INPDAP
Circolare 25/01/2007 n° 5
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 recante “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”.
1. Premessa
Il decreto legislativo richiamato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006 (allegato 1), dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n.243, di riforma delle pensioni, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera o), della citata legge n. 243/2004.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con nota 2 marzo 2006 ha fornito i primi chiarimenti per l’applicazione del menzionato decreto legislativo.
La nuova disciplina sostituisce le disposizioni contenute nell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e del successivo decreto di attuazione del 7 febbraio 2003, n.57, disposizioni che vengono di conseguenza abrogate (cfr. Circolare Inpdap n. 16/2004).
L’istituto della totalizzazione consente al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.
In sostanza, la totalizzazione costituisce un’alternativa gratuita all’istituto già esistente della ricongiunzione.
2. Destinatari
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione dell’istituto estendendolo anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie, precedentemente escluse.
In particolare tale facoltà può essere esercitata dai soggetti iscritti in due o più forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n.103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (allegato 2).
3. Prestazioni
I trattamenti pensionistici conseguiti per effetto della totalizzazione dei periodi assicurativi costituiscono un’unica pensione, ancorché l’importo sia determinato da più quote a carico delle diverse gestioni interessate alla totalizzazione.
Le prestazioni conseguibili sono:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione;
c) pensione di inabilità assoluta e permanente;
d) pensione indiretta ai superstiti.
4. Condizioni
La facoltà di totalizzazione può essere esercitata a condizione che:
• l’iscritto non sia titolare di un autonomo trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni tra le quali è possibile cumulare i periodi assicurativi. Ciò comporta che qualora l’iscritto percepisca una pensione a carico di un fondo e contemporaneamente abbia ulteriori contribuzioni versate/accreditate presso altri fondi pensionistici, allo stesso è in ogni caso preclusa la possibilità di attivare la totalizzazione. E’ invece consentita la possibilità di avvalersi dell’istituto in questione, ai fini dell’ottenimento di una pensione diretta, al titolare di una pensione ai superstiti; può altresì ottenere una pensione indiretta da totalizzazione il superstite di assicurato già titolare di un autonomo trattamento pensionistico;
• la contribuzione maturata in ogni singolo fondo, per le pensioni di vecchiaia e per quelle di anzianità, non sia inferiore a sei anni. A tal fine sono considerati utili anche la contribuzione volontaria e periodi già oggetto di riscatto, computo o ricongiunzione secondo le norme vigenti presso i diversi ordinamenti nonché quelli derivanti da totalizzazione in ambito U.E.; possono, altresì, essere valorizzati, in relazione alla loro collocazione temporale ed al sistema di calcolo adottato, eventuali accrediti figurativi o maggiorazioni di servizi previsti da particolari disposizioni di legge.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto al trattamento pensionistico, la contribuzione accreditata per i periodi coincidenti deve essere considerata una sola volta, avendo riguardo del criterio del maggior favore per il lavoratore e dell’esercitabilità del diritto alla totalizzazione;
• vengano presi in considerazione tutti e per intero i periodi assicurativi; per le pensioni di vecchiaia e per quelle di anzianità l’esclusione di periodi contributivi, ai fini del diritto, riguarda solo le gestioni nelle quali si è in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 6 anni;
• non sia stata presentata domanda di restituzione dei contributi, ove prevista dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Resta inteso che in presenza di un’istanza presentata successivamente a tale data, viene esclusa dalla totalizzazione solo la gestione destinataria della richiesta di rimborso.
A differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina, si precisa, infine, che le nuove disposizioni si applicano anche nelle ipotesi in cui l’iscritto raggiunga i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi oggetto di totalizzazione.
Si precisa, inoltre,che in virtù di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo in esame sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo di posizioni assicurative ivi comprese quelle attinenti a gestioni diverse tutte di competenza dell’Inpdap (legge 22 giugno 1954, n.523 e D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).
Pensione di vecchiaia
Per avere diritto alla prestazione in esame il soggetto deve:
• aver compiuto il 65° anno di età, indipendentemente se uomo o donna;
• avere maturato, per effetto della sommatoria delle diverse contribuzioni utili, un’anzianità pari almeno a 20 anni;
• essere in possesso di un’anzianità contributiva utile pari ad almeno 6 anni in ogni singola gestione interessata;
• aver soddisfatto gli eventuali ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti previdenziali.
E’ opportuno ribadire che i periodi contributivi coincidenti devono essere conteggiati una sola volta.
Si fa presente che il su indicato vincolo dei 65 anni rappresenta il requisito minimo richiesto per accedere alla prestazione di vecchiaia da totalizzazione indipendentemente da altri limiti previsti da norme contrattuali o ordinamentali previste per le singole gestioni.
Pensione di anzianità
Al fine della totalizzazione rientrano in tale fattispecie le prestazioni pensionistiche liquidate con un’anzianità contributiva complessiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dall’interessato. Anche in questo caso devono essere rispettati gli eventuali requisiti diversi da quelli di età o anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti pensionistici, nonché il requisito minimo dei 6 anni di contribuzione in ogni singola gestione interessata calcolando una sola volta gli eventuali periodi contributivi coincidenti.
Pensione di inabilità
Per il conseguimento di una pensione di inabilità assoluta e permanente possono essere totalizzati i periodi di iscrizione e contribuzione, salvo considerare una sola volta i periodi coincidenti.
Il diritto alla pensione di inabilità totalizzata è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.
Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti deve essere presa in considerazione tutta l’anzianità contributiva maturata dal lavoratore nelle diverse gestioni, considerando una sola volta i periodi coincidenti e indipendentemente dalla durata di ciascun periodo preso in considerazione (quindi anche se inferiore a 6 anni).
E’ opportuno ricordare che, qualora lo stato invalidante si sia verificato in costanza di iscrizione a questo Istituto, il diritto al trattamento pensionistico in esame è riconosciuto in presenza di un’inabilità:
• assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995;
• assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973.
Si precisa che ai fini del riconoscimento di una pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della Legge n. 335/1995 la domanda non può essere presentata oltre il biennio dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto devono sussistere almeno tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio.
Si rammenta, infine, che la pensione di inabilità di cui al più volte citato articolo 2, comma 12, non può essere presentata dai superstiti dell’iscritto; tale principio trova applicazione anche ai fini della pensione di inabilità da totalizzazione.
Pensione indiretta ai superstiti
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico indiretto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, la facoltà di totalizzazione può essere esercitata per decessi verificatesi dal 3 marzo 2006 (data di entrata in vigore del decreto in esame). Diversamente, per i decessi intervenuti prima di tale data, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni in materia di totalizzazione.
In base a quanto previsto dal nuovo decreto legislativo il diritto a tale prestazione è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti, nella forma pensionistica nella quale il dante causa risultava iscritto al momento del decesso. Le aliquote di reversibilità vigenti nell’ordinamento di quest’ultima gestione vengono prese a base per la determinazione della misura della pensione indiretta da totalizzazione.
Ai fini del perfezionamento dei suddetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi/contributivi non coincidenti anche se di durata inferiore a sei anni e dei periodi coincidenti conteggiati una sola volta, risultanti presso le singole gestioni ove il dante causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che una gestione, diversa da quella competente ad accertare il diritto, riconosca la qualifica di avente diritto al familiare superstite.
5. Esercizio del diritto
L’istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi viene attivato a domanda del lavoratore o del suo avente causa da presentarsi all’ente previdenziale gestore della forma assicurativa in cui il lavoratore da ultimo è, ovvero, è stato iscritto. In caso di contestualità di iscrizione a due Fondi pensionistici, all’interessato è lasciata la facoltà di scegliere in quale delle gestioni presentare domanda di totalizzazione.
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo in esame raccorda l’istituto della totalizzazione con le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi. In particolare, considerata l’incompatibilità tra questi due istituti giuridici, non è ammissibile una domanda di totalizzazione qualora, in presenza di un’istanza di ricongiunzione presentata a partire dal 3 marzo 2006 (data di entrata in vigore del decreto in esame), il relativo provvedimento sia stato perfezionato mediante l’accettazione da parte dell’interessato.
In base disposizioni regolamentari di questo Istituto (delibera consiliare n. 1182 del 16 marzo 2000, approvata con Decreto 7 novembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), un provvedimento si considera accettato, qualora entro i 90 giorni dalla data di notifica l’interessato non abbia manifestato la volontà di rinuncia, ovvero abbia effettuato il pagamento del relativo onere in un’unica soluzione; in mancanza del versamento in un’unica soluzione o della rinuncia il provvedimento si intende accettato trascorsi i 90 giorni dalla data di notifica (istituto del silenzio-assenso).
In caso di rinuncia alla ricongiunzione l’iscritto può presentare istanza di totalizzazione, semprechè sussistano le prescritte condizioni.
Qualora sia stato adottato un provvedimento di ricongiunzione relativo ad una domanda presentata anteriormente al 3 marzo 2006, l’interessato, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l’accesso alla totalizzazione può rinunciare alla ricongiunzione e chiedere la restituzione delle somme versate a tale titolo, maggiorate degli interessi legali, a condizione che il procedimento non sia stato ancora concluso e cioè che l’interessato non abbia effettuato il pagamento integrale delle rate.
In tale caso la Sede provinciale o territoriale provvederà a revocare il provvedimento di ricongiunzione e a restituire alla gestione pensionistica interessata la contribuzione eventualmente già introitata a tale titolo.
La restituzione delle somme pagate a titolo di ricongiunzione non è ammessa qualora l’interessato abbia già versato l’intero ammontare dell’onere.
Il recesso non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (02/03/2008).
Resta inteso che la facoltà di recedere dalla ricongiunzione deve essere esercitata contestualmente alla domanda di totalizzazione.
Per completezza di esposizione si precisa che una domanda di totalizzazione presentata ai sensi del decreto in esame non annulla un’eventuale istanza di ricongiunzione, qualora quest’ultima sia stata inoltrata anteriormente al 3 marzo 2006 e non sia stato ancora emanato il relativo provvedimento formale di riconoscimento. In questa ipotesi la sede Inpdap, è tenuta a definire, con sollecitudine, il relativo provvedimento finalizzato ad orientare la scelta dell’interessato ad accettare la ricongiunzione ovvero rinunciarvi per attivare la totalizzazione.
Una domanda di totalizzazione può essere accolta anche qualora l’interessato abbia già presentato un’istanza di trattamento pensionistico autonomo a condizione che non sia stato ancora notificato il relativo provvedimento da parte di questo Istituto.
Nel caso in cui l’Inpdap sia l’Ente di ultima iscrizione, sarà quest’ultimo a promuovere il procedimento di totalizzazione; la domanda, dalla quale dovranno risultare gli Enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto, deve essere presentata alla Sede provinciale o territoriale competente in base alla sede di servizio dell’iscritto o del dante causa nella ipotesi di pensione indiretta.
La Sede Inpdap, ricevuta la domanda, deve richiedere tempestivamente ad ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione, la comunicazione dei periodi di assicurazione/contribuzione nonché gli ulteriori requisiti eventualmente previsti da ciascun ordinamento previdenziale, in base alla normativa vigente all’atto della domanda.
Ricevuta tale documentazione, la Sede deve verificare la sussistenza, per effetto della sommatoria dei diversi periodi oggetto di totalizzazione, del diritto alla prestazione richiesta. In questa fase, per le pensioni di vecchiaia e per quelle di anzianità, dovrà essere verificato che in ogni singola gestione possano essere riconosciuti, ai fini del diritto, almeno 6 anni di anzianità contributiva. L’eventuale eliminazione dei periodi coincidenti dovrà essere considerata nella misura più favorevole all’interessato.
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti per il diritto alla prestazione da totalizzazione la Sede deve tempestivamente darne comunicazione alle altre gestioni interessate al fine di definire il relativo procedimento di liquidazione, ciascuna per la parte di propria competenza.
Qualora i prescritti requisiti non risultino soddisfatti, è competenza della Sede notificare all’interessato, con lettera-provvedimento, il diniego al diritto alla totalizzazione dandone comunicazione anche agli altri fondi coinvolti nel procedimento.
Nel caso in cui la domanda di totalizzazione sia stata presentata per competenza ad altro ente previdenziale, la Sede Inpdap, su richiesta di quest’ultimo, trasmette tempestivamente comunicazione dei periodi assicurativi e contributivi esistenti presso la propria gestione.
6. Modalità di liquidazione del trattamento.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, anche se coincidenti.
La misura del trattamento a carico dell’Inpdap, nonché degli altri enti previdenziali pubblici, è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e dal decreto legge 3 maggio 2001, n. 158 convertito con legge 2 luglio 2001, n. 248) in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (cfr. circolare Inpdap n. 65 del 30 novembre 2001).
Il rinvio alle regole dettate dal Dlgs n. 180/1997, e successive modificazioni e integrazioni, riguarda esclusivamente le modalità di calcolo del trattamento, non rilevando, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici da totalizzazione, la ricorrenza delle condizioni di legge per l’esercizio dell’opzione (lavoratori destinatari di un sistema misto che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo).
Va comunque precisato che, in linea con la direttiva emanata sull’argomento dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociale in data 2 marzo 2006, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti, nonché in conformità con il criterio di delega previsto al comma 2, lettera o) della legge n. 243/2004, qualora il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale “pro quota” sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione.
A tale proposito si precisa che solo nel caso in cui l’interessato abbia raggiunto congiuntamente i requisiti anagrafici e contributivi prescritti all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso acquisisce secondo l’ordinamento dell’Inpdap un autonomo diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità secondo un sistema di calcolo retributivo o misto.
Nell’ipotesi in cui il requisito anagrafico si acquisisca non in costanza di iscrizione a questo Istituto, il trattamento pensionistico derivante da totalizzazione viene determinato con il sistema di calcolo interamente contributivo.
Ciascun fondo provvede a liquidare il trattamento pro quota di competenza secondo le regole suddette tenendo conto, esclusivamente dei propri periodi di iscrizione, anche se coincidenti.
Per le pensioni di inabilità da liquidare in regime di totalizzazione, qualora l’evento invalidante si verifichi in costanza di iscrizione del lavoratore all’Inpdap, il calcolo per la maggiorazione convenzionale di anzianità (bonus) di cui alla legge n. 335/1995 è determinato secondo il sistema di calcolo pensionistico da applicare.
In particolare si ricorda che, qualora si tratti di un calcolo contributivo o misto, in virtù dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995, detta maggiorazione si ottiene aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduti all’atto del pensionamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del 60° anno di età, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili riferite agli ultimi 5 anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Dlgs n. 503/1992.
Qualora il sistema di calcolo da utilizzare sia quello retributivo si rinvia alle disposizioni impartite con circolare Inpdap n. 57 del 24 ottobre 1997.
Indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato, l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni.
A tal fine si precisa che i periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali il soggetto è stato iscritto concorrono, con quelli maturati nella gestione accertatrice, nella determinazione del suddetto limite di 40 anni.
Si rappresenta, altresì, che nei casi di sistema di calcolo retributivo o misto l’importo della quota di pensione Inpdap, comprensiva del relativo bonus, non può superare l’80 per cento della base pensionabile di questo Istituto né l’ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di inabilità dipendente da causa di servizio.
Fermo restando che ciascuna gestione provvede a liquidare il trattamento pro quota di propria competenza, ai fini della ripartizione dell’onere derivante dal bonus, si tiene conto delle anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni e ad esse è imputato l’importo ragguagliato all’anzianità contributiva esistente presso ciascun fondo.
Si precisa, da ultimo, che i periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri che hanno lo scopo di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa; b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
7. Pagamento dei trattamenti.
Previa stipula di apposita convenzione con gli enti interessati, il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps. Si precisa che tale Istituto è l’ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato alla liquidazione di alcuna quota di pensione.
L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni ciascuna in relazione alla propria quota.
Al riguardo, per la regolazione dei rapporti finanziari, gli Enti diversi dall’Inps provvederanno a rendicontare all’Istituto pagatore gli importi complessivi dei ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime da totalizzazione (adempimento da chiarire in sede di convenzione).
La domanda di trattamento di reversibilità da pensione diretta già liquidata con la totalizzazione deve essere presentata dai familiari superstiti all’Inps, in quanto detto ente è competente al pagamento.
Spetta a quest’ultimo Istituto l’avvio del procedimento richiedendo agli enti su cui grava l’onere pro quota del trattamento di comunicare se il familiare ha titolo alla pensione ai superstiti e l’importo del pro quota spettante a ciascun superstite.
Per questo Istituto la sede competente a ricevere la comunicazione e a trasmettere le relative informazioni sarà quella di residenza del dante causa.
8. Perequazione automatica
La pensione totalizzata costituisce un’unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
9. Decorrenza dei trattamenti
Per esplicita disposizione dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo in esame, i trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
10. Norme finali
L’articolo 7, comma 1, del decreto in esame stabilisce che la facoltà di totalizzazione in base alla nuova disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Il successivo comma 2 ha abrogato le norme in materia di totalizzazione di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e il relativo regolamento di attuazione (DM 7 febbraio 2003, n. 57).
Le disposizioni abrogate rimangono, tuttavia, in vigore per le domande presentate prima del 3 marzo 2006 (data di entrata in vigore del Dlgs 42/2006), qualora più favorevoli.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Giuseppina Santiapichi
f.to Dr.ssa Santiapichi