Nel corso dei primi mesi del 2007 sono state, finalmente, sottoscritte (dall’Inps e dalle altre gestioni pensionistiche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 42/2006) le convenzioni al fine dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006.
Al riguardo, è bene rammentare che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 42/2006, la domanda di totalizzazione va presentata all’ente gestore della forma pensionistica obbligatoria presso la quale il lavoratore risulta iscritto da ultimo e che, ai sensi del successivo art. 5, è l’Inps che provvede concretamente all’erogazione dell’intero trattamento.
In tal senso la totalizzazione, finalizzata all’unificazione di più frazioni contributive maturate presso due o più gestioni pensionistiche ai fini della maturazione di un unico trattamento di quiescenza, implicava, di per sé, la cooperazione tra almeno due istituti previdenziali, dei quali almeno uno doveva essere l’Inps.
Il necessario raccordo tra gli istituti previdenziali ai fini della concreta praticabilità della totalizzazione ha fatto sì che l’istituto subisse una vera e propria paralisi sino al momento della stipula delle necessarie convenzioni tra l’Inps e le diverse gestioni previdenziali contemplate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 4272006 e potenziali destinatarie della normativa in tema di totalizzazione dei periodi contributivi.
La convenzione prevede, così, che l’Inps metta a disposizione degli enti previdenziali coinvolti una procedura automatizzata condivisa per l’acquisizione in tempo reale delle domande di totalizzazione degli interessati, per la raccolta delle informazioni necessarie, per la rilevazione dei dati contributivi ed assicurativi e per l’evidenziazione della domanda e del trattamento pensionistico spettante (art. 2).
La convenzione prevede, altresì, che la domanda di totalizzazione sia presentata (presso la gestione pensionistica di ultima iscrizione, ovvero presso l’Inps in caso di pensione di reversibilità) utilizzando modelli unificati concordati (art. 4).
La Gestione pensionistica cui è stata presentata la domanda di pensione inserisce, poi, nella procedura messa a disposizione dall’Inps i dati relativi all’anzianità contributiva maturata presso ciascun ente e al pro rata da corrispondere in caso di accoglimento della domanda; definisce, poi, con provvedimento d’accoglimento o reiezione la domanda di totalizzazione determinando l’esistenza del diritto a pensione e la relativa decorrenza (artt. 5 e 6).
Avverso l’eventuale provvedimento di reiezione della domanda di totalizzazione è ammesso il ricorso amministrativo nei confronti della gestione pensionistica che ha curato l’istruttoria con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione pensionistica medesima (art. 7).
Seguono disposizioni volte a regolare i rapporti economici tra l’Inps (ente pagatore) e le altre gestioni pensionistiche coinvolte nel procedimento di totalizzazione previdenziale in riferimento alle diverse vicende che possono interessare il riconoscimento, l’erogazione e la successiva cessazione dei trattamenti pensionistici.