Gli enti previdenziali privatizzati prevedono (art. 22 l. n. 576/80 – avvocati; art. 21 l. n. 6/1981 – ingegneri e architetti; art. 24 l. n. 414/91 – ragionieri; art. 22 l. n. 773/82 – geometri; art. 24 l. n. 136/1991 - veterinari; art. 22 l. n. 249/1991 – consulenti del lavoro) l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione e dei connessi obblighi contributivi, in correlazione con l’iscrizione all’Albo professionale, con l’esercizio continuativo della professione nei modi e termini individuati dai rispettivi Comitati dei Delegati (non è previsto l’obbligo della continuità dell’esercizio professionale dall’ENPACL, da ENPAV, ENPAM e Cassa del Notariato) e, sotto il profilo negativo, in assenza di situazioni di incompatibilità e in assenza di titoli di esonero dall’obbligo di iscrizione.
L’iscrizione può avvenire tanto su domanda che d’ufficio, una volta verificatisi i presupposti per l’insorgenza dell’obbligo.
L’omessa domanda, nei termini previsti dalle diverse discipline comporta, di norma, l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Alcune Casse professionali (Cassa Commercialisti, Cassa Ragionieri) connettono l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione all’apertura della partita IVA (sul presupposto interpretativo che l’attivazione della posizione fiscale segnali l’inizio dell’attività professionale la cui continuità sarà valutata successivamente), pur essendo sempre concessa al professionista la facoltà della prova contraria in ordine alla sussistenza della continuità dell’esercizio professionale stesso.
Per alcuni enti previdenziali (Cassa Commercialisti, Cassa Ragionieri, Cassa Geometri cfr. gli artt. 22 l. n. 21/86; 24 l. n. 413/91; art. 22 l. n. 773/1982) sono previste casistiche in presenza delle quali il professionista ha facoltà di iscriversi o meno all’ente.
Si tratta della titolarità di una posizione assicurativa o di un trattamento pensionistico presso altro ente di previdenza in conseguenza di altra attività contestualmente o precedentemente svolta.
Con riferimento alle suddette casistiche, Cassa Avvocati non prevede alcun titolo di esonero, essendo l’obbligo di iscrizione e contribuzione connesso unicamente all’esercizio continuativo della professione, risultando irrilevante la possibilità che l’iscrizione e la contribuzione all’ente di previdenza si rivelino, a posteriori, “inutili” a fini previdenziali (cfr. l’art. 22 della L. n. 576/1980).
Inarcassa, invece, non consente l’iscrizione ai soggetti titolari di altra posizione previdenziale in conseguenza di altra attività contestualmente svolta, mentre obbliga all’iscrizione i beneficiari di pensione (cfr. l’art. 21 della L. n. 6/1981).
Si è posta, con riferimento ai titoli d’esonero dall’obbligo di iscrizione sopra indicati, la questione se la domanda d’iscrizione presentata quando il professionista sia già in possesso del titolo d’esonero debba intendersi come irreversibile o possa essere annullata da una successiva domanda di cancellazione.
La questione trae origine dalla natura obbligatoria dei sistemi previdenziali dei liberi professionisti e da principi generali di diritto previdenziale che sembrerebbero mal conciliarsi con una così ampia facoltà di scelta lasciata al singolo iscritto che potrebbe, in ultima analisi, effettuare valutazioni di carattere preminentemente speculativo in ordine a successive iscrizioni e cancellazioni dall’ente di previdenza, finendo anche per poter, astrattamente e in via ipotetica, calibrare le proprie obbligazioni contributive e, al limite, i propri diritti pensionistici, con successive mirate domande di iscrizione o cancellazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12690/2001, ha precisato che non sussistono ragioni normative per ritenere irreversibile la domanda di iscrizione presentata da professionisti in possesso del titolo d’esonero essendo sempre consentita, con riferimento ai medesimi fatti costituenti il titolo giuridico dell’esonero, la cancellazione dall’ente di previdenza.
Secondo la Suprema Corte l’oggetto della facoltà concessa agli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o ai beneficari di altra pensione in conseguenza di diversa attività svolta, non è l’atto di iscrizione ma l’iscrizione come fatto permanente, sicchè, nel silenzio del Legislatore al riguardo, non sembrano postulabili termini o condizioni per l’esercizio, in positivo o in negativo, della libertà di scelta connessa alla facoltatività dell’iscrizione.
La Suprema Corte ha, peraltro, disatteso le eccezioni di costituzionalità sollevate con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sottolineando, in particolare, che la posizione di coloro che sono in possesso di una diversa posizione assicurativa o risultano beneficiari di un diverso trattamento di pensione è ben diversa da quella degli ordinari iscritti all’ente di previdenza e che, per effetto della diversità delle situazioni giuridiche, risulta giustificata anche la diversità della loro disciplina normativa.
Il rapporto previdenziale, originato dall’atto di iscrizione, termina con la cancellazione che consegue alla morte dell’iscritto, alla cancellazione dall’albo, alla carenza della continuità dell’esercizio professionale, alla riscontrata presenza di situazioni di incompatibilità.
Per effetto dell’interpretazione normativa indicata dal Cass. Civ. Sez. lav. n. 12690/2001, la cancellazione dall’ente di previdenza, per Cassa Commercialisti, Cassa Ragionieri e Cassa Geometri, può conseguire ad una scelta discrezionale dell’iscritto che sia in possesso di un titolo d’esonero.
Possono non comportare la cancellazione dall’ente di previdenza periodi di inattività professionale derivanti (ma le fattispecie si diversificano di ente in ente) dall’assunzione di cariche pubbliche (di norma, membri del Parlamento nazionale ed europeo, dei Consigli regionali, della Corte Costituzionale, del C.S.M., Presidenti della Provincia o sindaci dei Comuni), da malattia o altro impedimento, dalla maternità o da motivi di studio.
Nelle indicate casistiche il professionista mantiene l’iscrizione all’ente di previdenza contribuendo regolarmente in relazione ai redditi e volumi d’affari prodotti o nella misura minima ed ha la facoltà di integrare i versamenti, per innalzare i redditi da porre all’interno della base pensionabile, pagando la contribuzione in relazione ai redditi medi prodotti prima del periodo di sospensione (di norma nel quinquennio antecedente).