Gli enti previdenziali privatizzati hanno facoltà di procedere alla riscossione dei contributi delle sanzioni e dei relativi interessi a mezzo ruoli da essa compilati e resi esecutivi dall’intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette (cfr. ad esempio l’art. 18 comma 6 della L. n. 576/1980 per la Cassa Avvocati; l’art. 18 comma 6 della L. n. 21/86 per la Cassa Commercialisti; l’art. 18, comma 6 della L. n. 773/1982 per la Cassa Geometri; l’art. 17 della L. n. 6/1981 per Inarcassa ecc. ecc.).
Le suddette norme di rinvio pongono problematiche di coordinamento con la disciplina normativa della riscossione a mezzo ruolo essenzialmente contenuta nelle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e nel D.Lgs. n. 46 del 1999, emanato in attuazione della delega per il riordino della riscossione esattoriale di cui alla L. n. 337/1998.
Appaiono di sicura pertinenza per gli enti previdenziali privatizzati le norme che impongono determinati requisiti del ruolo da consegnare al Concessionario per la riscossione (art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), le norme concernenti la consegna del ruolo al concessionario nonchè, per via indiretta, quelle relative alla cartella di pagamento da notificarsi al debitore e quelle concernenti la modalità di notificazione medesima (artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973), a tale riguardo deve anche farsi menzione del decreto direttoriale del 28 giugno 1999 con il quale è stato approvato il modello della cartella esattoriale e, cioè, i requisiti esplicativi minimi che la stessa deve contenere a tutela del debitore destinatario del procedimento di riscossione.
Si applicano, poi, certamente a questa tipologia di riscossioni le disposizioni concernenti la successiva eventuale procedura esecutiva disciplinata dal titolo II del D.P.R. n. 602/1973.
Altra norma della quale sembra verosimilmente ipotizzabile l’integrale applicazione nei riguardi degli enti previdenziali privatizzati è quella di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 che ammette i debitori alla rateazione dell’importo iscritto a ruolo concorrendo specifiche condizioni (ad esempio il rilascio di una fidejussione bancaria per importi superiori ai 50.000.000 di lire).
In ogni caso il numero massimo delle rate è di 60.
Molto più controversa appare invece l’applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. n. 46799 agli enti previdenziali privatizzati.
Le disposizioni del menzionato decreto, infatti, fanno sovente riferimento espresso ai soli enti pubblici (anche di natura previdenziale) sicchè si dovrebbe propendere per l’inestensibilità delle stesse agli enti previdenziali privatizzati (cfr. ad esempio ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 17, 24 e 27 del decreto) .
In effetti le suddette disposizioni, ove interpretate estensivamente in modo da ricomprendere nel loro ambito anche gli enti previdenziali privatizzati, avrebbero conseguenze di notevole impatto anche a livello finanziario.
Ed infatti, l’art. 17 comma 1 consentirebbe di avvalersi della più economica e spesso più efficace procedura della riscossione a mezzo ruolo per ogni genere di credito vantato dagli enti previdenziali e non già solo per i crediti contributivi e per i relativi accessori.
L’art. 24 delineerebbe una procedura giudiziale tempestiva con uno specifico termine decadenziale di 40 giorni per proporre ricorso, successivamente alla notificazione della cartella esattoriale (per la natura perentoria del termine di 40 giorni, anche per il merito della pretesa dell’ente previdenziale, si sono pronunciate la Corte d’Appello di venezia, con sentenza del 1 marzo 2005, il Tribunale di Parma, con sentenza del 19 novembre 2004; il Tribunale di Milano, con sentenza del 7 marzo 2003; il Tribunale di Parma, con sentenza del 24 gennaio 2003; il Tribunale di Bologna, con sentenza del 26 settembre 2002).
In merito all’art. 24 citato, deve, peraltro, sottolinearsi come sovente le relative disposizioni sono poste a base dei ricorsi in opposizione a cartella esattoriale promossi da associati alla cassa di Previdenza e come sovente lo stesso Giudice adito disponga la sospensione dell’esecutività della cartella impugnata proprio sulla base delle disposizioni di cui all’art. 24 (che, invece, per le ragioni suddette non dovrebbe ritenersi applicabile agli enti previdenziali privatizzati).
L’art. 27 stabilisce che sanzioni ed interessi relativi alla pretesa azionata con il ruolo si applichino, nella misura prevista dalle disposizioni dell’ente creditore, anche per il periodo successivo alla notificazione della cartella esattoriale.
Si applicano, invece, con certezza agli enti previdenziali privatizzati, le disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 46/99 che stabilisce come il Giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo (il Giudice del lavoro) possa sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi e come siano ammesse sia l’opposizione all’esecuzione sia quella agli atti esecutivi (eventualmente successivamente promosse) nei modi ordinari regolati dal codice di procedura civile.
Non viene stabiliti dal menzionato art. 29 alcun termine decadenziale per la proposizione del ricorso avverso il ruolo.
Val la pena, sotto il profilo della ricostruzione storica delle riferite norme processuali concernenti i procedimenti giudiziali d’opposizione a cartella esattoriale, ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza del 5 dicembre 1997 n. 372 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 L. n. 576/1980 nella parte in cui non consentiva all’Autorità Giudiziaria ordinaria di sospendere l’esecutività del ruolo.
Deve, infine, farsi menzione di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, la n. 9725/2000 che ha affrontato complessivamente il procedimento della riscossione a mezzo ruolo dei contributi e delle sanzioni ed accessori dovuti agli enti previdenziali privatizzati giungendo ad una ricostruzione del sistema contrastante con il modus operandi degli enti previdenziali privatizzati.
La Suprema Corte, infatti, in tale occasione, ha sottolineato come le normative specifiche che, nei diversi ordinamenti degli enti previdenziali privatizzati, rinviano alla disciplina della riscossione a mezzo ruolo prevista per le imposte dirette per la riscossione di contributi e sanzioni, non implicano che detto procedimento particolare della riscossione possa essere attivato prima ed a prescindere dal possesso di un titolo esecutivo ed al fine di precostituire il medesimo.
In altre parole la Suprema Corte ha ritenuto che gli enti previdenziali privatizzati possano esclusivamente avvalersi di un diverso (più economico e, nelle intenzioni del legislatore più spedito) sistema per intraprendere l’esecuzione forzata ma non possano prescindere dal possesso di un titolo esecutivo.
In tale prospettiva la Suprema Corte ha ritenuto che, per il conseguimento di un titolo esecutivo, gli enti previdenziali privatizzati siano tenuti a rispettare tutta la normativa di cui alla L. n. 689/81 che prevede la preventiva contestazione dell’addebito (cfr. art. 14 della L. n. 689/81), l’emissione e la notificazione di un’eventuale ordinanza ingiunzione in caso di contestazione dell’addebito (cfr. art. 18 della L. n. 689/81, giusta il rimando di cui all’art. 35 della L. n. 689/81).
Il Giudizio d’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione è, poi, regolato dagli artt. 22 e 23 della L. n. 689/81.
La Suprema Corte di Cassazione ha concluso che l’iscrizione a ruolo di una somma non già consacrata in un titolo esecutivo e per la quale l’ente previdenziale privatizzato non abbia preventivamente seguito il procedimento di cui alla L. n. 689/81 è nulla.