L'indebito pensionistico

 La questione relativa all’ammissibilità, alle modalità ed ai limiti eventuali della possibilità di procedere al recupero delle somme eventualmente corrisposte da parte di enti previdenziali a titolo di prestazioni pensionistiche successivamente rivelatesi non dovute (integralmente o parzialmente) ha trovato, nel tempo, regolamentazioni distinte e variamente articolate.
Le disposizioni normative che, derogando alla disciplina generale civilistica di cui all’art. 2033 c.c. - che prevede l’integrale restituzione di quanto pagato senza causa - hanno previsto la non ripetibilità di quanto corrisposto dagli enti previdenziali (entro certi limiti e a determinate condizioni), sono l’art. 80 del R.D. 28 agosto 1422; l’art. 6 del d.l. n. 463/1983; l’art. 52 della L. n. 88/1989; l’art. 13 della L. n. 492/91; l’art. 1, commi 260 e ss. della L. n. 662/96; l’art. 38 della L. n. 448/2001.
Nessuna delle disposizioni di legge richiamate prevede, tra i propri destinatari, gli enti previdenziali dei liberi professionisti essendo le stesse riferite espressamente, di volta in volta, all’INPS, all’assicurazione generale obbligatoria o ad altre gestioni speciali comunque specificamente individuate.
Si è posta quindi in termini problematici (e tuttora si pone) la questione dell’ammissibilità e dei limiti eventuali della possibilità, per gli enti previdenziali dei liberi professionisti, di procedere al recupero dei ratei di pensione indebitamente corrisposti.
La questione è particolarmente complessa in quanto, di recente, un orientamento abbracciato sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 30/2000) che dalla Corte Costituzionale (sentt. nn. 166/1996 e 431/1993), ha individuato, nell’ambito della previdenza, un sottosistema di portata generale relativo alla disciplina dell’indebito previdenziale, caratterizzato dall’impossibilità di procedere al recupero di quanto corrisposto a titolo pensionistico laddove l’indebita corresponsione non sia addebitabile al percipiente (al riguardo l’addebitabilità viene presunta ove la prestazione pensionistica sia stata corrisposta come conseguenza di false dichiarazioni del percipiente, ad esempio sulla propria situazione reddituale – si vedano in tale senso Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9734/97 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 8609/99).
Tale orientamento si pone, peraltro, in parziale contrasto con un risalente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentt. nn. 653/86 e 2701/89) a mente del quale le previsioni normative della irripetibilità dei ratei di pensione indebitamente corrisposti rappresentava un’eccezione rispetto al principio di cui all’art. 2033 c.c.; orientamento, peraltro, ribadito, con riferimento all’Enasarco, da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6427/96 ed implicitamente confermato da tutte quelle sentenze che hanno precisato come si faccia luogo all’integrale recupero di quanto corrisposto indebitamente in particolari settori della previdenza non regolati da discipline specifiche (per l’applicabilità dell’art. 2033 c.c. nel settore della previdenza integrativa si veda Cass. Civ. Sez. Lav. n. 8234/94 per l’applicabilità dell’art. 2033 c.c. nell’ambito dei benefici assistenziali si veda Cass. Civ. Sez. Lav. n. 14590/2002).
Peraltro anche la Giurisprudenza che, per prima, aveva enucleato il sopra richiamato principio di diritto previdenziale d’irripetibilità di quanto pagato per errore non addebitabile al percipiente (Corte Cost. n. 431/1993) ha precisato che tale principio trova applicazione concreta nelle diverse discipline positive che il Legislatore adotta, non potendo il Giudice sostituirsi al legislatore in tale campo.
In ogni caso, al di là dei principi di ordine generale, è possibile, sulla scorta della Giurisprudenza di legittimità formatasi nella materia, pervenire ad alcune conclusioni sufficientemente certe.
Agli Enti Previdenziali dei liberi professionisti, salvo la problematica questione sopra enucleata in ordine a norme eventualmente desumibili da principi di portata generale, non si applicano le discipline positive dell’indebito pensionistico di cui alle sopra richiamate disposizioni di legge tranne quelle di cui ai commi 260 e ss. dell’art. 1 della L. n. 662/96 che prevedono: “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonchè rendite anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a L. 16.000.000….qualora…siano percettori di un reddito…superiore a L. 16.000.000…non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso…il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo” (per l’applicabilità delle suddette disposizioni all’Enasarco, si vedano Cass. Civ. Sez. Un. n. 2333/97; Cass. Civ. Sez. Un. n. 30/2000 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7373/97).
La Giurisprudenza ha ritenuto le suddette disposizioni applicabili anche all’Enasarco sulla base dell’argomento che tale ente, per quanto attiene al campo temporale di applicazione della Legge – periodo anteriore al 31.12.1995 -, era ancora pubblico e gestore di una forma di previdenza obbligatoria e, come tale, rientrante nella nozione di: “ente pubblico di previdenza obbligatoria” utilizzato dal Legislatore del 1996 (tale argomento è estensibile a tutti gli enti previdenziali dei liberi professionisti, privatizzatisi ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 509/94, in periodi successivi rispetto al 31.12.1995).
Le disposizioni di cui alla L. n. 662/96 hanno sostituito integralmente le previgenti disposizioni in materia (come detto, in ogni caso, non applicabili agli enti previdenziali dei liberi professionisti) per tutti i casi in cui il recupero debba essere ancora effettuato in relazione a pagamenti effettuati prima del 31.12.1995 (per la tesi dell’integrale sostituzione delle previgenti disposizioni si vedano Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4424/97; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4786/97; Cass. Civ. Sez. Un. n. 30/2000 e, di recente, Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 19260/2003 e 4812/2003; per l’applicabilità esclusivamente nei casi in cui non conduca alla necessità di un recupero rispetto alla disciplina previgente, si veda, invece, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6397/97).
Appare, pertanto, plausibile concludere che, per tutti i pagamenti effettuati prima del 31.12.1995 da parte degli enti previdenziali dei liberi professionisti, il recupero di quanto indebitamente corrisposto può avvenire esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle disposizioni di cui ai commi 260 e ss. dell’art. 1 della L. n. 662/96.
Per quanto attiene, invece, ai pagamenti effettuati in date successive, il recupero, non essendo disciplinato da alcuna disposizione speciale, dovrebbe essere regolato dall’art. 2033 c.c. ( si veda il citato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione – sentt. nn. 653/86 e 2701/89 e della Sezione Lavoro – sent. n. 6427/96).
Tuttavia, le aperture offerte dalle sentenze nn. 431/1993 e 166/1996 della Corte Costituzionale e dalla sentenza n. 30/2000 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione alla ricostruzione di un sottosistema della disciplina dell’indebito nell’ambito della previdenza (che, come chiarito, prevede l’irrecuperabilità delle somme corrisposte a titolo pensionistico - successivamente rivelatesi non dovute - in tutti quei casi in cui il pagamento dell’indebito non sia riconducibile al comportamento del percipiente) consentono di ipotizzare futuri interventi giurisprudenziali (soprattutto da parte della Corte Costituzionale) parzialmente correttivi del disposto di cui all’art. 2033 c.c. per quanto attiene ai recuperi da effettuare da parte degli Enti Previdenziali dei liberi professionisti in ordine a prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte.
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