Il sistema previdenziale integrativo gestito da Enasarco

 

 

L’Enasarco è un ente privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509/94 che eroga pensioni di vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti integrative in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.
L’iscrizione all' Enasarco è obbligatoria per tutti gli agenti che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o che abbiano in Italia la sede o una qualsiasi dipendenza. L'obbligo di iscrizione riguarda, sia i singoli agenti che quelli che operano in forma di società ed associazione essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (cfr. art. 2 del regolamento). L'inizio o la cessazione del rapporto d'agenzia debbono essere comunicate dal preponente entro 30 giorni, con dettagliate informazioni relative all'agente (cfr. art. 3 del regolamento).

Per tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto d'agenzia, è dovuto all'Enasarco un contributo previdenziale complessivo pari al 13,5% delle somme spettanti (anche se non ancora pagate). I contributi predetti sono posti a carico, per metà, dell'agente e per metà del preponente e sono dovuti sino ad un massimale provvigionale diversificato a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario. E' comunque dovuto un minimo contributivo annuo. Per gli agenti illimitatamente responsabili che operino in forma societaria o associativa, il contributo si ripartisce con tutti gli altri soci illimitatamente responsabili in proprorzione alle quote rispettivamente detenute. Il contributo a Enasarco, in caso di utilizzo di agenti operanti in forma di SPA o SRL, è posto esclusivamente a carico del preponente, senza la previsione di un massimale e con aliquote decrescenti per scaglioni di fatturato (cfr. art. 4 del regolamento). Il massimale provvigionale Enasarco non è frazionabile nell'anno, il minimale si (cfr. artt. 5 e 6 del regolamento). Il versamento dei contributi è curato, anche per la quota a carico dell'agente, dal preponente in quattro rate trimestrali. Il preponente, in sede di versamento dei contributi, è tenuto a compilare una distinta di versamento e a dare successiva informazione del versamento effettuato all'agente interessato (cfr. art. 7 del Regolamento).

In caso di cessazione del rapporto d'agenzia, l'agente che abbia conseguentemente sospeso l'attività, può essere ammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione a Enasarco versando un contributo volontario annuo pari alla media (comprensiva della quota a carico del preponente) dei contributi versati negli ultimi 3 anni anche non consecutivi. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla sospensione ed è accolta se l'agente possiede un'anzianità contributiva e di iscrizione a Enasarco di almeno sette anni, anche non consecutivi, con tre anni di contribuzione ed iscrizione maturati nell'ultimo quinquennio. L'Enasarco, ricevuta la domanda di prosecuzione volontaria, comunica all'interessato l'ammontare del contributo annuo dovuto. L'agente, ricevuta comunicazione dell'onere da parte dell'Enasarco, deve sottoscrivere, entro il termine di 90 giorni, un apposito modulo provvedendo contestualmente a corrispondere, in unica soluzione, i contributi volontari relativi all'anno in corso (cfr. artt.9 e 10 del regolamento). E' anche ammessa la copertura di periodi contributivi scoperti per omissioni da parte della preponente, nel caso in cui quest'ultima sia fallita o sottoposta a procedura concorsuale.
La pensione di vecchiaia viene erogata da Enasarco a condizione che gli agenti abbiano compiuto il 65° anno d'età (per gli uomini) ed il 60° (per le donne) e che abbiano maturato almeno 20 anni d'anzianità contributiva.
L'ammontare della pensione di vecchiaia è calcolato, con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente al 1.1.2004, secondo il metodo contributivo, attraverso la trasformazione in rendita del montante dei contributi versati. La trasformazione in rendita avviene mediante l'applicazione di un coefficiente di trasformazione variabile in relazione all'età d'accesso al pensionamento. Con riferimento alle anzianità contributive antecedenti, si applica il previgente sistema di calcolo (cfr. artt. 13,14 e 15 del regolamento).
L'Enasarco, sempre che la domanda sia presentata prima del 31.12.2005, eroga pensioni di vecchiaia anticipate agli agenti che abbiano compiuto il 60° anno d'età (se uomini) o il 60° se donne ed a condizione che l'agente possa vantare un requisito contributivo di 15 anni alla data del 1.10.1998 e di 18 anni al 31.12.2003. In tal caso il calcolo della pensione viene effettuato così come per la pensione di vecchiaia ordinaria ma viene applicata un'aliquota di riduzione direttamente proporzionale al numero di anni d'anticipazione rispetto all'ordinaria decorrenza della pensione di vecchiaia. Le aliquote sono innalzate nel caso in cui l'agente non cessi l'attività (cfr. art. 17 del regolamento).
La pensione di vecchiaia Enasarco decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti se la domanda viene inoltrata entro un anno dalla maturazione dei requisiti stessi. In caso contrario la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (cfr. art. 18 del regolamento).
Sono previsti supplementi di pensione da liquidarsi da parte di Enasarco al compimento del settantesimo anno da parte dell'agente e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento a condizione che cessino tutti i rapporti d'agenzia. Il supplemento si calcola secondo il metodo contributivo (cfr. art. 19 del regolamento).
L'Enasarco corrisponde pensioni d'inabilità parziale in favore degli agenti che, in costanza di rapporto assicurativo, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità) e che, conseguentemente, sciolgano tutti i contratti d'agenzia. E' necessario il possesso di un requisito contributivo quinquennale di cui almeno un anno maturato nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o al primo giorno del mese successivo all'effettiva cessazione di tutti i rapporti d'agenzia se successiva (cfr. art. 20 del Regolamento).
La pensione d'invalidità parziale viene corrisposta se l'agente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione, subisca una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a due terzi. In tal caso è richiesta un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre anni maturati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Le pensioni d'invalidità e d'inabilità si calcolano così come le pensioni di vecchiaia, con riferimento all'anzianità assicurativa effettivamente maturata ed ai contributi effettivamente ma la pensione d'invalidità viene proporzionalmente diminuita in relazione al grado d'invalidità (cfr. artt. 20 e 21 del Regolamento). La pensione d'invalidità, su richiesta, può essere trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei relativi requisiti assicurativi e contributivi (cfr. art. 25 del Regolamento).
L'Enasarco corrisponde pensioni di reversibilità di tutti i trattamenti pensionistici diretti e pensioni indirette. Le pensioni indirette sono corrisposte ai superstiti di iscritto che abbia maturato un requisito contributivo complessivo di almeno cinque anni di cui uno nell'ultimo quinquennio o i requisiti contributivi e d'iscrizione per la pensione di vecchiaia (cfr. art. 26 del Regolamento).
La pensione ai superstiti erogata da Enasarco spetta:
al coniuge, ai figli fino al 18° anno di età ovvero ai maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro o ancora ai figli fino al 26° qualora siano studenti universitari e risultino a carico del genitore al momento del decesso, in mancanza di coniuge e figli, ai genitori a carico del dante causa, in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi o sorelle nubili inabili e a carico del dante causa (cfr. art. 28 del Regolamento)
La pensione ai superstiti è liquidata:
nella misura del 60% della diretta in favore del coniuge (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro); in assenza del coniuge, nella misura del 70% in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 10% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro.
Nel caso in cui i beneficiari risultano i genitori, le aliquote sono pari al 15% per un genitore e al 30% per due, mentre per fratelli e/o sorelle le aliquote sono del 15% per 1 fratello e del 30% per 2 o più fratelli (cfr. art. 27 del Regolamento di previdenza).
La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.
E' prevista la revoca del trattamento ai superstiti nel caso in cui il coniuge passi a nuove nozze ovvero nel caso in cui cessi lo stato di inabilità che ne aveva determinato la concessione, sono anche previste specifiche norme anti cumulo.
Nel caso in cui la preponente abbia omesso di versare i contributi che siano successivamente prescritti è possibile coprire il relativo periodo d'anzianità assicurativa e contributiva mediante il versamento a Enasarco di un importo pari alla rendita che spetterebbe all'iscritto in riferimento ai contributi omessi (cfr. art. 39 del Regolamento).
Nel caso di omesso versamento dei contributi da parte della preponente, sono dovute sanzioni in misura percentuale dei contributi omessi. La percentuale ha valore progressivamente crescente a seconda della gravità dell'infrazione e viene diminuita in relazione al successivo comportamento della preponente (c.d. ravvedimento operoso). L'infrazione è più o meno grave a seconda che l'omissione risulti accertabile dall'Enasarco sulla base delle denunce obbligatorie effettuate o che, al contrario, sia connessa a denunce omesse o non conformi al vero. La sanzione è diminuita nel caso in cui l'infrazione sia commessa in riferimento a norme sulla quali via sia contrasto interpretativo in sede giudiziale (cfr. art. 38 del regolamento).

 

 

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