuzione soggettiva. In caso di incapienza della contribuzione versata rispetto al coacervo del reddito professionale netto o dei corrispettivi lordi, l'iscritto dovrà provvedere al saldo con l'applicazione d'interessi per l'eventuale ritardo nel pagamento (cfr. art. 4 bis del Regolamento). I contributi dovuti sono frazionabili in tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione (cfr. art. 5 del Regolamento) e la percentuale della contribuzione dovuta può essere variata ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo (cfr. art. 6 del Regolamento). I contributi minimi ovvero il 60% di quanto versato nell'anno precedente se di importo superiore, sono pagati all'Enpap entro il 30 novembre di ogni anno. Nel caso in cui l'iscritto, nell'anno precedente, abbia optato per il versamento di contributi mediante l'applicazione dell'aliquota del 14%, ai fini dell'acconto, dovrà considerare il 60% del contributo dovuto nell'anno precedente mediante l'applicazione dell'aliquota del 10% al reddito professionale prodotto. L'eccedenza rispetto ai contributi versati in acconto, deve essere versata contestualmente alla comunicazione annuale relativa ai redditi ed ai volumi d'affari (cfr. art. 7 del Regolamento di previdenza). La prescrizione dei contributi e di ogni relativo accessorio matura con il decorso di cinque anni e decorre dalla data di invio della dichiarazione relativa ai redditi ed ai volumi d'affari prodotti nell'anno precedente (cfr. art. 8 del Regolamento). E' prevista la facoltà di chiedere la restituzione del montante contributivo per gli iscritti all'Enpap che si cancellino dall'ente dopo il compimento dell'età pensionabile senza aver maturato i 5 anni di contribuzione per il diritto a pensione (cfr. art. 9 del Regolamento).
Tutti gli iscritti all'Enpap (o i soggetti tenuti all'iscrizione) devono comunicare all'ente, entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine per il pagamento del saldo IRPEF, il reddito professionale prodotto ed il volume d'affari realizzato nell'anno precedente. Nella comunicazione devono essere dichiarati i maggiori imponibili derivanti da eventuali accertamenti fiscali definitivi. L'omessa, ritardata o infedele (per difetto) comunicazione comporta, di per sè, l'applicazione di una sanzione pari a 1/5 del contributo soggettivo minimo se il ritardo eccede i 90 giorni. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione deve essere curata dagli eredi (cfr. art. 11 del regolamento).
In caso di ritardo nel pagamento dei contributi, sono dovuti all'Enpap, a titolo di sanzione, gi interessi di mora nella misura dello 0,60% mensile a decorrere dalla data di scadenza del pagamento nonchè, se il ritardo eccede i 90 giorni, una sanzione del 15% dei contributi omessi (cfr. art. 11 del Regolamento).
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, nei confronti dell'Enpap, al compimento del 65°anno d'età a condizione che risultino accreditati almeno cinque anni di contributi. L'iscritto può procrastinare il pensionamento. Il pensionato che prosegua l'attività professionale è tenuto al pagamento della contribuzione integrativa ed ha facoltà di versare quella soggettiva. In questo caso matura supplementi di pensione con cadenza biennale (cfr. art. 13 del Regolamento). L'importo della pensione si calcola mediante il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per un coefficiente di trasformazione variabile a seconda dell'età d'accesso al pensionamento. Il montante contributivo si forma di anno in anno applicando alla base imponibile dell'anno l'aliquota di computo (che è pari all'aliquota di finanziamento vigente anno per anno) e rivalutando su base composta il montante contributivo mediante il tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL (cfr. artt. 14 e 15 del Regolamento).
L'Enpap riconosce un assegno d'invalidità, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in favore di iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione, a condizione che risultino versati almeno cinque anni di contributi di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. Il pensionato d'invalidià che, proseguendo l'attività professionale, abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest'ultima in sostituzione della pensione d'invalidità (cfr. art. 20 del Regolamento). L'Enpap riconosce una pensione d'inabilità agli iscritti la cui capacità all'esercizio professionale sia esclusa a causa di infermità o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, a condizione che la domanda sia presentata in costanza di rapporto assicurativo che risultino accreditate almeno cinque annualità contributive di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio, nonchè a condizione che sia intervenuta la cancellazione dall'Albo professionale. La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o al primo giorno del mese successivo alla cancellazione dall'Albo se successiva (cfr. art. 18 del Regolamento) L'assegno d'invalidità e la pensione d'inabilità si calcolano secondo il sistema contributivo generale applicando il coefficiente relativo ai 57 anni anche se l'iscritto ha un'età inferiore. Le pensioni d'invalidità e d'inabilità sono incumulabili con i trattamenti Inail (cfr. artt. 18 e 20 del Regolamento).
L'Enpap corrisponde pensioni di reversibilità di tutti i trattamenti pensionistici diretti e pensioni indirette. Le pensioni indirette sono corrisposte ai superstiti di iscritto che abbia maturato un requisito contributivo complessivo di almeno cinque anni di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio (cfr. art. 22 del Regolamento).
La pensione ai superstiti erogata dall'Enpap spetta:
al coniuge, ai figli fino al 18° anno di età ovvero agli studenti di scuola professionale fino al 21° anno d'età, ovvero agli studenti universitari fino al 26° anno d'età ovvero a tutti i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro, in mancanza di coniuge e figli, ai genitori ultrasessantacinquenni a carico del dante causa, in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi o sorelle nubili inabili e a carico del dante causa (cfr. art. 22 del Regolamento)
La pensione ai superstiti è liquidata:
nella misura del 60% della diretta in favore del coniuge (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro); in assenza del coniuge, nella misura del 70% in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro (in caso di più figli minorenni o inabili al proficuo lavoro la pensione è ripartita nella misura del 40% a testa sino al 100%) .
Nel caso in cui i beneficiari risultano i genitori, le aliquote sono pari al 15% per un genitore e al 30% per due, mentre per fratelli e/o sorelle le aliquote sono del 15% per 1 fratello e del 30% per 2 o più fratelli (cfr. art. 23 del Regolamento di previdenza).
La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.
Per il calcolo della pensione ai superstiti, qualora il decesso sia avvenuto prima del 57° anno d'età, si assume il coefficiente di trasformazione relativa ai 57 anni. Si applicano le norme anticumulo di cui all'art. 1 comma 41 della L. n. 335/95. (cfr. art. 24 del Regolamento). E' prevista la revoca del trattamento ai superstiti nel caso in cui il coniuge passi a nuove nozze ovvero nel caso in cui cessi lo stato di inabilità che ne aveva determinato la concessione (cfr. art. 24 del Regolamento). I superstiti che non abbiano titolo alla pensione indiretta possono chiedere la restituzione del montante contributivo individuale (cfr. art. 25 del Regolamento di previdenza).
E' ammessa la prosecuzione volontaria della contribuzione all'Enpap (nella misura minima dei contributi soggettivo ed integrativo oltre al contributo di maternità) da parte degli psicologi che, cessata l'attività professionale, mantengano l'iscrizione all'Albo e formulino specifica istanza, sempre che possano vantare almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio e tre anni complessivi di contribuzione (cfr. art. 27 del Regolamento di previdenza). E' consentito il riscatto dei periodi di iscrizione all'Albo professionale antecedenti all'istituzione dell'Enpap, mediante il versamento di un importo contributivo pari all'aliquota di finanziamento vigente al momento della presentazione della domanda applicata alla media dei redditi prodotti nel quinquennio precedente. Il riscatto determina effetti (d'incremento) esclusivamente sul montante contributivo (cfr. artt. 28 del Regolamento di previdenza e 6 del Regolamento per il riscatto).
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